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Sentenza

Sentenza n. 297/2026 - Catania, Sezione 3

per l'annullamento della nota prot. n. 73537 del 18.10.2024, notificata a mezzo pec in pari data, con cui l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana – in riscontro alla richiesta di atto formale pluriennale presentata dalla società ricorrente ai sensi degli dell’art. 36 del Codice della Navigazione e dell’art. 24 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione relativamente alla C.D.M. n. 25/2020 per la “RIQUALIFICAZIONE E RIMODULAZIONE (su parte demaniale) del compendio turistico – alberghiero – balneare sito in S.S. 113, Km 12, località Mortelle (ME), identificato al N.C.E.U. del Comune di Messina al F.44, P.lle 628 in parte, 629, 630 e facente parte della più ampia RIQUALIFICAZIONE ed AMPLIAMENTO (anche su suolo privato)”, ricadente nel Comune di Messina al foglio 44, particelle 628 in parte, 629, 630, 631, 2070, 1201, 1202, 1203, 1208, inserita sul Portale del Demanio marittimo al prot. n. 78950 – ha comunicato alla ditta istante che “…la richiesta di C.D.M. ai sensi dell'art. 36 C.N. non può essere accolta e, pertanto, ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L.R. 7/2019 e art. 2 comma 1 della L. 241/1990, si comunica l'improcedibilità dell’istanza. Mentre relativamente alla richiesta di cui all’art. 24 del Reg. del C.N. potrà essere inoltrata una nuova istanza alla competente Struttura territoriale Ambientale”.

Giustizia amministrativa202402350

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota di improcedibilità dell’istanza di rilascio di un atto formale pluriennale ai sensi dell’art. 36 del Codice della navigazione, con invito a presentare una nuova istanza ai sensi dell’art. 24 del relativo regolamento

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (assessorato regionale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente, titolare della concessione demaniale marittima n. 25/2020 relativa a un’area destinata a stabilimento balneare e parte di un più ampio compendio turistico-alberghiero, ha impugnato la nota con cui l’Assessorato ha comunicato che la richiesta di concessione ai sensi dell’art. 36 del Codice della navigazione non poteva essere accolta, dichiarando l’improcedibilità dell’istanza e precisando che, per la richiesta ai sensi dell’art. 24 del regolamento di esecuzione, avrebbe potuto essere presentata una nuova istanza. La ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 7 e 10-bis della l. 241/1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento; violazione dell’art. 3 della l. 241/1990, difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità, difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti e violazione dell’art. 41, comma 6, della l.r. n. 3/2016, sostenendo che l’amministrazione avesse fornito una motivazione apparente fondata sulle linee guida dei Piani di utilizzo del demanio marittimo e sul mancato utilizzo dell’area; violazione dell’art. 1, comma 2-bis, della l. 241/1990, per inosservanza dei doveri di collaborazione e buona fede; violazione dell’art. 11 della l. 241/1990, assumendo che l’amministrazione avrebbe dovuto comunque concludere un accordo per consentire l’uso dell’area condivisa con il demanio. L’amministrazione ha sostenuto che la comunicazione di avvio e quella dei motivi ostativi non fossero necessarie, che l’atto fosse adeguatamente motivato e che l’art. 41 della l.r. n. 3/2016 non fosse applicabile perché il bene non risultava inserito nell’elenco approvato con il D.A. n. 37/GAB/2022. Prima della decisione, la ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, notificata all’amministrazione.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito le censure relative alla partecipazione procedimentale, alla motivazione, all’istruttoria, alla buona fede dell’amministrazione e all’asserito obbligo di concludere un accordo ai sensi dell’art. 11 della l. 241/1990. Preso atto della rinuncia al ricorso, ritualmente notificata all’amministrazione, e dell’assenza di opposizione alla prosecuzione del giudizio, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lettera c), e 84 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    dichiarare l'estinzione del giudizio

    La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio quando ricorrono i presupposti processuali previsti dalla norma.

  • art. 84 c.p.a.

    la dichiarazione di rinuncia al ricorso ... è stata ritualmente notificata ... ai sensi dell’art. 84, co. 3, c.p.a.

    La rinuncia agli atti del giudizio produce l’estinzione quando è ritualmente formulata e notificata, in assenza di opposizione alla prosecuzione del giudizio.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La sua violazione è stata dedotta dalla ricorrente per l’omessa comunicazione dei motivi ostativi, ma la questione non è stata esaminata per l’estinzione del giudizio.

  • art. 3 l. 241/1990

    La sua violazione è stata dedotta in relazione al difetto di motivazione, ma il relativo motivo non è stato deciso nel merito.

  • art. 11 l. 241/1990

    La ricorrente ne ha invocato l’applicazione per la conclusione di un accordo con l’amministrazione; la censura non è stata esaminata.

  • art. 36 Codice della navigazione

    Costituiva la base normativa della richiesta di atto formale pluriennale, ma la legittimità del diniego non è stata scrutinata.

  • art. 24 Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione

    Costituiva la base normativa della richiesta alternativa di estensione o modifica del titolo concessorio; il giudice non ha deciso sulla relativa applicabilità.

  • art. 41, comma 6, l.r. n. 3/2016

    La sua applicabilità era controversa tra le parti, ma la questione è rimasta assorbita dall’estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso ritualmente notificata alla controparte, in assenza di opposizione alla prosecuzione del giudizio, comporta la dichiarazione di estinzione del processo ai sensi degli artt. 35, comma 2, lettera c), e 84 c.p.a.
  • Quando il giudizio si estingue per rinuncia, il giudice non deve esaminare nel merito i motivi di impugnazione e le difese dell’amministrazione relativi alla legittimità dell’atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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