Sentenza n. 74/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 30/2024 in data 31 gennaio 2024 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro che aveva condannato il Ministero al risarcimento per reiterazione abusiva dei contratti a termine e all'attribuzione della carta docente per sei anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 30/2024 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 2 agosto 2024. La sentenza civile aveva dichiarato illegittima la reiterazione dei contratti a tempo determinato, condannando il Ministero al pagamento di dieci mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali, e a rendere disponibile la carta docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, mediante accredito complessivo di euro 3.000,00. La ricorrente ha dedotto l'omessa esecuzione del giudicato, chiedendo l'ordine di adempimento entro sessanta giorni, il pagamento delle somme dovute e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito. La ricorrente ha inoltre chiesto interessi legali anche con riferimento alla carta docente.
La decisione
Il TAR ha accolto il giudizio di ottemperanza, ritenendo provati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero e l'inottemperanza dell'Amministrazione. Ha rilevato anche il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione integrale alla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia entro novanta giorni dalla notificazione della presente pronuncia, provvedendo sia al pagamento del risarcimento di dieci mensilità sia all'attribuzione della carta docente per euro 3.000,00 secondo le modalità stabilite dal giudicato. Ha invece respinto la richiesta di interessi legali riferita alla carta docente, poiché la sentenza da eseguire non disponeva tali interessi e il giudice dell'ottemperanza non può integrare il contenuto precettivo della decisione del giudice ordinario; inoltre, non era stata proposta la specifica azione ex art. 112, comma 3, c.p.a. per le somme maturate dopo il passaggio in giudicato. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, da attivare su richiesta della ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato e nei successivi sessanta giorni. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente dell'amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.200,00 oltre accessori e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Consente di agire per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi; il giudice ha ritenuto integrati i presupposti dell'ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha ordinato all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e ha nominato un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inottemperanza.
art. 112, comma 3, c.p.a.
Prevede la specifica azione di condanna al pagamento delle somme maturate a titolo di rivalutazione e interessi dopo il passaggio in giudicato; la mancata proposizione di tale azione ha contribuito al rigetto della richiesta di interessi ulteriori.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Concede alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici un termine di centoventi giorni per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; il TAR ha rilevato che tale termine era decorso.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la base normativa della carta docente attribuita dal giudicato civile per gli anni scolastici indicati.
DPCM 28 novembre 2016
Individua le modalità e le funzionalità di utilizzo della carta docente richiamate nella domanda di ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando una sentenza passata in giudicato non sia stata spontaneamente eseguita dall'amministrazione obbligata, purché siano documentati il passaggio in giudicato, la notificazione del provvedimento e il decorso del termine legalmente previsto per l'adempimento da parte dell'amministrazione statale.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo deve imporre all'amministrazione l'esecuzione degli obblighi esattamente risultanti dal giudicato, ma non può integrare o modificare il precetto contenuto nella sentenza del giudice ordinario posta in esecuzione.
- La richiesta di pagamento di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato deve essere proposta mediante la specifica azione prevista dall'art. 112, comma 3, c.p.a.; essa non può essere introdotta per ottenere, in sede di ottemperanza, interessi non riconosciuti dal giudicato o richiesti con decorrenza diversa.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla scadenza del termine assegnato all'amministrazione e a una successiva richiesta dell'interessato.
- Quando il commissario ad acta è un dipendente già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, per l'attività commissariale non deve essere liquidato alcun compenso.
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