Cassazione Penale, Sentenza n. 25814/2026 del 09/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero e parti civili)
La controversia
La decisione di merito aveva confermato, in parziale riforma della pronuncia del GIP, la responsabilità di due imputati per associazione per delinquere finalizzata a frodi assicurative e per una serie di reati-fine in materia di falsi sinistri e rimborsi assicurativi. I ricorrenti contestavano, con motivi in gran parte sovrapposti e cumulativi, la tenuta della motivazione sull’esistenza del sodalizio, la configurabilità del numero minimo di partecipanti, la prova della stabile intraneità di uno dei due e la concreta attribuzione dei singoli reati-fine. Denunciavano inoltre l’uso illegittimo di intercettazioni captate in altro procedimento, assumendo la violazione dell’art. 270 c.p.p., la genericità/indeterminatezza dei capi di imputazione e l’assenza di indizi gravi, precisi e concordanti; per alcuni capi invocavano anche la mancanza di riscontri tecnici sulla corrispondenza tra i beni denunciati e quelli rinvenuti, nonché la possibilità di spiegazioni lecite per i movimenti bancari e per talune condotte valorizzate dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze fossero generiche, reiterative di censure già esaminate e disattese in appello, e in parte manifestamente infondate. Ha valorizzato la motivazione della Corte territoriale, che aveva individuato plurimi indici della stabile organizzazione associativa: intercettazioni indicative di un modus operandi seriale, appunti sequestrati descritti come un archivio centralizzato, un magazzino assunto come punto operativo, la continuità dei rapporti tra i soggetti e la sistematicità dei fatti fraudolenti. Quanto ai reati-fine, ha rilevato che la sentenza di merito non aveva fondato la prova sulle intercettazioni asseritamente inutilizzabili, ma su documentazione assicurativa, perquisizioni, sequestri, analisi dei conti correnti e raffronti fotografici. Ha inoltre affermato che la censura sulla pretesa mancanza del numero minimo di associati è infondata perché tale requisito va valutato in senso oggettivo, potendo contare anche soggetti ignoti o giudicati altrove. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese alle parti civili.
Norme richiamate
art. 416 c.p.
Per l’associazione per delinquere è necessario un vincolo stabile, un programma criminoso indeterminato e una struttura idonea a operare oltre i singoli reati-fine; il numero minimo degli associati va apprezzato in senso oggettivo, non solo in relazione agli imputati presenti nel processo.
art. 642 c.p.
I reati-fine contestati attengono a frodi in materia assicurativa; la loro prova può essere desunta da un insieme convergente di dati documentali, investigativi e patrimoniali, non necessariamente dalle intercettazioni.
art. 192, comma 2, c.p.p.
La valutazione degli indizi richiede precisione e concordanza; la censura in cassazione non può essere generica o cumulativa, ma deve confrontarsi puntualmente con la motivazione di merito.
art. 270, comma 1, c.p.p.
Le intercettazioni captate in altro procedimento sono state ritenute non decisive per la prova dei reati-fine; la censura sulla loro utilizzazione è stata respinta perché la sentenza di merito ha fondato l’affermazione di responsabilità su altri elementi probatori.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
I motivi che deducono insieme mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione devono indicare specificamente il vizio dedotto; non è consentito affidare al giudice di legittimità una rielaborazione del ricorso.
art. 438, comma 6-bis, c.p.p.
La pretesa genericità dei capi di imputazione è stata qualificata come nullità relativa, ritenuta sanata dalla richiesta di giudizio abbreviato.
art. 616 c.p.p.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, quando sussista colpa nella proposizione dell’impugnazione.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre pedissequamente censure già svolte in appello senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La doglianza che cumuli indistintamente mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione è aspecifica se non individua separatamente i singoli profili di vizio.
- Ai fini dell’associazione per delinquere, il numero minimo degli associati deve essere verificato in concreto sulla realtà del sodalizio, potendo rilevare anche partecipi rimasti ignoti o giudicati separatamente.
- La distinzione tra associazione per delinquere e concorso di persone nei reati fine dipende dalla stabilità dell’accordo e dalla presenza di un programma criminoso indeterminato, non dall’occasionalità di singoli episodi criminosi.
- Le intercettazioni in tema di interpretazione del linguaggio criptico sono apprezzamento di fatto del giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo per manifesta illogicità o travisamento decisivo della prova.
- La prova dei reati-fine può fondarsi su un quadro convergente di documenti, sequestri, perquisizioni, dati bancari e riscontri fotografici, anche in assenza di intercettazioni utilizzabili a tal fine.
- La pretesa genericità dell’imputazione integra una nullità relativa che, nel rito abbreviato, può risultare sanata dalla scelta del rito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte può applicare la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende se ravvisa colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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