Sentenza n. 137/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, con riguardo al ricorso introduttivo - della determinazione dirigenziale prot. 13BM.2025/D.00467 del 28 ottobre 2025, comunicata alla ricorrente in data 29 ottobre 2025, per quanto di interesse; - di tutti i verbali di gara; di tutti gli atti, i provvedimenti e i documenti comunque resi e/o adottati, ancorché non trasmessi né diversamente conosciuti, confluiti nell'istruttoria svolta dalla stazione appaltante nei confronti della Tigerpol Soc. Coop. per la verifica sul possesso dei requisiti richiesti dalla lex specialis in relazione al lotto n. 2; - di ogni altro atto preordinato, connesso e/o collegato, ove lesivo della posizione della ricorrente e di ogni altro atto emanato dall'Amministrazione resistente; - per la declaratoria della inefficacia del contratto di appalto ex art. 122 c.p.a., ove medio tempore stipulato tra la stazione appaltante e la Tigerpol Soc. Coop., nonché per la condanna dell'Amministrazione resistente, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104: - alla reintegrazione in forma specifica mediante aggiudicazione della gara in favore della ricorrente; - alla reintegrazione in forma specifica mediante subentro nel contratto di appalto, ove medio tempore stipulato, della società ricorrente; - in via gradata, al risarcimento per equivalente dei danni subiti, con riserva di quantificarne l'ammontare nel corso del giudizio; con riguardo all’atto di motivi aggiunti - del provvedimento prot. n. 13BM.2025/D.00664 del 18 dicembre 2025, comunicato il 19 dicembre 2025, con cui la Regione Basilicata, rilevato un errore nell’indicazione degli importi di aggiudicazione, ha rettificato la determina n. 13BM.2025/D.00467 e, in relazione al lotto n. 2, ha confermato l’aggiudicazione in favore della controinteressata; - di tutti gli atti già avversati col ricorso principale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del lotto n. 2 di una procedura aperta per servizi di vigilanza, nonché successiva determinazione di rettifica che ha confermato l’aggiudicazione
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, seconda graduata, ha impugnato l’aggiudicazione del lotto n. 2 in favore di un’altra cooperativa, deducendo, con il primo motivo, l’irregolarità dell’offerta economica dell’aggiudicataria per il servizio di televigilanza. In particolare, ha sostenuto che l’importo unitario di euro 292,72 eccedesse la base d’asta di euro 15,00 prevista dal disciplinare, con conseguente violazione della lex specialis e dell’art. 70, comma 4, lettere c) e f), del d.lgs. n. 36/2023. In subordine, ha affermato che l’offerta fosse comunque indeterminata, perché non consentiva di ricavare il prezzo unitario mensile in presenza di durate contrattuali diverse per i due presidi. Con il secondo motivo ha contestato il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, sostenendo che l’aggiudicataria avesse fatto riferimento al triennio 2020-2022 anziché al triennio 2021-2023. Con i motivi aggiunti ha inoltre dedotto che il bilancio 2022 sarebbe stato approvato soltanto il 16 aprile 2025 e che, neutralizzando il relativo fatturato, l’aggiudicataria avrebbe potuto valorizzare soltanto il fatturato 2021, insufficiente al raggiungimento della soglia richiesta. La ricorrente ha altresì impugnato la determinazione regionale di rettifica degli importi di aggiudicazione. La domanda cautelare è stata rinunciata in vista della rapida fissazione dell’udienza di merito.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso e i motivi aggiunti. Quanto alla censura sull’offerta economica, ha interpretato la disciplina di gara in modo sistematico, considerando il disciplinare, il modulo di offerta e i chiarimenti ufficiali. Ha rilevato che l’importo di euro 15,00 era il prezzo mensile per ciascuna telecamera e non il valore complessivo del servizio. Il modulo F.2 chiedeva invece di indicare, per ciascuna telecamera, l’importo riferito all’intera durata contrattuale; tale importo doveva essere moltiplicato per il numero complessivo delle telecamere. L’importo di euro 292,72 indicato dall’aggiudicataria, moltiplicato per nove telecamere, determinava un’offerta complessiva di euro 2.634,50, inferiore alla base d’asta effettiva del servizio, pari a euro 4.260,00. Non vi era quindi alcuna offerta al rialzo né indeterminatezza dell’offerta. Il TAR ha valorizzato anche il fatto che gli altri concorrenti avessero compilato il modulo nello stesso modo, mentre l’offerta della ricorrente presentava una propria incongruenza matematica. In ogni caso, ove fosse stata ravvisata un’ambiguità della lex specialis, avrebbe dovuto applicarsi il