Ordinanza n. 120/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della nota prot. n. ENGCOS/CEOCC/392/BER in data 4.06.2025, della Società Snam Rete Gas S.p.a. ricevuta successivamente, avente ad oggetto, “Rifacimento Metanodotto Livorno – Piombino DN 750 (30”) DP 75 bar. Apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, approvazione progetto definitivo, dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità. Comunicazione ai sensi degli art. 52-quater comma 7 e art. 17 comma 2 del D.P.R. 327/01. Aree da asservire e occupare temporaneamente in Comune di Cecina, Foglio 45 mappali 137 - 138”, nonché della nota prot. n. ENGCOS/CEOCC/394/BER in data 4.06.2025, della Società Snam Rete Gas S.p.a. ricevuta successivamente, avente ad oggetto, “Rifacimento Metanodotto Livorno – Piombino DN 750 (30”) DP 75 bar. Apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, approvazione progetto definitivo, dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità. Comunicazione ai sensi degli art. 52-quater comma 7 e art. 17 comma 2 del D.P.R. 327/01. Aree da asservire e occupare temporaneamente in Comune di Cecina, Foglio 45 mappali 134”, nonché del Decreto Dirigenziale n. 25704 in data 21.11.2024, a firma del Dirigente della Direzione Tutela dell’Ambiente ed Energia – Settore Autorizzazioni e fondi comunitari in materia di Energia della Regione Toscana, avente ad oggetto “Autorizzazione unica, ai sensi della legge regionale 39/2005, al rifacimento metanodotto Livorno – Piombino DN750 (20”), DP 75 bar e opere connesse”, nei comuni di Bibbona, Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Cecina, Collesalvetti, Rosignano Marittimo e San Vincenzo (LI), e Castellina Marittima, Fauglia, Piombino, Riparbella e Santa Luce (PI)”, nonché del Decreto Dirigenziale n. 3538 in data 21.02.2025, a firma del Dirigente della Direzione Tutela dell’Ambiente ed Energia – Settore Autorizzazioni e fondi comunitari in materia di Energia della Regione Toscana, avente ad oggetto “Rettifica del decreto dirigenziale n. 25704 del 21/11/2024 ”Autorizzazione unica, ai sensi della legge regionale 39/2005, al rifacimento metanodotto Livorno – Piombino DN750 (20”), DP 75 bar e opere connesse”, nei comuni di Bibbona, Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Cecina, Collesalvetti, Rosignano Marittimo e San Vincenzo (LI), e Castellina Marittima, Fauglia, Piombino, Riparbella e Santa Luce (PI)”, nonché di tutti gli atti, presupposti, conseguenti, inerenti e/o comunque connessi, cogniti e non, ed in particolare: - di tutti gli sconosciuti verbali e/o determinazioni espresse dalla Conferenza di Servizi ex art. 12 della L.R. n. 39/2005 e art. 14 e ss. della L. n. 241/1990 e s.m.i. sul progetto de quo; - di tutti i pareri, cogniti e non, espressi nella predetta sede conferenziale; - degli sconosciuti provvedimenti adottati nello sconosciuto procedimento di V.I.A. sul progetto de quo. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da VALORI ROBERTO il 19\2\2026: del Decreto n. 25964 in data 12 dicembre 2025, conosciuto in esito a notificazione in data 8/12 gennaio 2026, del Direttore della Direzione Tutela dell’Ambiente ed Energia della Regione Toscana, avente ad oggetto “rifacimento metanodotto Livorno – Piombino DN 750 (30”), pressione di progetto 75 bar. Tratto in Comune di Cecina LI). Imposizione di servitù, diritto di superficie e occupazione temporanea, a favore di Snam Rete Gas S.p.A., con determinazione urgente delle indennità provvisorie, ai sensi degli articoli 22, 52 sexies e 52 octies del D.P.R. 327/2001”, nonché per l’annullamento, di tutti gli atti, presupposti, conseguenti, inerenti e/o comunque connessi, cogniti e non e, in particolare: della nota prot. ENGCOS/CEOCC/960/BER in data 19.12.2025 della Società SNAM.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Autorizzazione unica regionale, atti di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, nonché decreto di imposizione di servitù, diritto di superficie e occupazione temporanea per il rifacimento del metanodotto Livorno-Piombino
