Ordinanza n. 157/2026 - Palermo, Sezione 5
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo Per l’annullamento: a) della determinazione dirigenziale del 15 novembre 2024, n. 2393, recante l’annullamento in autotutela del silenzio-assenso formatosi sull’istanza di autorizzazione unica per la realizzazione di una nuova stazione radio base in via Napoli; b) ove occorra, della diffida della Polizia Municipale del 13 novembre 2024, prot. n. 0084139, nonché degli atti presupposti, richiamati o allegati; c) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati l’11 aprile 2025 Per l’annullamento: a) dell’ordinanza dirigenziale del 13 febbraio 2025, n. 26, con cui è stata intimata la rimozione delle opere ritenute abusive e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi. Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti da Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (INWIT S.p.A.) il 20 dicembre 2025 Per l’annullamento, previa concessione di misura cautelare collegiale ex art. 55 c.p.a.: a) del silenzio-rigetto formatosi ai sensi dell’art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 sull’istanza di accertamento di conformità presentata da INWIT S.p.A. e protocollata dal Comune di Mazara del Vallo in data 18 settembre 2025, prot. n. 71323; b) nonché, ove occorra, del preavviso di rigetto del 10 ottobre 2025, prot. n. 77883, e degli atti ivi richiamati o presupposti, nella parte in cui siano intesi in senso preclusivo rispetto alla pretesa fatta valere in giudizio; e, in particolare, ove occorra, delle seguenti ordinanze dirigenziali: n. 2393 del 15 novembre 2024 (annullamento in autotutela); n. 26 del 13 febbraio 2025 (messa in ripristino); n. 155 del 7 agosto 2025 (messa in ripristino), conosciuta dalla ricorrente il 10 ottobre 2025; c) nonché, ove occorra, degli atti istruttori e presupposti, tra cui: verbale di sopralluogo della Polizia Municipale del 6 febbraio 2025; disposizioni del P.R.G. vigente e delle Norme Tecniche di Attuazione, con particolare riferimento alla zona omogenea F6 e all’art. 58 N.T.A.; deliberazione di Giunta comunale n. 131 del 19 settembre 2015; regolamento edilizio comunale e relativi atti di approvazione; d) nonché, ove occorra, degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e con i precedenti motivi aggiunti, nella parte in cui continuino a spiegare effetti lesivi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annullamento in autotutela del titolo formatosi per silenzio-assenso sull’istanza di autorizzazione unica per una stazione radio base, ordinanza di rimessione in pristino e silenzio-rigetto sull’istanza di accertamento di conformità
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione comunale di annullamento in autotutela del titolo formatosi per silenzio-assenso ai sensi della normativa speciale sulle comunicazioni elettroniche, nonché la successiva ordinanza di rimessione in pristino delle opere. Ha dedotto la violazione della disciplina speciale applicabile alle stazioni radio base, oltre a difetto di istruttoria e di motivazione. Con ulteriori motivi aggiunti ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accertamento di conformità presentata ai sensi dell’art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, nonché gli atti ostativi e presupposti richiamati dall’amministrazione, chiedendo anche la sospensione cautelare degli effetti lesivi.
La decisione
Nel corso del giudizio il Comune ha accolto l’istanza di accertamento di conformità, rilasciando parere favorevole in sanatoria ai sensi dell’art. 14 L.R. n. 16/2016 e superando i motivi ostativi precedentemente comunicati. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla domanda cautelare proposta con i secondi motivi aggiunti, poiché la sopravvenienza amministrativa ha integralmente soddisfatto la pretesa relativa alla regolarità urbanistico-edilizia dell’intervento. Ha tuttavia rilevato che permane l’interesse alla decisione di merito sul ricorso introduttivo e sui primi motivi aggiunti, poiché la sanatoria edilizia non incide sulla distinta questione della legittimità dell’annullamento in autotutela del titolo autorizzatorio. Per consentire una definizione più sollecita della controversia, ha anticipato l’udienza pubblica di merito dal 4 giugno al 7 maggio 2026. In ragione dell’esito della fase cautelare e della sopravvenienza favorevole alla ricorrente, ha posto a carico del Comune le relative spese, liquidate in euro 750,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
d.lgs. n. 259/2003
silenzio-assenso sull’istanza di autorizzazione unica per la realizzazione della stazione radio base
La controversia principale riguarda la legittimità del titolo formatosi secondo la disciplina speciale delle comunicazioni elettroniche e del suo successivo annullamento in autotutela.
art. 55 c.p.a.
misura cautelare collegiale
La ricorrente ha chiesto la sospensione cautelare nell’ambito dei secondi motivi aggiunti.
art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380/2001
silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accertamento di conformità
L’istanza di sanatoria edilizia, inizialmente considerata respinta per silenzio, è stata successivamente accolta dall’amministrazione, determinando la cessazione della materia del contendere sulla domanda cautelare relativa.
art. 14 L.R. n. 16/2016
parere favorevole in sanatoria
Il parere favorevole in sanatoria rilasciato dal Comune ha superato i motivi ostativi precedentemente comunicati e ha soddisfatto la pretesa relativa alla regolarità urbanistico-edilizia.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione, da parte dell’amministrazione, di un provvedimento integralmente satisfattivo della pretesa cautelare determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda cautelare cui la sopravvenienza si riferisce.
- L’accoglimento di un’istanza di sanatoria edilizia non determina automaticamente il venir meno dell’interesse alla decisione sulle autonome contestazioni riguardanti la legittimità dell’annullamento in autotutela di un distinto titolo autorizzatorio.
- Quando la sopravvenienza amministrativa soddisfa la pretesa cautelare del ricorrente, ma lascia irrisolta una distinta questione di merito relativa al provvedimento presupposto, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere solo sulla cautelare e mantenere la causa per la decisione di merito.
- La sopravvenienza favorevole al ricorrente nella fase cautelare può giustificare la condanna dell’amministrazione resistente alle spese di tale fase, anche se il merito della controversia principale deve ancora essere deciso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 19 gen 2026Ordinanza n. 75/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 19 gen 2026Ordinanza n. 76/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 19 gen 2026Ordinanza n. 77/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 19 gen 2026Ordinanza n. 78/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 19 gen 2026Ordinanza n. 80/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 19 gen 2026Ordinanza n. 81/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →