Cassazione Penale, Sentenza n. 9489/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Sono state revocate le statuizioni civili (risarcimento del danno e rifusione delle spese processuali alla parte civile). Tuttavia le spese del procedimento sono state poste a carico del querelato.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, in grado di appello, aveva confermato la condanna di Raffaele Marra per il reato di minaccia (art. 612 c.p.) nei confronti di Biagio Santonastaso. Nel corso del giudizio di cassazione la persona offesa ha depositato, in data 23/06/2022, verbale di remissione di querela redatto dalla Stazione dei Carabinieri di Santa Maria Capua Vetere; trattandosi di reato perseguibile a querela di parte, la remissione estingue il reato.
Norme richiamate
art. 612 cod. pen. (minaccia)
Il delitto di minaccia così previsto è perseguibile a querela di parte; conseguentemente la remissione di querela da parte della persona offesa determina l'estinzione del reato.
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Anche quando il reato si estingue per remissione di querela intervenuta in corso di giudizio, le spese processuali restano a carico del querelato.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021 (Vitucci)
Conferma il principio secondo cui la remissione di querela intervenuta in cassazione estingue il reato e travolge le statuizioni civili collegate.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004 (Chiasserini)
Precedente di legittimità che riconosce efficacia estintiva della remissione di querela anche in sede di impugnazione e l'effetto sulle statuizioni civili.
Massime di principio
- Se il reato è perseguibile a querela di parte, la remissione della querela da parte della persona offesa estingue il reato anche se la remissione avviene nel corso del giudizio di cassazione.
- L'estinzione del reato per remissione di querela comporta l'annullamento della sentenza penale implicata e il travolgimento delle statuizioni civili (risarcimento e rifusione spese alla parte civile).
- Nonostante l'estinzione del reato, le spese processuali possono rimanere a carico del querelato in base all'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
- La remissione di querela prevale sugli eventuali motivi processuali di inammissibilità del ricorso: il giudice deve pronunciare l'estinzione del reato anche se persistessero questioni di ammissibilità.
- In situazioni analoghe è fondamentale verificare subito la natura della perseguibilità del reato (a querela di parte vs d'ufficio) e l'eventuale deposito formale della remissione di querela, che determina effetti sostanziali e processuali rilevanti per entrambe le parti.
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