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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39728/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Carradori è stato imputato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrattiva) e documentale. Si contestano: a) la cessione, nove giorni prima del fallimento (ottobre 2012), del ramo d'azienda della Caravan Auto s.r.l. a favore della Cris Colombo Service s.r.l., società amministrata dallo stesso Carradori, per un prezzo ritenuto non congruo e con espressa esclusione dei debiti, cagionando il depauperamento del patrimonio e un grave pregiudizio ai creditori; b) la sottrazione di alcuni autoveicoli della fallita, non consegnati al curatore e poi recuperati tramite sequestro; c) la bancarotta documentale per aver consegnato solo documentazione parziale (scritture relative al 2010-2012), sottraendo documenti precedenti al 2008 e omettendo la tenuta di scritture per gli esercizi 2009-2011, rendendo difficile la ricostruzione patrimoniale.

La decisione

Il ricorso in Cassazione è stato rigettato. La Corte ha confermato la sentenza d'appello che aveva condannato Carradori per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e, in parziale riforma del primo grado, aveva riconosciuto la prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante determinando la pena in anni due di reclusione. La Cassazione ha ritenuto infondati i quattro motivi di ricorso, valorizzando gli indici di fraudolenza (tempistica della cessione rispetto al fallimento, trasferimento a società controllata, prezzo non congruo, esclusione dei debiti, mancata consegna o sottrazione di documenti e beni).

Norme richiamate

  • art. 41 Cost.

    La Corte richiama che il diritto di libera iniziativa economica non esclude che atti formalmente leciti possano essere usati per frodare i creditori; la liceità dell'operazione economica va valutata in concreto rispetto alle conseguenze per il ceto creditorio

  • Cass. Sez. 5, n. 30830 del 05/06/2014 (Di Febo)

    Sez. 5, n. 30830 del 05/06/2014, Di Febo, Rv. 260486

    Precedente richiamato per il principio che operazioni in apparenza legittime possono costituire strumento di pregiudizio per i creditori e vanno valutate in rapporto alle conseguenze patrimoniali

  • Cass. Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016 (Passarelli)

    Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805

    Precedente richiamato per affermare che l'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta per distrazione è il dolo generico: non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza né lo scopo specifico di recare pregiudizio, ma la volontà di destinare il patrimonio a fini diversi dalla garanzia delle obbligazioni

Massime di principio

  • Un'operazione patrimoniale formalmente lecita (es. cessione ramo d'azienda) può costituire bancarotta fraudolenta se, valutata nel concreto, produce un significativo pregiudizio per i creditori.
  • Gli indici sintomatici di fraudolenza includono: tempestività rispetto alla dichiarazione di fallimento, trasferimento a parti correlate/controllate, prezzo non congruo, esclusione contrattuale dei debiti e valutazioni del curatore sul valore degli elementi trasferiti.
  • La semplice asserzione che il ramo d'azienda fosse privo di crediti o di valore richiede prova concreta; la presenza di un credito perseguibile (es. avviamento commerciale oggetto di causa) può giustificare la qualificazione come distrazione se venduto a prezzo incongruo.
  • Per la bancarotta documentale 'specifica' è necessario il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori: la consegna parziale o la sottrazione/omissione di scritture che impediscono la ricostruzione del patrimonio costituiscono indici idonei a dimostrare tale dolo.
  • Per la distrazione di beni (autoveicoli) l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico; la destinazione dei beni al di fuori della garanzia dei creditori e l'assenza di corrispettivi rinvenuti nel patrimonio sono elementi decisivi.
  • Le eccezioni difensive basate su motivi pratici (es. timore che la curatela non coltivi azioni civili) hanno portata limitata se non dimostrano che l'operazione era giustificata e non lesiva per i creditori.
  • In situazioni analoghe, è essenziale documentare la congruità del prezzo, l'assenza di collegamenti con parti correlate, la tempestività della comunicazione al curatore e la completa consegna delle scritture per evitare sospetti di fraudolenza.

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