Ordinanza n. 65/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del 16 aprile 2026, con il quale il Comune di Preci, in relazione alla domanda di autorizzazione ex art. 44 del d.lgs 259/2003 presentata da Zefiro Net per la realizzazione di una stazione radio base (SRB) in località Collazzoni (codice impianto “PG 225 Collazzoni”), foglio 54 particella 523, ha richiesto alle società “di integrare la pratica” con l’avvertimento che nel frattempo “l’iter autorizzativo resterà sospeso non potendosi ritenere formato il silenzio assenso”; - del provvedimento del 14 maggio 2026, con il quale il Comune, richiamato il parere della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica e del Paesaggio del 4 maggio 2026, ha richiesto a Zefiro Net di “individuare soluzioni alternative in modo da limitare la visibilità della/e struttura/e, anche prevedendo la modifica del sito”, assegnando un termine di giorni 20 per provvedere all’integrazione necessaria, e aggiungendo che, “trascorso infruttuosamente il termine sopra assegnato, la pratica verrà archiviata”; - del parere della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica e del Paesaggio del 4 maggio 2026, non noto; - di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale, ancorché non noto; e per l’accertamento del perfezionamento per silenzio assenso del titolo autorizzativo richiesto da Zefiro Net e Cellnex Italia Spa, ai sensi dell’art. 44, commi 6-bis e 10, del d.lgs 259/2003;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: richieste comunali di integrazione documentale e di individuazione di soluzioni alternative o modifica del sito per una stazione radio base, con sospensione dell'iter autorizzativo e prospettata archiviazione della pratica
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato le note comunali del 16 aprile e del 14 maggio 2026, nonché il parere della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica e del Paesaggio del 4 maggio 2026, nell'ambito del procedimento avviato per l'autorizzazione ex art. 44 d.lgs. 259/2003 alla realizzazione di una stazione radio base. Ha inoltre chiesto l'accertamento del perfezionamento del titolo autorizzativo per silenzio assenso ai sensi dell'art. 44, commi 6-bis e 10, d.lgs. 259/2003. La nota del 16 aprile aveva richiesto l'integrazione della pratica, dichiarando sospeso l'iter autorizzativo e negando la formazione del silenzio assenso; la nota del 14 maggio, richiamando un parere non versato in atti, aveva imposto di individuare soluzioni alternative per limitare la visibilità della struttura, anche mediante modifica del sito, con avvertimento dell'archiviazione in caso di mancato adempimento. Il Comune non si è costituito. Il testo dell'ordinanza non specifica analiticamente le singole censure di legittimità, rilevando soltanto che esse necessitano di approfondimento nel merito e nella completezza dell'istruttoria.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare esclusivamente ai fini della sollecita definizione del giudizio, senza pronunciarsi in via definitiva sulla legittimità delle note comunali, sulla formazione del silenzio assenso o sulle altre censure. Ha ritenuto necessario un approfondimento nel merito, anche perché la nota del 14 maggio imponeva l'individuazione di soluzioni alternative o la modifica del sito sulla base di un parere della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica e del Paesaggio non presente agli atti, e perché il Comune non si era costituito. Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ha fissato sollecitamente l'udienza pubblica di merito al 1° dicembre 2026. Ha inoltre disposto che il Comune depositi entro 45 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza una dettagliata relazione sui fatti di causa e il richiamato parere della Commissione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 44 d.lgs. 259/2003
autorizzazione per la realizzazione di una stazione radio base
La norma costituisce il riferimento del procedimento autorizzatorio oggetto di contestazione.
art. 44, commi 6-bis e 10, d.lgs. 259/2003
perfezionamento per silenzio assenso del titolo autorizzativo
La ricorrente ha chiesto l'accertamento della formazione del titolo per silenzio assenso; l'ordinanza non decide tale questione.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare; il TAR ha utilizzato il comma 10 per tutelare l'interesse della ricorrente mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito.
art. 55, comma 10, c.p.a.
le esigenze cautelari della Zefiro Net possano essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito
Consente, in luogo della sospensione immediata dell'atto, di fissare sollecitamente la trattazione del merito quando tale misura è ritenuta sufficiente a tutelare le esigenze cautelari.
Massime di principio
- Quando la domanda cautelare riguarda atti comunali che impongono integrazioni o modifiche sostanziali dell'istanza sulla base di un parere non prodotto in giudizio, e la completezza dell'istruttoria non consente una decisione immediata, il giudice può rinviare l'approfondimento alla fase di merito e disporre l'acquisizione della documentazione mancante.
- Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., le esigenze cautelari possono essere tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza necessità di sospendere immediatamente l'efficacia dell'atto impugnato, quando tale misura sia ritenuta adeguata nel caso concreto.
- La mancata costituzione dell'amministrazione e l'assenza in atti del parere posto a fondamento dell'atto impugnato possono giustificare la disposizione di una relazione sui fatti e il deposito del parere nell'ambito dell'istruttoria processuale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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