Sentenza n. 4333/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’annullamento a) della comunicazione Agea 5.10.2022, prot. n. AGEA.AGA.2022-OMISSIS-, avente ad oggetto: “Regime delle quote latte – esecuzione sentenza/e dell’Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con i relativi allegati, riferita al periodo 1995/1996 e 1996/1997, inviata al ricorrente a mezzo PEC in data 7.10.2022; b) di tutti gli altri atti antecedenti, presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti, ivi compresi gli atti amministrativi assunti dall’Agea per il conteggio dei quantitativi di latte assoggettati a prelievo, per la compensazione e la ridistribuzione del prelievo in eccesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione di Agea relativa al ricalcolo del prelievo supplementare imputato per i periodi 1995/1996 e 1996/1997, con i relativi atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (agenzia pubblica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato la comunicazione di Agea del 5 ottobre 2022, ricevuta via PEC il 7 ottobre 2022, avente a oggetto l’esecuzione di sentenze dell’autorità giudiziaria e il ricalcolo del prelievo supplementare imputato nell’ambito del regime delle quote latte per i periodi 1995/1996 e 1996/1997. Il ricorso era esteso agli atti presupposti, preparatori e conseguenti, inclusi gli atti relativi al conteggio dei quantitativi di latte assoggettati a prelievo, alla compensazione e alla ridistribuzione del prelievo in eccesso. Dal testo non emergono specifici motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse prima della decisione nel merito.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione depositata dalla parte ricorrente il 19 febbraio 2026, con la quale l’impresa ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità, con compensazione delle spese. In applicazione del principio dispositivo e dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esame dei motivi di merito e senza valutazione della legittimità della comunicazione Agea. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione dell’esito della controversia e della particolarità delle questioni sottostanti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione.
La dichiarazione univoca della parte ricorrente circa la sopravvenuta carenza di interesse impone, in applicazione del principio dispositivo, la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nell’intestazione della sentenza, senza una specifica applicazione motivata nel testo.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nell’intestazione della sentenza in relazione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato, senza una specifica applicazione decisoria.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, il ricorrente dichiara in modo univoco la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito, il giudice amministrativo deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in applicazione del principio dispositivo e dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse preclude l’esame dei motivi di illegittimità dedotti contro l’atto impugnato.
- La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando l’esito del giudizio e la particolarità delle questioni sottostanti lo giustifichino.
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