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Sentenza

Sentenza n. 8210/2026 - Roma, Sezione 1T

per l’annullamento del Decreto n.-OMISSIS-, emesso il 21.9.-OMISSIS- e notificato in data 16.3.2022, con il quale è stata respinta la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana per residenza elettiva ex art. 9 della legge n. 91/1992.

Giustizia amministrativa202204743

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per residenza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che aveva respinto la sua domanda di cittadinanza italiana presentata nel 2015. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità, irragionevolezza, insufficienza dell’istruttoria e travisamento dei fatti. In particolare, ha sostenuto che i fatti contestati fossero risalenti, in parte anteriori al periodo di osservazione, che nell’ultimo triennio avesse tenuto una condotta positiva, che possedesse il requisito della residenza stabile e decennale e un reddito sufficiente per sé e per la famiglia, nonché che i fatti avessero natura contravvenzionale e non fossero ostativi. Il diniego era fondato su una condanna per guida in stato di ebbrezza, su un ulteriore deferimento per analogo fatto, su precedenti deferimenti per falsità ideologica e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e per inosservanza delle norme sul soggiorno degli stranieri, sull’omessa dichiarazione della posizione penale nella domanda e sui numerosi precedenti penali del coniuge.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il diniego. La concessione della cittadinanza per naturalizzazione implica un’amplissima discrezionalità amministrativa, poiché l’art. 9 della legge n. 91/1992 prevede che la cittadinanza possa, e non debba, essere concessa. L’amministrazione deve formulare un giudizio prognostico globale sull’effettiva e stabile integrazione del richiedente nella comunità nazionale, tenendo conto della sicurezza, della stabilità economico-sociale, del rispetto delle regole di convivenza e dei valori costituzionali. Il giudice può esercitare soltanto un sindacato estrinseco, verificando l’adeguatezza dell’istruttoria, la logicità, la ragionevolezza, la non contraddittorietà e la sufficienza della motivazione, senza sostituire la propria valutazione a quella amministrativa. Nel caso concreto, la pluralità dei precedenti e dei deferimenti è stata correttamente valutata in modo complessivo e non atomistico, anche considerando la loro natura e periodicità. La guida in stato di ebbrezza è stata ritenuta un indicatore significativo di scarsa adesione ai valori di tutela dell’incolumità altrui e di solidarietà sociale, indipendentemente dall’effettiva verificazione di un danno e dalla qualificazione penale della condotta. La risalenza di alcuni fatti non era sufficiente a escluderne la rilevanza, poiché il giudizio è prognostico e la cittadinanza ha carattere sostanzialmente irreversibile. Ha inoltre assunto rilievo autonomo l’omessa dichiarazione, anzi la dichiarazione non veritiera, dell’assenza di condanne penali: ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, la non veridicità dell’autodichiarazione rileva oggettivamente, senza necessità di accertare il dolo o la colpa del dichiarante, e può giustificare il rigetto della domanda. L’omessa dichiarazione è stata altresì considerata sintomatica della mancata compiuta integrazione e della scarsa conoscenza dei rapporti con l’amministrazione. Il quadro motivazionale è stato quindi ritenuto sufficiente e coerente con il giudizio di inaffidabilità e di mancata integrazione. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    la cittadinanza “può” - e non “deve” - essere concessa

    La norma attribuisce all’amministrazione un potere concessorio ampiamente discrezionale, fondato sulla valutazione dell’opportunità dell’inserimento del richiedente nella comunità nazionale.

  • art. 52 Cost.

    il sacro dovere di difendere la Patria

    La cittadinanza comporta, oltre ai diritti politici, specifici doveri nei confronti dello Stato-comunità.

  • artt. 2 e 53 Cost.

    doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale

    Il giudizio sull’integrazione considera anche l’adesione ai doveri di solidarietà e il contributo alla comunità nazionale.

  • art. 75 d.P.R. 445/2000

    Nei procedimenti a istanza di parte, la dichiarazione non veritiera rileva oggettivamente e può determinare il rigetto della domanda, anche senza accertare l’elemento soggettivo del dichiarante e indipendentemente dalla configurabilità del reato di falso.

  • art. 186 d.lgs. 285/1992

    La guida in stato di ebbrezza può essere valutata, nell’ambito del giudizio prognostico sulla cittadinanza, quale indicatore negativo della personalità e dell’adesione ai valori di tutela dell’incolumità altrui, anche senza automatica natura ostativa.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è espressione di un potere amministrativo ampiamente discrezionale e presuppone un giudizio prognostico sull’effettiva, stabile e compiuta integrazione del richiedente nella comunità nazionale; il possesso della residenza e del reddito non determina, da solo, un diritto alla concessione.
  • Nel valutare l’idoneità alla naturalizzazione, l’amministrazione può considerare globalmente e non atomisticamente precedenti penali, deferimenti, condotte di vita e altri elementi sintomatici, apprezzandone la natura, la reiterazione e i reciproci rapporti, senza che ogni singolo fatto debba avere carattere automaticamente ostativo.
  • La guida in stato di ebbrezza può costituire un indicatore negativo dell’adesione ai valori di convivenza civile e di tutela dell’incolumità altrui, rilevante nel giudizio prognostico sulla cittadinanza anche se non ha prodotto un danno concreto, anche se risale nel tempo o anche se la relativa qualificazione penale non comporta un’automatica preclusione.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sul diniego di cittadinanza resta estrinseco e non può sostituire la valutazione amministrativa; esso riguarda, in particolare, adeguatezza dell’istruttoria, sufficienza della motivazione, logicità, ragionevolezza, coerenza e assenza di arbitrarietà o travisamento.
  • La dichiarazione non veritiera resa dal richiedente in un procedimento a istanza di parte può giustificare il rigetto della domanda ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 in base a una valutazione oggettiva, senza necessità di accertare il dolo o la colpa del dichiarante; l’omessa dichiarazione della posizione penale può inoltre essere valutata quale indice di mancata compiuta integrazione.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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