Cassazione Civile, Ordinanza n. 06161/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (subappaltatrice)
La controversia
La controversia nasce da un grave smottamento avvenuto in un cantiere edile durante lavori di ristrutturazione e sbancamento in zona collinare. L'impresa appaltatrice principale aveva affidato in subappalto alla resistente l'esecuzione degli scavi; dopo il crollo parziale di un edificio e la caduta di una gru, l'originaria attrice chiese il risarcimento dei danni assumendo che la subappaltatrice avesse operato con negligenza e imperizia, anche per non avere eseguito prove geologiche e per avere ecceduto i limiti di scavo. Nel corso del processo intervennero cessionarie del credito, tra cui la ricorrente. In appello furono dedotti: omessa pronuncia sulla domanda contrattuale e impropria limitazione al solo profilo aquiliano; violazione delle regole sull'onere della prova e sulla responsabilità dell'appaltatore/subappaltatore; nullità per decisione su questioni asseritamente rilevate d'ufficio senza contraddittorio; errata qualificazione dell'attività della ditta ulteriore come estranea al subappalto; contraddizione sulla causalità tra scavo e crollo e sull'incidenza del posizionamento della gru. In cassazione la ricorrente ha articolato cinque motivi, tutti volti a contestare la ricostruzione del nesso causale, la distribuzione degli oneri probatori, la qualificazione dei rapporti contrattuali e l'esistenza di una concausa ascrivibile alla committente/appaltatrice.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla pretesa omissione di pronuncia, alla violazione delle regole su responsabilità contrattuale e nesso causale, alla dedotta decisione "a sorpresa" e alla censura sulla concausa della gru; ha dichiarato inammissibile il motivo che chiedeva una rivalutazione del fatto relativo all'operato della ditta ulteriormente subappaltata. Ha confermato che il giudice di merito aveva escluso, sulla base delle prove, la riferibilità dell'ulteriore attività di scavo alla resistente, ravvisando invece una causa alternativa o sopravvenuta e valorizzando anche la condotta della committente nella collocazione della gru. La ricorrente è stata condannata alle spese ed è stato disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 83 c.p.c.
terzo comma; secondo comma
Nel giudizio di cassazione la procura speciale deve essere rilasciata solo in calce o a margine del ricorso o del controricorso; altrimenti occorre la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata con gli elementi essenziali del giudizio.
art. 85 c.p.c.
Viene richiamato il principio di ultrattività della procura originaria nel giudizio di cassazione.
art. 101, secondo comma, c.p.c.
Invocato per lamentare una decisione senza contraddittorio; la Corte esclude la violazione perché la questione era già compresa nel thema decidendum e poteva essere affrontata in appello.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per sostenere omessa pronuncia e ultrapetizione; la Corte esclude il vizio perché il giudice di merito ha deciso entro i limiti della domanda e delle questioni dedotte.
art. 183 c.p.c.
Richiamato in relazione alla possibilità di precisare o modificare il thema decidendum nelle memorie integrative.
art. 1218 c.c.
Richiamato per la responsabilità da inadempimento; la Corte ribadisce che resta necessario provare il nesso eziologico tra inadempimento e danno.
art. 1655 c.c.
Richiamato per la nozione di appalto e l'autonomia dell'appaltatore/subappaltatore, ma la Corte afferma che il consenso al subappalto non crea un rapporto diretto con il terzo.
art. 1662 c.c.
Richiamato per i controlli del committente sull'esecuzione dell'opera, senza che ciò elimini l'autonomia dell'appaltatore.
art. 1665 c.c.
Richiamato in tema di verifica e accettazione dell'opera; la Corte richiama il principio secondo cui, una volta accettata l'opera, il danneggiato deve provare vizi e conseguenze dannose.
art. 1668 c.c.
Richiamato in tema di garanzia per difformità e vizi dell'opera e relativo riparto degli oneri probatori.
art. 1656 c.c.
Il consenso del committente al subappalto legittima il ricorso al subappalto, ma non instaura un rapporto diretto committente-subappaltatore.
art. 41 c.p.
Applicato quale criterio generale anche nel civile per il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, che non escludono il nesso causale.
art. 1223 c.c.
Richiamato per il danno risarcibile, che richiede il rapporto di causalità tra fatto e pregiudizio.
art. 2697 c.c.
Richiamato sul riparto dell'onere della prova; la Corte osserva che nel caso concreto non vi era mera mancanza di prova, ma prova dell'interruzione del nesso causale per cause alternative.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per le memorie illustrative.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disposto il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del fatto o delle prove, se la censura mira solo a sostituire la propria ricostruzione a quella compiuta dal giudice di merito.
- In materia di responsabilità da appalto o subappalto, il creditore-danneggiato deve provare il nesso causale tra la condotta addebitata e l'evento lesivo; la colpa presunta dell'appaltatore opera solo dopo che siano provati l'inadempimento e il danno riconducibile a quell'inadempimento.
- Quando l'evento dannoso può derivare da più cause, il giudice civile deve individuare quella che, alla luce delle prove, presenti la probabilità logica prevalente; il nesso causale è escluso se risulta che l'evento sia stato determinato da una causa alternativa autonoma o sopravvenuta da sola sufficiente.
- Il consenso del committente al subappalto non crea di per sé un rapporto contrattuale diretto tra committente e subappaltatore; la responsabilità del subappaltatore verso il committente richiede comunque la prova che l'attività dannosa sia stata eseguita nell'ambito dell'incarico a lui affidato.
- In tema di appalto, una volta che l'opera o la parte di opera risulti consegnata o accettata, chi lamenta vizi o difformità deve allegarne e provarne l'esistenza e le conseguenze dannose, prima che operi la presunzione di colpa dell'appaltatore.
- La partecipazione di più fattori causali, anche imputabili a soggetti diversi, non esclude la responsabilità civile se ciascuno ha concorso causalmente all'evento; ma, se il giudice accerta che l'ultima condotta dannosa non è riferibile al rapporto dedotto in giudizio, la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
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