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Sentenza

Sentenza n. 744/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600117

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento conclusivo della procedura abilitativa semplificata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, autorizzazione paesaggistica, relazione istruttoria provinciale e parere della Soprintendenza, limitatamente alla prescrizione di salvaguardia totale di tutti gli alberi ad alto fusto e di eventuale ricollocazione dei moduli nel piazzale centrale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti nella sola parte relativa alla prescrizione che imponeva di salvaguardare integralmente le specie arboree ad alto fusto presenti nell’area e, se necessario, di modificare la disposizione dei moduli fotovoltaici utilizzando il piazzale centrale. Il primo motivo deduceva violazione di legge, travisamento, difetto di istruttoria e motivazione, violazione del principio di proporzionalità e illegittimità propria e derivata, sostenendo che la prescrizione avrebbe imposto non un semplice adeguamento, ma un progetto sostanzialmente nuovo, con riduzione o diversa distribuzione dei pannelli, occupazione del piazzale destinato ad altre attività, minore irraggiamento, riduzione della produttività e maggiori costi manutentivi. Il secondo motivo deduceva violazione di legge e difetto assoluto di competenza, sostenendo che la valutazione sull’esistenza di alternative all’abbattimento degli alberi spettasse al Comune nell’ambito dell’autorizzazione al taglio prevista dall’art. 21 della L.R. Marche n. 6/2005, e non alla Provincia in sede di autorizzazione paesaggistica. Il terzo motivo contestava la violazione dell’art. 8, comma 8, del d.lgs. n. 190/2024, poiché il Comune non aveva convocato la conferenza di servizi prevista dalla procedura autorizzativa semplificata, limitandosi a richiedere l’autorizzazione paesaggistica alla Provincia. Il quarto motivo denunciava sviamento, difetto di istruttoria e motivazione e illogicità, sostenendo che la Provincia avesse predeterminato la prescrizione senza confronto con la ricorrente e che la Soprintendenza si fosse limitata a recepire la relazione provinciale senza svolgere una propria autonoma istruttoria e valutazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti del petitum, annullando in parte qua, ai fini del riesame, l’autorizzazione paesaggistica e gli atti connessi nella parte relativa alla prescrizione di salvaguardia totale delle alberature e alla conseguente eventuale ricollocazione dei moduli. Il primo e il quarto motivo sono stati ritenuti fondati perché la prescrizione, vietando l’abbattimento di tutti i 34 alberi, imponeva un diverso layout progettuale e determinava inevitabilmente ombreggiamento dei pannelli, riduzione dell’irraggiamento e della rendita energetica, con possibili ripercussioni sulla sostenibilità economica dell’investimento; tali effetti sono stati considerati dati di comune esperienza. Il secondo e il terzo motivo sono stati accolti perché il Comune aveva omesso di convocare la conferenza di servizi prevista dall’art. 8, comma 8, del d.lgs. n. 190/2024, frustrando sia le esigenze di celerità e semplificazione proprie della procedura per gli impianti da fonti rinnovabili, sia la contestuale ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti. La conferenza avrebbe consentito un confronto procedimentale volto a individuare modifiche o soluzioni condivise. È stata inoltre ritenuta fondata la censura relativa alla competenza, essendo il Comune, e non la Provincia, l’amministrazione competente in materia di autorizzazione o diniego al taglio degli alberi ai sensi dell’art. 21 della L.R. Marche n. 6/2005. La documentazione depositata tardivamente dalla Provincia il 21 aprile 2026 non è stata esaminata. Le spese di lite sono state compensate; le amministrazioni resistenti sono state condannate in solido al rimborso del contributo unificato, se versato.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 8, d.lgs. 190/2024

    procedura autorizzativa semplificata

    La disposizione impone, nel procedimento seguito per l’impianto da fonti rinnovabili, la convocazione della conferenza di servizi; la sua omissione viola le esigenze di semplificazione, celerità e contestuale ponderazione degli interessi coinvolti.

  • art. 21 L.R. Marche n. 6/2005

    La competenza in materia di autorizzazione o non autorizzazione al taglio degli alberi spetta al Comune e non alla Provincia nell’ambito dell’autorizzazione paesaggistica.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    Costituisce la base procedimentale dell’autorizzazione paesaggistica e del parere della Soprintendenza, inseriti nel procedimento relativo all’impianto fotovoltaico.

  • art. 142, comma 1, lettera c), d.lgs. 42/2004

    i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna

    La norma individua il vincolo paesaggistico gravante sull’area in quanto ricompresa nella fascia di tutela di un corso d’acqua.

  • art. 73 c.p.a.

    La documentazione depositata tardivamente è stata espunta dal materiale valutabile e non presa in esame, anche perché ritenuta irrilevante ai fini della decisione.

Massime di principio

  • Una prescrizione apposta a un’autorizzazione paesaggistica è illegittima quando, per la sua incisività, non si limita a conformare il progetto autorizzato ma impone un diverso assetto progettuale, riduce significativamente la funzionalità dell’intervento o ne compromette la sostenibilità economica, traducendosi sostanzialmente in un diniego dell’autorizzazione richiesta.
  • Nel procedimento autorizzativo semplificato per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, la mancata convocazione della conferenza di servizi prevista dall’art. 8, comma 8, del d.lgs. n. 190/2024 viola non solo l’esigenza di celerità e semplificazione, ma anche la necessità di una contestuale ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti.
  • La conferenza di servizi, nel procedimento relativo a impianti da fonti rinnovabili, costituisce la sede procedimentale idonea a favorire il confronto tra le amministrazioni e l’interessato e a individuare soluzioni progettuali condivise capaci di contemperare la tutela paesaggistica con l’interesse alla produzione di energia da fonti alternative.
  • La valutazione concernente l’autorizzazione o il diniego al taglio degli alberi appartiene al Comune competente ai sensi dell’art. 21 della L.R. Marche n. 6/2005 e non può essere impropriamente assorbita dalla Provincia nell’esercizio delle funzioni relative all’autorizzazione paesaggistica.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaImpianti da fonti rinnovabiliConferenza di serviziResponsabile del procedimento e competenza
RamiBeni culturali e paesaggioEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaIncompetenzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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