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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05700/2026 del 12/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Due dipendenti avevano agito contro il datore di lavoro chiedendo: il superiore inquadramento, il riconoscimento dell'indennità per lavori speciali disagiati prevista dall'art. 20 CCNL Edilizia-Industria e la diaria ex art. 21 del medesimo contratto collettivo. Il Tribunale aveva respinto integralmente le domande; la Corte d'appello aveva riformato in parte la decisione, riconoscendo ai lavoratori la sola indennità ex art. 20 CCNL e condannando la società al pagamento delle relative somme, oltre spese di lite. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dei criteri di interpretazione del CCNL, sostenendo che l'indennità spettasse solo ai lavoratori addetti a palificazione o trivellazione esposti normalmente a getti d'acqua o fango; 2) omesso esame del fatto che nei cantieri non vi fosse tale esposizione; 3) omesso esame della posizione di uno dei lavoratori, che secondo la società non era addetto a palificazione/trivellazione; 4) violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c. per mancata considerazione del pagamento di una voce retributiva denominata 'indennità varie', asseritamente assorbente; 5) violazione delle norme sulle spese di lite e sui compensi, per la mancata compensazione in ragione della soccombenza sui capi rigettati, per la presunta violazione dei doveri di lealtà e probità e per la liquidazione di compensi per una fase istruttoria che la società riteneva non svolta.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha affermato che l'art. 20 CCNL Edilizia-Industria va interpretato nel senso che l'indennità spetta agli operai addetti ai lavori di palificazione o trivellazione, distintamente dai lavoratori normalmente sottoposti a getti d'acqua o fango, e non solo a questi ultimi. Ha ritenuto corretta la ricostruzione della Corte territoriale anche sul piano probatorio, osservando che il fatto storico dedotto come omesso esame era stato in realtà valutato dal giudice di merito. Ha escluso che fosse stata provata una pattuizione idonea ad assorbire l'indennità dovuta a titolo di lavoro disagiato tramite la voce 'indennità varie'. Ha infine reputato insindacabile in cassazione la mancata compensazione delle spese e corretta la liquidazione dei compensi per l'attività svolta in appello. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con distrazione in favore del difensore dei controricorrenti; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 20 CCNL Edilizia-Industria

    «Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sotto indicate da computarsi sugli elementi della retribuzione […] – Gruppo A Lavori vari cod. 3: Lavori di palificazione o trivellazione limitatamente agli operai addetti o normalmente sottoposti a getti d’acqua o fango»

    La Corte ha interpretato la clausola nel senso che la congiunzione 'o' ha funzione disgiuntiva e individua due categorie di lavoratori: gli addetti ai lavori di palificazione o trivellazione e, separatamente, quelli normalmente sottoposti a getti d'acqua o fango; l'indennità non è limitata ai soli lavoratori esposti a tali getti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, incluso l'erroneo uso dei canoni di interpretazione del contratto collettivo.

  • art. 1362 c.c.

    Le clausole del contratto collettivo devono essere interpretate secondo i criteri legali di ermeneutica negoziale.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato come criterio interpretativo dell'atto negoziale collettivo.

  • art. 1364 c.c.

    Richiamato come criterio interpretativo dell'atto negoziale collettivo.

  • art. 1365 c.c.

    Richiamato come criterio interpretativo dell'atto negoziale collettivo.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato come criterio interpretativo dell'atto negoziale collettivo.

  • art. 1367 c.c.

    Richiamato come criterio interpretativo dell'atto negoziale collettivo.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo effettivamente non considerato; non sussiste quando il fatto risulti esaminato dal giudice di merito.

  • art. 1218 c.c.

    Censurato dalla ricorrente in relazione all'asserito mancato rilievo del pagamento di una voce retributiva, ma senza esito favorevole.

  • art. 2697 c.c.

    Censurato dalla ricorrente per la ripartizione dell'onere probatorio in tema di assorbimento dell'indennità, ma la Corte ha rilevato che la prova della pattuizione di assorbimento non era stata fornita.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese; la mancata compensazione o diversa regolazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile nei termini prospettati.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla compensazione delle spese e alla dedotta violazione dei doveri di lealtà e probità; la valutazione resta discrezionale del giudice di merito.

  • art. 88 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai doveri di lealtà e probità processuale, ma la relativa valutazione è stata ritenuta insindacabile in cassazione nel caso concreto.

  • art. 4 D.M. n. 55 del 2014

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la liquidazione dei compensi, ma la Corte ha ritenuto giustificata la liquidazione della fase istruttoria in appello.

  • art. 350 c.p.c.

    L'attività di rielaborazione e discussione di nuovi conteggi in appello è stata ritenuta idonea a giustificare il compenso per la relativa fase.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, l'interpretazione di una clausola del contratto collettivo è sindacabile come violazione di legge, ma il controllo deve confrontarsi con i canoni legali di ermeneutica negoziale, valorizzando insieme testo letterale e ratio senza attribuire priorità assoluta all'uno o all'altra.
  • Quando una clausola collettiva utilizza la congiunzione 'o', occorre verificarne la funzione nel contesto dell'intera disposizione: se dal testo e dalla struttura della clausola emerge una scansione di categorie distinte, la congiunzione ha portata disgiuntiva e non meramente esplicativa.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non ricorre se il fatto storico dedotto come omesso è stato in realtà esaminato dal giudice di merito, anche solo attraverso la valutazione delle prove che lo riguardano.
  • L'assorbimento di una voce retributiva o di un'indennità prevista da fonte collettiva richiede una specifica pattuizione o un chiaro fondamento negoziale; non è sufficiente la mera presenza in busta paga di una voce generica o eterogenea.
  • La mancata compensazione delle spese di lite rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, salvo violazione di specifici limiti di legge, non è sindacabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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