Sentenza del 24/01/2019 n. 1953 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di pagamento TARSU 2007 e i relativi accessori, deducendo, tra l'altro, l'assenza di un valido e attuale avviso di accertamento, vizi di motivazione e sottoscrizione dell'atto, l'illegittimità delle tariffe e del regolamento comunale di assimilazione dei rifiuti, la mancata considerazione del precedente giudicato relativo alla TARSU 2004 e l'avvenuto smaltimento autonomo dei rifiuti tramite ditte autorizzate. La società sosteneva che tali circostanze imponessero l'esenzione o, almeno, la riduzione della TARSU.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo motivo di ricorso e ha respinto gli altri. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania e rinviato la causa, anche per le spese, alla stessa Commissione in diversa composizione. Ha stabilito che il giudice tributario può e deve disapplicare incidentalmente una delibera comunale illegittima, anche se non impugnata autonomamente davanti al giudice amministrativo, salvo un giudicato amministrativo diretto sulla sua legittimità. Inoltre, il giudice di rinvio dovrà verificare concretamente le modalità di smaltimento dei rifiuti nel 2007 e l'eventuale applicazione di una tariffa ridotta, senza necessariamente ridurre la superficie tassabile.
Norme richiamate
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5
Motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione di legge, nullità della sentenza o del procedimento e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.
La Corte ha esaminato le censure della contribuente sotto i profili della violazione di legge, dell'omessa pronuncia e dei vizi motivazionali.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 5
Il giudice tributario può disapplicare i regolamenti e gli atti generali rilevanti ai fini della decisione, se illegittimi.
Il giudice tributario deve valutare incidentalmente la legittimità della delibera tariffaria comunale e, se necessario, disapplicarla nel giudizio sull'atto impositivo, anche quando non sia stata impugnata autonomamente davanti al giudice amministrativo.
Legge n. 2248 del 1865, art. 5, allegato E
Principio generale del potere del giudice ordinario di non applicare gli atti amministrativi illegittimi rilevanti nel giudizio.
Il principio fonda il potere-dovere del giudice tributario di disapplicare l'atto amministrativo presupposto illegittimo, con il solo limite di un eventuale giudicato amministrativo diretto che ne abbia riconosciuto la legittimità.
D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 2, lett. g)
Attribuzione ai Comuni della facoltà di assimilare ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti da attività economiche.
Dopo il venir meno dell'assimilazione automatica prevista dalla legge, l'assimilazione dei rifiuti non pericolosi prodotti da attività economiche dipende dalle disposizioni del regolamento comunale.
D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 7
Rilevanza dell'avvio al recupero dei rifiuti assimilati tramite soggetti privati.
Lo smaltimento o recupero autonomo dei rifiuti non comporta necessariamente l'esenzione totale dalla TARSU, ma può determinare una riduzione della tariffa, se ricorrono gli ulteriori presupposti previsti dalla normativa e dal regolamento comunale.
D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 18, comma 2, lett. a)
Previsione richiamata in relazione alla necessità di specificare qualitativamente e quantitativamente i rifiuti speciali assimilabili.
La legittimità dell'assimilazione regolamentare deve essere verificata anche sotto il profilo della sufficiente individuazione dei rifiuti assimilabili.
Legge n. 146 del 1994, art. 39, e Legge n. 128 del 1998, art. 17, comma 3
La seconda disposizione ha abrogato l'assimilazione automatica ai rifiuti urbani prevista dalla prima.
A partire dalle annualità successive al venir meno dell'assimilazione ope legis, assumono rilievo decisivo i regolamenti comunali che disciplinano l'assimilazione dei rifiuti prodotti dalle attività economiche.
Codice di procedura civile, art. 112
Obbligo del giudice di pronunciarsi su tutta la domanda e sulle eccezioni ritualmente proposte.
La mancata pronuncia sulle contestazioni relative alla delibera tariffaria, al giudicato esterno e allo smaltimento autonomo dei rifiuti costituisce omessa pronuncia.
Massime di principio
- Un avviso di pagamento può fondarsi su presupposti già definitivamente accertati, ma ciò non impedisce al contribuente di contestare elementi nuovi o modificati dell'imposizione relativi alla singola annualità.
- La mancata impugnazione autonoma di una delibera comunale non impedisce di contestarne incidentalmente la legittimità nel giudizio tributario contro l'atto applicativo; il giudice deve esaminare la questione, salvo l'esistenza di un giudicato amministrativo diretto favorevole alla delibera.
- Il giudicato formatosi su una diversa annualità non produce automaticamente un effetto vincolante per gli anni successivi, ma può costituire elemento probatorio della continuità di una determinata situazione di fatto o prassi aziendale.
- Lo smaltimento o recupero autonomo dei rifiuti tramite soggetti autorizzati deve essere provato con documentazione concreta, come contratti, formulari o bolle di conferimento, e può comportare una riduzione della tariffa TARSU se prevista dalla disciplina applicabile.
- La prova dello smaltimento autonomo incide normalmente sulla tariffa applicabile e non necessariamente sulla superficie tassabile, che può restare quella già definitivamente accertata.
- I rifiuti prodotti da un'attività industriale non sono automaticamente esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani: occorre verificare la loro natura e il regolamento comunale vigente, purché si tratti di rifiuti non pericolosi e l'assimilazione sia specificamente disciplinata.
- Il giudice di merito deve esaminare tutte le eccezioni rilevanti e le prove offerte dal contribuente; non può limitarsi a richiamare l'esistenza di un precedente accertamento quando sono dedotti fatti successivi o diversi presupposti tariffari.
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