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Sentenza

Sentenza n. 803/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600565

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaRito elettorale

Atto impugnato: verbale di non ammissione della lista alle elezioni comunali per omessa sottoscrizione del pubblico ufficiale autenticante sulle firme dei sottoscrittori

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (commissione elettorale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il verbale con cui la Commissione Elettorale Circondariale di Paola aveva escluso la lista dalle elezioni comunali, rilevando che le 72 firme dei sottoscrittori, apposte nell'atto principale e in quello separato, non recavano la firma del pubblico ufficiale autenticante. Hanno dedotto, con i primi due motivi, la violazione dell'art. 28, ultimo comma, del d.P.R. n. 570/1960 e del principio del legittimo affidamento, sostenendo che il rilascio della ricevuta dettagliata da parte del segretario comunale avrebbe dovuto implicare un controllo sommario della completezza documentale e che l'omissione, immediatamente rilevabile e imputabile al funzionario autenticante, avrebbe dovuto consentire la regolarizzazione. Con il terzo motivo hanno dedotto la violazione dell'art. 33, ultimo comma, del d.P.R. n. 570/1960, nonché ingiustizia manifesta e illogicità, lamentando il mancato ricorso al soccorso istruttorio. Hanno evidenziato che il funzionario aveva riconosciuto la propria svista, che i sottoscrittori erano stati identificati e avevano firmato in sua presenza e che la successiva apposizione della firma di autentica costituiva una mera regolarizzazione estrinseca, non incompatibile con i tempi del procedimento elettorale e necessaria a tutelare il diritto di elettorato passivo.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del d.P.R. n. 570/1960, dell'art. 14 della l. n. 53/1990 e dell'art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 445/2000, la firma del pubblico ufficiale autenticante costituisca elemento essenziale e indefettibile dell'autenticazione. Essa attesta con fede privilegiata che la sottoscrizione è stata apposta in presenza del pubblico ufficiale e non può essere sostituita da dichiarazioni successive o da elementi esterni all'atto. L'omissione della firma determina l'inesistenza giuridica delle sottoscrizioni ai fini elettorali e integra un vizio relativo a una forma sostanziale, non sanabile né regolarizzabile ex post. Il soccorso istruttorio previsto dall'art. 33, ultimo comma, del d.P.R. n. 570/1960 è limitato ai vizi meramente formali di atti già completi nei loro elementi essenziali e non può riguardare la mancanza della firma autenticante. Il TAR ha inoltre escluso che rilevino l'ammissione dell'errore da parte del funzionario, la sua imputabilità all'amministrazione o il rilascio della ricevuta dettagliata: il principio di autoresponsabilità impone ai delegati di verificare la completezza della documentazione prima del deposito definitivo. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 28, comma 2, d.P.R. n. 570/1960

    I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli [...] le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53

    La firma dei sottoscrittori deve essere autenticata secondo le modalità previste dalla legge; la sottoscrizione del pubblico ufficiale autenticante è elemento essenziale dell'autenticazione.

  • art. 28, ultimo comma, d.P.R. n. 570/1960

    ricevuta dettagliata degli atti presentati

    Il rilascio della ricevuta dettagliata non trasferisce sull'amministrazione la responsabilità dei presentatori di verificare la completezza e regolarità della documentazione depositata.

  • art. 14 l. n. 53/1990

    Rinvio alle modalità operative dell'autenticazione delle sottoscrizioni previste dall'art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 445/2000.

  • art. 21, comma 2, d.P.R. n. 445/2000

    L’autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del dichiarante [...] nonché apponendo la propria firma e il timbro dell’ufficio

    La firma del pubblico ufficiale, insieme all'attestazione e al timbro, è componente costitutiva dell'autenticazione e non può essere omessa o sostituita successivamente.

  • art. 33, ultimo comma, d.P.R. n. 570/1960

    Il soccorso istruttorio è utilizzabile per vizi meramente formali di atti già perfetti negli elementi essenziali, ma non per la carenza della firma del pubblico ufficiale autenticante.

  • art. 51 Cost.

    Il richiamo al diritto di elettorato passivo non consente di derogare ai requisiti essenziali e inderogabili prescritti per la valida presentazione delle liste.

Massime di principio

  • Nella presentazione delle liste elettorali, la firma del pubblico ufficiale autenticante costituisce elemento costitutivo e indefettibile dell'autenticazione delle sottoscrizioni; la sua omissione rende le firme giuridicamente inesistenti ai fini della presentazione della lista.
  • La firma del pubblico ufficiale autenticante non può essere sostituita o sanata successivamente mediante dichiarazioni postume, nuova apposizione della firma o altri elementi esterni all'atto, poiché l'autenticazione richiede contestualità tra identificazione del sottoscrittore, sottoscrizione e attestazione del pubblico ufficiale.
  • Il soccorso istruttorio previsto dalla disciplina elettorale è limitato alla regolarizzazione di vizi meramente formali di atti già completi nei loro elementi essenziali e non può essere utilizzato per colmare la mancanza di un elemento costitutivo dell'autenticazione.
  • L'errore o la dimenticanza del funzionario autenticante non esonera i presentatori della lista dall'onere di verificare, prima del deposito definitivo, la completezza e regolarità della documentazione, in applicazione del principio di autoresponsabilità.
  • Il rilascio della ricevuta dettagliata degli atti presentati da parte del segretario comunale non trasferisce sull'amministrazione la responsabilità della verifica della presenza della firma di autentica e non fonda un affidamento idoneo a consentire la sanatoria di un vizio sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieProcedimento elettorale preparatorio
RamiElezioni
IstitutiSoccorso istruttorioLegittimo affidamentoPrincipio di legalità e tipicità

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