Cassazione Penale, Sentenza n. 21148/2023 del 18/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso la conferma, da parte della Corte d'appello di Torino, della sentenza del Tribunale di Asti che aveva dichiarato l'imputato responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. b) d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285), aggravato dalla causazione di un sinistro stradale (fatto del 29/06/2018 a Carmagnola). Condanna: un mese di arresto, euro 900 di ammenda (con sospensione condizionale) e sospensione della patente per 6 mesi. Il ricorso di cassazione articolava tre motivi: 1) vizio di motivazione e carenza/problemi di prova circa lo stato di ebbrezza, contestando la validità dell'accertamento ematico eseguito dopo somministrazione endovenosa di 1000 ml di fluidi e farmaci oppioidi dall'elisoccorso; 2) omissione di una prova decisiva, invocando una consulenza tecnica sull'origine del tasso alcolemico; 3) errata applicazione della legge penale per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nel suo complesso. Motivazioni principali: i motivi riproposti in cassazione erano in gran parte mere reiterazioni di questioni già discusse e ritenute infondate in appello (quindi non specifici); il primo motivo è poi stato ritenuto generico perché non indicava con precisione quali sostanze e quando fossero state somministrate, impedendo la valutazione della loro incidenza sul tasso alcolemico; il secondo motivo è inammissibile anche perché generico e non proposto in sede di appello; il terzo è manifestamente infondato: la Corte territoriale ha correttamente motivato il diniego delle attenuanti generiche in base alla mancanza di elementi positivi e, quanto all'art. 131-bis c.p., ha esercitato il suo potere discrezionale valutando le circostanze (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del pericolo/danno) e ritenendo la condotta non di particolare tenuità. Conseguenze: ricorso dichiarato inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e del versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 186, comma 2, lett. b)
Norma che incrimina la guida in stato di ebbrezza con soglie di alcolemia; applicata per affermare la responsabilità dell'imputato e la sussistenza dell'aggravante per aver causato un sinistro
codice di procedura penale, art. 606, lett. e) e lett. d)
Richiamato in relazione ai motivi di ricorso per cassazione: lett. e) (vizio di motivazione/contraddittorietà) e lett. d) (omessa assunzione di una prova decisiva). La Corte ha ritenuto i motivi generici o non specifici e, quindi, inammissibili
codice penale, art. 131-bis
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte conferma che può essere valutata anche per il reato di guida in stato di ebbrezza ma richiede una valutazione complessiva e discrezionale dei criteri dell'art. 133 c.p.; nel caso concreto la Corte di merito ha legittimamente escluso la sua applicazione
codice penale, art. 62-bis
Riferimento alla riforma che ha limitato il valore esclusivo dello stato di incensuratezza per il riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte territoriale ha correttamente richiesto elementi positivi ulteriori per riconoscerle
codice penale, art. 133
Criteri per la determinazione del trattamento sanzionatorio (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno), utilizzati dalla Corte per valutare la non configurabilità della particolare tenuità
Massime di principio
- In cassazione non è ammessa la semplice riproposizione di argomentazioni già svolte in appello: i motivi devono essere specifici e criticare argomentazioni concrete della sentenza impugnata
- Quando si contesta l'attendibilità di accertamenti biologici (es. alcolemia) per effetto di somministrazioni mediche, è necessario indicare con precisione quali sostanze sono state somministrate e quando, e produrre elementi (cartelle cliniche, testimonianze, perizie) che consentano di valutare la reale incidenza sul risultato analitico
- Le richieste di approfondimenti tecnici (consulenze/CTU) devono essere tempestivamente formulate nei gradi di merito; soluzioni nuove o richieste non esperite in appello rischiano di essere considerate inammissibili in cassazione
- La valutazione della particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. è complessa e discrezionale: il giudice di merito valuta congiuntamente modalità della condotta, colpevolezza e entità del danno/ pericolo; la Corte di legittimità interviene solo in caso di valutazioni illogiche o contraddittorie
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimo quando mancano elementi di segno positivo a favore dell'imputato, specie dopo la riforma dell'art. 62-bis; lo stato di incensuratezza da solo non basta
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 21136/2023 del 18/05/2023
- Sentenza penale · 18 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 21139/2023 del 18/05/2023
- Sentenza penale · 18 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 21140/2023 del 18/05/2023
- Sentenza penale · 18 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 21142/2023 del 18/05/2023
- Sentenza penale · 18 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 21143/2023 del 18/05/2023
- Sentenza penale · 18 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 21145/2023 del 18/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →