Ordinanza n. 180/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha rigettato l’istanza cautelare. La decisione è stata fondata sulla circostanza, ritenuta incontestata, dell’eccezione dell’Amministrazione circa la tardività della notificazione del ricorso; tale rilievo ha impedito l’accoglimento della domanda cautelare, senza esame nel merito dei presupposti di fumus boni iuris e periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato rilasciato al lavoratore straniero
Esito
Favorevole al resistente (ministero e prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Due privati, rispettivamente richiedente e lavoratore straniero beneficiario del nulla osta, hanno impugnato il provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Parma che aveva revocato il nulla osta all’ingresso rilasciato in favore del lavoratore. È stata proposta anche domanda cautelare di sospensione dell’efficacia dell’atto. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, ma dà atto dell’eccezione dell’Avvocatura dello Stato relativa all’irricevibilità del ricorso per tardività della notificazione.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.
La domanda cautelare è stata esaminata nell’ambito della disciplina delle misure cautelari collegiali; l’istanza è stata rigettata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La norma è stata richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dei ricorrenti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui ... all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è stata richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate e ai fini dell’oscuramento dei dati.
Massime di principio
- In sede cautelare, la proposizione tardiva del ricorso, quando l’eccezione di irricevibilità per tardività della notificazione risulta incontestata, giustifica il rigetto dell’istanza di sospensione dell’atto impugnato.
- Quando l’ordinanza cautelare è definita sulla base della tardività della notificazione del ricorso, il giudice può non procedere all’esame specifico dei presupposti cautelari del fumus boni iuris e del periculum in mora.
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