Esito
Favorevole al resistente (regione e gestore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, con il ricorso introduttivo, le comunicazioni di Snam relative alle aree da asservire e occupare temporaneamente nel Comune di Cecina, l'autorizzazione unica regionale, il relativo provvedimento di rettifica e gli atti presupposti, compresi quelli della conferenza di servizi e del procedimento di VIA. Con motivi aggiunti hanno impugnato il decreto regionale che ha imposto, a favore di Snam Rete Gas S.p.A., servitù, diritto di superficie e occupazione temporanea, con determinazione urgente delle indennità provvisorie, nonché la nota di Snam del 19 dicembre 2025. È stata proposta domanda cautelare di sospensione degli atti impugnati. Il testo dell'ordinanza non specifica i singoli motivi di illegittimità dedotti nel merito.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, lasciando impregiudicata ogni valutazione sul merito. Ha ritenuto insussistente, allo stato, il presupposto del danno grave e irreparabile richiesto per la tutela cautelare. In particolare, sulla base della nota di Snam del 19 dicembre 2025, non contestata dalle parti, ha rilevato che il decreto di asservimento non comporta l'ablazione dell'intero compendio immobiliare, ma impone una servitù limitata alla fascia di rispetto di 20 metri dall'asse della condotta, con obbligo di mantenere la superficie asservita a terreno agrario. Il pregiudizio prospettato è stato quindi qualificato come mera compressione patrimoniale, suscettibile di eventuale successivo ristoro e non tale da integrare un danno grave e irreparabile. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti previsti dalla disposizione, tra cui il danno grave e irreparabile; in loro assenza l'istanza di sospensione deve essere respinta.
art. 52-quater, comma 7, d.P.R. 327/2001
Richiamato quale base normativa delle comunicazioni relative all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e agli effetti della procedura concernente il metanodotto.
art. 17, comma 2, d.P.R. 327/2001
Richiamato nelle comunicazioni impugnate in relazione agli adempimenti partecipativi e informativi della procedura espropriativa.
art. 22 d.P.R. 327/2001
Richiamato quale fondamento del decreto di imposizione di servitù, diritto di superficie e occupazione temporanea con determinazione urgente delle indennità provvisorie.
art. 52-sexies d.P.R. 327/2001
Richiamato nel decreto regionale relativo all'imposizione della servitù e all'occupazione connesse alla realizzazione del metanodotto.
art. 52-octies d.P.R. 327/2001
Richiamato nel decreto regionale quale disciplina speciale applicabile agli interventi relativi alle infrastrutture lineari energetiche.
art. 12 l.r. Toscana n. 39/2005
Richiamato quale base della conferenza di servizi relativa al progetto del metanodotto e dell'autorizzazione unica regionale.
art. 14 ss. l. n. 241/1990
Richiamati per la disciplina della conferenza di servizi indicata tra gli atti presupposti impugnati.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'imposizione di una servitù su una fascia limitata del fondo, senza ablazione dell'intero compendio immobiliare, non determina di per sé un danno grave e irreparabile quando il pregiudizio consiste in una compressione patrimoniale suscettibile di successivo ristoro economico.
- L'obbligo di mantenere la superficie asservita a terreno agrario e la limitazione della servitù alla fascia di rispetto dell'infrastruttura sono elementi rilevanti per escludere, allo stato, l'irreparabilità del pregiudizio patrimoniale prospettato ai fini dell'art. 55 c.p.a.
- La tutela cautelare può essere negata per difetto del periculum in mora anche quando il giudice rinvia ogni valutazione sulla fondatezza delle censure di merito.
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