Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34211/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impetrazione della cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Bologna del 22/09/2021 che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame del sequestro probatorio disposto dalla Procura di Bologna. La difesa contestava l'applicazione dell'art. 24, comma 6-sexies, lett. b) del d.l. 137/2020 (conv. con legge 176/2020) ritenendo che la norma non potesse comportare inammissibilità quando gli allegati telematici erano "copie per immagine" di atti già presenti nel fascicolo (cd. "copia di cortesia"): la mancata sottoscrizione digitale degli allegati, secondo il ricorrente, non poteva impedire l'esame del contenuto né ledere il diritto di difesa. In subordine veniva sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 6-sexies, lett. b) per violazione degli artt. 24 e 3 Cost.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione del Tribunale del Riesame: l'art. 24, comma 6-sexies, lett. b) del d.l. 137/2020 impone la sottoscrizione digitale degli allegati telematici a pena di inammissibilità indipendentemente dalla natura dell'atto allegato (anche se si tratta di copie di atti già presenti nel fascicolo). La finalità è garantire la provenienza e l'attribuibilità degli atti in ambito telematico; pertanto il Giudice non può esaminare documenti privi dei requisiti formali. La questione di costituzionalità sollevata è stata ritenuta manifestamente infondata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare alla Cassa delle Ammende la somma di euro 3.000,00 per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 6-sexies, lett. b) del d.l. 137/2020 (conv. con legge 176/2020)

    La disposizione impone la sottoscrizione digitale degli allegati trasmessi telematicamente a pena di inammissibilità dell'impugnazione; non prevede deroghe per copie di atti già presenti nel fascicolo; finalità: garantire autenticità e provenienza degli allegati in ambito telematico.

  • art. 24 Costituzione

    Invocato dal ricorrente come tutela del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che l'onere formale della sottoscrizione digitale non costituisce violazione del diritto di difesa perché è una misura ragionevole per la disciplina del processo e per garantire l'affidabilità delle produzioni documentali.

  • art. 3 Costituzione

    Invocato dal ricorrente per presunta disparità/irrazionalità; la Corte ha ritenuto che l'onere della sottoscrizione digitale è uniforme e non crea ingiustificate differenze tra le parti.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina le sanzioni per le impugnazioni inammissibili; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e per disporre, in presenza di profili di colpa, l'ammenda equitativamente fissata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • In procedimenti telematici qualsiasi documento allegato all'impugnazione deve essere sottoscritto digitalmente dal difensore: la mancanza della firma digitale è causa automatica di inammissibilità, anche se il documento è già presente nel fascicolo.
  • I giudici non possono esaminare il contenuto di allegati privi dei requisiti formali richiesti: l'assenza della sottoscrizione digitale impedisce l'analisi del documento e la valutazione del merito di quanto allegato.
  • La possibilità di sollevare questioni di incostituzionalità rispetto agli oneri formali telematici è difficilmente percorribile se il legislatore ha adottato limiti ragionevoli volti a garantire autenticità e provenienza; tali limiti, se uniformemente applicati, non si configurano in genere come violazione degli artt. 3 e 24 Cost.
  • In presenza di documenti già in atti, la strategia difensiva prudente è: a) non allegare inutilmente copia non firmata ma richiamare esplicitamente gli atti già depositati in fascicolo; oppure b) allegare copie firmate digitalmente anche se si tratta di "copie di cortesia"; in alternativa richiedere al giudice ordini procedurali per l'acquisizione diretta degli atti dal fascicolo quando possibile.
  • La violazione formale può comportare, oltre all'inammissibilità, condanne per spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.) se ricorre colpa: è quindi rilevante per il difensore curare la completezza e correttezza formale delle trasmissioni telematiche.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.