Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20201/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per diffamazione (art. 595, terzo comma, c.p.) per aver affisso volantini con accuse nei confronti del sindaco Ricci Pasquale e del comandante della polizia locale Mauriello Serafino. Ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della scriminante del diritto di critica (sostenendo la rilevanza sociale della notizia, la contenutezza delle espressioni e la veridicità dei fatti riferiti); 2) violazione del diritto al contraddittorio/processuale in quanto la notifica per l'udienza del 9/03/2023 indicava lo svolgimento con rito cartolare (art. 23-bis L. 176/2020) mentre l'udienza si svolse in presenza, e il difensore aveva depositato conclusioni scritte sulla base della notifica ricevuta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rilevato che il reato si è estinto per prescrizione (intervenuta il 15/03/2023) e ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio agli effetti penali. Tuttavia, poiché sono costituite parti civili, la Corte ha esaminato i motivi: ha ritenuto fondato il secondo motivo (violazione processuale) che assorbiva il primo e, per l'effetto, ha confermato l'annullamento senza rinvio per gli effetti penali e ha rinviato gli effetti civili al giudice civile competente in grado di appello. Le spese della parte civile sono poste al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 595 cod. pen. (diffamazione)

    art. 595, terzo comma, cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di diffamazione; contestazione fondata sull'affissione di volantini lesivi della reputazione delle parti civili

  • art. 23-bis L. 176/2020 (svolgimento del processo con rito cartolare)

    La notifica indicante il rito cartolare ha rilevanza processuale: la Corte ha ritenuto la violazione sul piano del diritto al contraddittorio perché il processo si è poi tenuto in presenza, e ciò ha assunto rilievo decisivo nel cassare la sentenza

  • d.l. 28/10/2020 n.137 conv. con l. 18/12/2020 n.176

    d.l. 28/10/2020, n.137, conv. con l. 18/12/2020, n.176, art. 23, comma 8

    Richiamata in relazione alla trasmissione degli atti e alla procedura adottata per le conclusioni scritte; utile per ricostruire l'iter processuale e la rilevanza della notifica del rito

  • art. 157 e art. 161 cod. pen. (prescrizione)

    art. 157, primo comma, e art. 161, secondo comma, cod. pen.

    Norme applicate per il calcolo del termine di prescrizione; la Corte ha ritenuto che il reato si sia estinto per decorso del termine risultante dall'applicazione di tali articoli

  • art. 129 cod. proc. pen. (cause di non punibilità)

    art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Citato per escludere l'esistenza di cause evidenti di non punibilità che avrebbero impedito l'annullamento senza rinvio agli effetti penali

  • art. 578 cod. proc. pen. (decisione sui motivi in presenza di parti civili)

    Imposta l'obbligo per la Corte di Cassazione di esaminare i motivi del ricorso quando siano costituite parti civili, anche se il reato è estinto per prescrizione

Massime di principio

  • Se il reato si estingue per prescrizione dopo la sentenza di secondo grado, la Cassazione annulla la sentenza senza rinvio per gli effetti penali ma resta competente a decidere sulle questioni processuali e deve, se del caso, rinviare gli effetti civili al giudice civile competente.
  • La presenza di parti civili impone alla Cassazione di esaminare i motivi di ricorso (art. 578 c.p.p.) anche quando il reato è estinto per prescrizione; quindi questioni processuali possono comunque essere vagliate e incidere sull'esito civile.
  • Un vizio processuale relativo alla notifica o alla modalità del rito (ad es. indicazione del "rito cartolare" ma svolgimento in presenza) può integrare violazione del diritto al contraddittorio e portare all'annullamento della sentenza, specie se il difensore ha agito in base alla notifica ricevuta (deposito di conclusioni scritte).
  • La scriminante del diritto di critica richiede (in linea giurisprudenziale) la verifica di elementi quali rilevanza pubblica della notizia, contenutezza delle espressioni e veridicità o apprezzabile ragione di ritenere vero quanto affermato; l'eventuale riconoscimento non è automatico e va valutato caso per caso.
  • Quando si sollevano censure procedurali e sostanziali, la Corte può assorbire i motivi: una violazione procedurale decisiva può rendere non necessario esaminare nel merito la scriminante invocata.
  • In presenza di contestazioni civili (danno alla reputazione), anche se il procedimento penale si estingue, i diritti civili (risarcimento) possono essere valutati dal giudice civile mediante rinvio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.