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Sentenza

Sentenza n. 2440/2026 - Roma, Sezione 4Q

Per l’esecuzione del giudicato costituito dalla Sentenza del Tribunale di Roma n. 5199/2025 del 04.04.2025, rep. 3993, resa nel giudizio 3831/2024, con la quale l’Amministrazione resistente è stata condannata “al pagamento – in favore dell’associazione ortofrutticoltori Agro S.C.R.L - degli interessi quantificati nella misura legale, sulla somma complessiva di € 201.536,34, dalla data meglio precisata in parte motiva”, vale a dire “dalla data della (illegittima) trattenuta del 19.12.2007 (per € 177.417,49) e del 05.10.2009 per il residuo (per € 24.118,85)”, “sino all’effettivo soddisfo”.

Giustizia amministrativa202514355

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte di AGEA, della sentenza civile passata in giudicato che la condannava al pagamento degli interessi legali su una somma complessiva di 201.536,34 euro

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma n. 5199/2025, passata in giudicato, con la quale AGEA era stata condannata a pagare gli interessi legali sulla somma complessiva di 201.536,34 euro, decorrenti dalle date delle trattenute illegittime e fino all'effettivo soddisfo. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione e, decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, non risultava eseguita. La ricorrente ha chiesto anche la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, c.p.a. AGEA non si è costituita e non ha dedotto né provato l'avvenuto adempimento o fornito giustificazioni sull'inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che l'Amministrazione non aveva contestato il mancato adempimento né fornito giustificazioni. Ha quindi ordinato ad AGEA di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale presso la Direzione Generale degli Affari Generali e del Bilancio del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli 120 giorni per provvedere, decorrenti dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e previa richiesta della ricorrente. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, ritenuta non equa nel caso concreto, anche in considerazione del tempo trascorso dal passaggio in giudicato della sentenza. AGEA è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in 750 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    La mancata esecuzione da parte dell'Amministrazione di una sentenza civile passata in giudicato è suscettibile di tutela mediante il giudizio di ottemperanza.

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine per l'adempimento e nominare un commissario ad acta; la penalità di mora richiesta dalla parte non è automatica e può essere negata quando, valutate le circostanze concrete, risulti non equa.

  • art. 114, comma 4, c.p.a.

    fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato

    La penalità di mora può essere disposta nel giudizio di ottemperanza, ma il giudice può escluderla qualora ne ritenga non equa l'applicazione nel caso concreto.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale all'Amministrazione consente, in presenza di mancata esecuzione, di agire per l'ottemperanza.

  • D.M. 55/2014

    I parametri relativi all'esecuzione mobiliare sono stati utilizzati per la liquidazione delle spese, in ragione della natura essenzialmente esecutiva del giudizio.

Massime di principio

  • La mancata esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato, notificata all'amministrazione debitrice e rimasta ineseguita dopo il decorso del termine previsto dalla legge, legittima il ricorso al giudizio amministrativo di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione intimata deve contestare l'adempimento o fornire una giustificazione dell'inerzia; in mancanza, il giudice può ordinare l'esecuzione del giudicato entro un termine e predisporre la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale fase sostitutiva.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta già con la sentenza di ottemperanza, subordinandone l'attivazione alla richiesta della parte e facendone decorrere il termine operativo dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, c.p.a. non deve essere applicata automaticamente su richiesta della parte, ma richiede una valutazione di equità alla luce delle circostanze concrete del caso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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