Sentenza n. 16463/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 52055 del 13.10.2025; - a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso di abilitazione su classe di concorso; - nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania per più classi di concorso, con riconoscimento della sola classe A-42 e rigetto dell'istanza per le ulteriori classi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale del 13 ottobre 2025, che aveva riconosciuto il titolo estero per la sola classe di concorso A-42 e negato il riconoscimento per le altre classi richieste. Il Ministero aveva motivato il diniego rilevando che, secondo l'attestazione dell'autorità competente, la ricorrente non risultava abilitata per la classe A-26 e affermando che, in base al principio di parità di trattamento e all'art. 3, comma 1, del d.lgs. 206/2007, il medesimo percorso poteva essere riconosciuto in Italia per una sola classe di concorso. La ricorrente ha dedotto, in particolare, difetto di motivazione e di istruttoria, contestando che il Ministero avesse escluso in via generale il riconoscimento pluriclasse senza valutare concretamente le competenze e la formazione documentate. Le ulteriori censure sono state assorbite.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati e annullato il provvedimento. Ha ritenuto assorbenti le censure di difetto di motivazione e di istruttoria: il Ministero aveva opposto una preclusione generale al riconoscimento del medesimo titolo per più classi e non aveva svolto un esame sostanziale delle competenze attestate in relazione alle ulteriori classi richieste. In base al sistema europeo di riconoscimento delle qualifiche e al d.lgs. 206/2007, l'amministrazione deve confrontare in concreto il percorso formativo e le competenze acquisite con i requisiti nazionali delle singole classi, potendo valutare eventuali differenze e misure compensative; non è richiesta l'identità dei titoli, ma l'equivalenza. Il TAR ha chiarito che ciò non comporta un diritto automatico al riconoscimento pluriclasse: l'amministrazione può respingere la richiesta, anche solo in parte, se l'istruttoria concreta accerta la genericità o l'insufficienza della formazione rispetto alla specifica classe. Il Ministero dovrà quindi riesaminare l'istanza, verificando anche la perdurante sussistenza dell'interesse al riconoscimento alla luce degli eventuali titoli acquisiti nelle more, e adottare una nuova decisione con adeguata istruttoria e motivazione, nel rispetto della scansione procedimentale e dei tempi richiamati dall'art. 51 della direttiva 2005/36/CE e dall'art. 16 del d.lgs. 206/2007. Gli altri motivi sono stati assorbiti. Spese compensate per la non univocità della giurisprudenza.
Norme richiamate
d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206
Ad avviso del Collegio meritano condivisione, con valenza assorbente, le censure con cui parte ricorrente lamenta il difetto di motivazione e di istruttoria, in quanto trincerandosi dietro una motivazione di tipo formale, fondata sulla impossibilità in linea di principio di un riconoscimento del medesimo titolo formativo in relazione a più classi di concorso, ha omesso un esame in concreto delle competenze, richiesto in base al d.lgs. n. 206/2007, come interpretato da unanime giurisprudenza (Cons. St., Ad. plen. n. 18/2002 e n. 6089/2024).
Il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in un altro Stato membro richiede un esame concreto delle competenze e del percorso formativo, anche quando l'istanza riguarda più classi di concorso; non è sufficiente opporre in astratto l'impossibilità del riconoscimento pluriclasse.
art. 16 d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206
In definitiva, il ricorso deve essere accolto nei limiti sopra individuati e, di conseguenza il Ministero deve essere condannato a provvedere, anche sulla base degli atti di cui al presente procedimento giurisdizionale, con la scansione procedimentale e i tempi dettati dall’art. 51 della Direttiva 2005/36/CE, come trasposta dall’art. 16 del D.lgs. n. 206/2007, svolgendo nuova istruttoria e fornendo nuova motivazione in relazione all’istanza di riconoscimento.
Nel riesame della domanda l'amministrazione deve seguire la scansione procedimentale e i tempi previsti per il riconoscimento delle qualifiche professionali, svolgendo una nuova istruttoria e motivando nuovamente la decisione.
art. 51 direttiva 2005/36/CE
In definitiva, il ricorso deve essere accolto nei limiti sopra individuati e, di conseguenza il Ministero deve essere condannato a provvedere, anche sulla base degli atti di cui al presente procedimento giurisdizionale, con la scansione procedimentale e i tempi dettati dall’art. 51 della Direttiva 2005/36/CE, come trasposta dall’art. 16 del D.lgs. n. 206/2007, svolgendo nuova istruttoria e fornendo nuova motivazione in relazione all’istanza di riconoscimento.
La nuova decisione sulla domanda di riconoscimento deve essere adottata entro i tempi e secondo la scansione procedimentale stabiliti dalla direttiva, come trasposta nell'ordinamento nazionale.
art. 3, comma 1, d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206
Nella specie l’amministrazione, a fronte di un’istanza di riconoscimento avanzata per più classi di concorso, si è limitata a pronunciarsi su una sola classe (A-42 SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE), rilevando per le restanti l’assenza di una abilitazione specifica e, con valore assorbente, la generale impossibilità di riconoscere più classi pena una lesione del principio di parità di trattamento.
La sentenza non riconosce che la disposizione vieti in assoluto il riconoscimento per più classi: la mera invocazione della parità di trattamento e di una preclusione generale non può sostituire la valutazione concreta delle competenze richiesta per ciascuna classe.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Le certificazioni relative alle qualifiche professionali acquisite all’estero non vanno quindi considerate «automaticamente, ma secondo il sistema generale di riconoscimento e confrontando le qualifiche professionali attestate da altri Stati membri con quelle richieste dalla normativa italiana e disponendo, se del caso, le misure compensative in applicazione dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE» (così, in particolare: Cons. Stato, Ad. plen., 29 dicembre 2022, n. 22).
Quando dal confronto emerge una differenza tra le qualifiche estere e quelle richieste nello Stato ospitante, l'amministrazione può disporre, ricorrendone i presupposti, misure compensative per colmare le differenze.
Massime di principio
- Nel decidere una domanda di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, l'autorità competente deve valutare concretamente il percorso di studi e di formazione e confrontare le competenze attestate con quelle richieste per la professione o per ciascuna classe di insegnamento. Non è necessaria l'identità dei titoli: è sufficiente l'equivalenza delle competenze; se la corrispondenza è parziale o emergono differenze sostanziali, possono essere richieste conoscenze mancanti o disposte misure compensative.
- La presentazione di un'istanza di riconoscimento per più classi di concorso non può essere respinta sulla sola base di una preclusione generale o dell'avvenuta valutazione dello stesso titolo in una diversa istanza. L'amministrazione deve esaminare in concreto le competenze e la formazione rispetto ai requisiti specifici di ciascuna classe, con motivazione adeguata.
- Il riconoscimento per più classi non è automatico: l'amministrazione può accordarlo solo parzialmente o respingere la domanda per una determinata classe quando un'istruttoria individuale dimostri che il titolo è generico o che la formazione non soddisfa i requisiti specifici della classe richiesta.
- L'annullamento del diniego adottato senza adeguata istruttoria comporta il riesame dell'istanza secondo la disciplina procedimentale applicabile, con nuova valutazione delle competenze e nuova motivazione; il riesame deve inoltre considerare l'eventuale sopravvenuta acquisizione di titoli e la conseguente perdurante sussistenza dell'interesse.
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