Cassazione Penale, Ordinanza n. 15568/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi manifestamente infondati e non specificamente confrontati con la motivazione della sentenza di appello. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causazione dell'inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per guida in stato di ebbrezza aggravata, contestando: 1) l'erronea applicazione della disciplina sull'aggravante prevista per il caso di incidente stradale, sostenendo in sostanza che non fosse configurabile l'aggravante; 2) la violazione delle norme sulla sospensione condizionale della pena, censurando il diniego del beneficio e la revoca della sospensione condizionale già concessa in precedenti occasioni. La Cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati perché non si confrontavano adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata e riproponevano censure già disattese dai giudici di merito.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
norma incriminatrice della guida in stato di ebbrezza nella forma più grave richiamata dalla sentenza di merito
art. 186, comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
l'aggravante per incidente stradale richiede solo un collegamento materiale tra il sinistro e lo stato di alterazione dell'agente, non un nesso eziologico in senso stretto; per incidente stradale si intende qualsiasi evento inatteso che interrompa la normale circolazione e crei pericolo per la collettività
art. 163 c.p.
disciplinante la sospensione condizionale della pena; nel caso concreto il beneficio è stato negato perché l'imputato ne aveva già fruito due volte in precedenza
art. 164 c.p.
richiamato in tema di revoca della sospensione condizionale della pena; la revoca è stata ritenuta corretta per la commissione del nuovo reato entro i termini previsti rispetto ai precedenti titoli di condanna
art. 616 c.p.p.
in caso di ricorso inammissibile, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa
art. 618 c.p.p.
non citato espressamente nel testo
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate dai giudici di merito senza confrontarsi in modo critico e puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- In tema di guida in stato di ebbrezza, l'aggravante dell'incidente stradale non esige la prova di un nesso causale rigoroso tra la condotta di guida e il sinistro, essendo sufficiente il collegamento materiale tra l'evento e lo stato di alterazione psico-fisica dell'agente.
- Ai fini dell'aggravante per incidente stradale, rientra nella nozione di incidente qualsiasi evento inatteso che interrompa la normale circolazione e sia idoneo a porre in pericolo la collettività, anche se non coinvolge terzi o altri veicoli.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena è legittimo quando risultano già fruite due precedenti concessioni del beneficio e la revoca della sospensione è corretta se il nuovo reato è stato commesso entro i termini temporali rilevanti rispetto alle precedenti condanne.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente deve essere condannato alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
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