Cassazione Penale, Sentenza n. 7958/2024 del 22/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza per cassazione denunciando: (i) travisamento della prova e illogicità della motivazione in relazione al delitto di estorsione (capo A), sostenendo che si sarebbe trattato di un raggiro e non di una coartazione mediante minaccia di licenziamento; (ii) omissione di motivazione rispetto alla richiesta di riqualificazione della fattispecie in truffa, per mancanza dell'ingiusto profitto proprio dell'estorsione; (iii) mancato riconoscimento dell'attenuante della partecipazione di minima importanza ex art.114 c.p. per Rinaldi Luciana; (iv) errata qualificazione dei reati fiscali (capi b-h), sostenendo che il meccanismo fosse mera sottofatturazione inquadrabile nell'art.4 D.lgs.74/2000 e non nell'art.3, poiché non sussisterebbe un 'mezzo fraudolento' idoneo a ostacolare l'accertamento fiscale.
La decisione
La Corte di legittimità dichiara i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i ricorrenti abbiano solo riprodotto in cassazione doglianze già formulate e disattese in sede di merito, senza prospettare un vero vizio di legittimità. La decisione di merito è stata ritenuta dotata di motivazione coerente: è stata confermata la sussistenza del delitto di estorsione in concorso (minaccia di licenziamento e chiusura attività, costrizione del dipendente Molinaris ad accettare la cessione di quote, conseguimento di ingiusto profitto pari a euro 44.110,00 e vantaggi fiscali/di deresponsabilizzazione), è stata esclusa la qualifica di truffa e respinta la richiesta dell'attenuante ex art.114 c.p. per mancanza di argomentazione specifica e per il contributo fattivo della Rinaldi. Quanto ai reati tributari, la Corte ha condiviso la qualificazione ex art.3 co.1 D.lgs.74/2000 in ragione della pratica della doppia fatturazione con stessa numerazione e importi diversi, ritenuta artificiosa e idonea ad ostacolare l'accertamento. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 convertito nella L. 18/12/2020 n.176
Disciplina il procedimento trattato con contraddittorio scritto; qui rilevante per la modalità di trattazione del ricorso.
art. 629 c.p.
art. 629 c.p. (estorsione)
La norma tutela contro la coartazione della volontà mediante minaccia; la Corte ha ritenuto sufficiente una minaccia anche implicita o larvata, purché idonea a incutere timore e a costringere la vittima a compiere un atto patrimoniale.
art. 114 c.p.
art. 114 c.p. (circostanza attenuante della minore partecipazione)
L'attenuante richiede specifica prova o argomentazione circa la scarsa rilevanza della partecipazione; deduzioni generiche non sono sufficienti per l'applicazione.
D.lgs. 74/2000 art. 3 co.1
art. 3 co.1 D.lgs. 74/2000
Richiede l'uso di un 'mezzo fraudolento' idoneo a ostacolare l'accertamento (quid pluris rispetto alla mera falsa rappresentazione contabile). La Corte ha ritenuto che la pratica della doppia fatturazione con stessa numerazione integri tale mezzo fraudolento.
D.lgs. 74/2000 art. 3 co.3
art. 3 co.3 D.lgs. 74/2000
Prevede specifiche aggravanti/criteri applicativi relativi alle modalità di realizzazione del reato tributario; citata in relazione alla distinzione fra varie condotte contabili.
D.lgs. 74/2000 art. 4
Disciplina la fattispecie relativa all'omessa o incompleta fatturazione, con soglia di punibilità (menzionata soglia di euro 150.000,00). La Corte ha escluso l'applicabilità dell'art.4 nel caso concreto ritenendo che sussistesse invece il 'mezzo fraudolento' punito dall'art.3.
Massime di principio
- Distinzione estorsione vs truffa: per qualificare la condotta come estorsione è decisiva la coartazione della volontà mediante una minaccia percepita come concreta e riconducibile all'agente; se il male è prospettato come certo e realizzabile dall'agente o da altri, la fattispecie è estorsiva; se il male è solo ipotetico o inesistente e induce al consenso per errore, si è in presenza di truffa.
- In sede di cassazione non è sufficiente riproporre in termini generici contestazioni già valutate dal giudice di merito: i motivi devono evidenziare specifici vizi di diritto o di motivazione (omissioni rilevanti, contraddizioni manifeste) per essere ammessi.
- L'attenuante della partecipazione minima ex art.114 c.p. richiede prova o argomentazione puntuale della marginalità del contributo dell'imputato; deduzioni generiche non bastano.
- Nei reati tributari il 'mezzo fraudolento' è un elemento chiave per l'applicabilità dell'art.3 D.lgs.74/2000: condotte come la doppia fatturazione con stessa numerazione costituiscono un quid pluris idoneo a ostacolare l'accertamento e a integrare l'art.3; la mera omissione o sottofatturazione può invece rientrare nell'art.4 solo se ricorrono le condizioni e le soglie previste dalla norma.
- La prova amministrativa (accertamento dell'Agenzia delle Entrate) non contestata incide fortemente sulla valutazione della sussistenza dei reati fiscali; l'esistenza di artifici contabili documentati rafforza la qualificazione penalistica.
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