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Ordinanza

Ordinanza n. 14116/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del decreto del Presidente della Regione Lazio del 15 giugno 2026, n. T00090, recante “Calendario Venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2026/2027”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 49 del 18 giugno 2026; - dell’allegato 1– Calendario venatorio regionale e regolamento per la stagione 2026-2027 del Lazio, pubblicato nel medesimo B.U.R. (B.U.R. Lazio n. 49 del 18.06.2026), comprensivo di tutte le disposizioni ivi contenute (artt. 114, tabelle carnieri, periodi di caccia, disciplina ATC, AFV, AATV, addestramento cani, ecc.), nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi inclusi in particolare: il progetto di calendario venatorio 2026/2027 predisposto dagli uffici regionali; i pareri ISPRA (prot. n. 20956 del 15.05.2026) e del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale (nota n. 212205 del 06.05.2026); le indicazioni del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale del 26.03.2026; le eventuali proposte degli ATC e delle Aree Decentrate Agricoltura;

Giustizia amministrativa202607827

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Calendario venatorio e regolamento regionale per la stagione venatoria 2026/2027, con gli atti presupposti e connessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le associazioni ricorrenti hanno impugnato il decreto del Presidente della Regione Lazio recante il calendario venatorio e il regolamento per la stagione 2026/2027, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. Dal testo dell’ordinanza non emerge il dettaglio dei motivi di merito dedotti, ma soltanto la questione processuale relativa all’integrità del contraddittorio. Il ricorso non è stato notificato a tutte le associazioni venatorie riconosciute, individuate dalla legge come parti necessarie del giudizio; inoltre, le notifiche effettuate alle associazioni controinteressate sono state indirizzate a caselle PEC non risultanti dai pubblici registri.

La decisione

Il TAR ha rilevato la necessità di integrare il contraddittorio, poiché, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della l. n. 157/1992, le associazioni venatorie riconosciute sono parti necessarie nei giudizi di impugnazione del calendario venatorio. Ha quindi disposto la rinotifica del ricorso ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a. e ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, considerati il numero dei controinteressati individuati ex lege e l’esigenza di celerità connessa alla trattazione cautelare. La pubblicazione dovrà avvenire sul sito web della Regione Lazio; l’avviso dovrà indicare l’autorità giudiziaria, il numero di ruolo, una sintesi dei motivi di diritto e gli estremi degli atti impugnati, nonché la formula prevista dall’ordinanza. Le ricorrenti dovranno provvedere entro dieci giorni dalla notifica o comunicazione dell’ordinanza e depositare la prova dell’adempimento entro i successivi sette giorni. La trattazione è stata rinviata all’udienza camerale del 2 settembre 2026. Non è stata ancora decisa la domanda cautelare né il merito del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 4, l. 157/1992

    In caso di impugnazione del calendario venatorio, le associazioni venatorie riconosciute sono parti necessarie del giudizio

    Le associazioni venatorie riconosciute devono partecipare al giudizio quale litisconsorti necessari nei ricorsi contro il calendario venatorio.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    Consente al giudice di disporre la rinnovazione della notificazione e l’integrazione del contraddittorio quando ciò sia necessario per garantire la partecipazione delle parti necessarie.

Massime di principio

  • Nei giudizi di impugnazione del calendario venatorio, le associazioni venatorie riconosciute sono parti necessarie del giudizio; la mancata notificazione del ricorso a tutte tali associazioni impone l’integrazione del contraddittorio.
  • La notificazione diretta a una parte necessaria mediante un indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri non assicura la validità della notificazione ai fini dell’integrità del contraddittorio.
  • Quando il numero dei controinteressati individuati ex lege e l’esigenza di celerità della trattazione cautelare lo giustificano, il giudice amministrativo può autorizzare la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web dell’amministrazione intimata, indicando nell’avviso gli elementi essenziali del ricorso e degli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieAree protette, fauna e floraIstruttoria processuale
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzo

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