favor partecipationis, in assenza di lesione della par condicio o della trasparenza. Quanto alla censura sui requisiti di capacità, il TAR ha dichiarato irricevibile la contestazione relativa alla mancata approvazione del bilancio 2022, proposta per la prima volta con i motivi aggiunti. La documentazione rilevante era conoscibile, al più tardi, dal 24 novembre 2025, quando la Regione aveva comunicato che tutta la documentazione di gara era disponibile sulla piattaforma telematica, mentre il motivo aggiunto era stato notificato soltanto il 28 gennaio 2026. La censura originaria relativa al triennio di riferimento è stata invece ritenuta infondata: il disciplinare richiedeva bilanci regolarmente approvati alla data di pubblicazione del bando e il bilancio 2023 era stato approvato soltanto il 16 aprile 2025, dopo il bando e la scadenza per la presentazione delle offerte. Era quindi legittimo fare riferimento agli ultimi tre esercizi con dati certi e disponibili, cioè il triennio 2020-2022. Inoltre, anche escludendo il fatturato 2022, il requisito complessivo sarebbe stato comunque raggiunto con i soli fatturati 2020 e 2021, poiché il disciplinare richiedeva una soglia complessiva per il triennio e non un importo minimo per ciascuna annualità. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati pertanto respinti, con integrale compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 70, comma 4, lett. c) e f), d.lgs. 36/2023
offerte non conformi ai documenti di gara e offerte il cui prezzo supera l’importo posto a base di gara
La disposizione non era applicabile perché l’offerta dell’aggiudicataria, correttamente interpretata secondo la lex specialis e il modulo predisposto, era inferiore alla base d’asta effettiva e conforme alla documentazione di gara.
art. 99 d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla verifica del possesso dei requisiti; la censura è stata respinta alla luce della disciplina di gara sui bilanci regolarmente approvati e sui dati disponibili alla data rilevante.
art. 100 d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente in materia di requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale; il TAR ha ritenuto soddisfatto il requisito sulla base del fatturato complessivo richiesto dal disciplinare.
art. 36, comma 3, d.lgs. 36/2023
La pubblicazione della documentazione di gara sulla piattaforma telematica è stata ritenuta modalità idonea di ostensione e conoscibilità degli atti, con decorrenza della conoscibilità della documentazione rilevante.
art. 122 c.p.a.
La domanda di declaratoria di inefficacia del contratto era accessoria alla domanda di annullamento, risultata infondata.
art. 30 c.p.a.
Le domande di reintegrazione in forma specifica e di risarcimento per equivalente non potevano essere accolte in assenza dell’illegittimità dell’aggiudicazione.
art. 120 c.p.a.
Applicato quale rito processuale speciale in materia di affidamento di contratti pubblici.
Massime di principio
- L’interpretazione della lex specialis di gara deve essere sistematica e complessiva, considerando unitariamente disciplinare, moduli predisposti dalla stazione appaltante e chiarimenti ufficiali, senza isolare una singola clausola dal contesto documentale.
- Quando il modulo di offerta distingue tra prezzo unitario riferito all’intera durata contrattuale e numero delle unità del servizio, la verifica della conformità dell’offerta deve essere compiuta applicando la formula prevista dal modulo e confrontando il risultato complessivo con la base d’asta effettiva.
- In presenza di un’obiettiva ambiguità della disciplina di gara, la clausola deve essere interpretata, ove compatibile con la par condicio e la trasparenza, secondo il favor partecipationis e il principio di conservazione delle offerte.
- È tardiva la censura proposta con motivi aggiunti quando i documenti sui quali essa si fonda erano conoscibili dal concorrente in epoca anteriore, anche mediante la pubblicazione della documentazione di gara sulla piattaforma telematica indicata dalla stazione appaltante.
- Quando la lex specialis richiede che il fatturato sia comprovato mediante bilanci regolarmente approvati alla data di pubblicazione del bando, il concorrente può riferirsi agli ultimi esercizi i cui bilanci risultino allora approvati e disponibili.
- Se il requisito di fatturato è previsto come valore complessivo del triennio e il disciplinare non stabilisce una soglia minima per ciascun esercizio, il requisito può essere dimostrato sommando i fatturati delle annualità utilmente computabili, senza necessità di raggiungere una soglia autonoma per ogni anno.
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