Sentenza n. 7335/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del Consiglio di Stato n. 5878 del 20 luglio 2026, che aveva dichiarato inammissibile l’incidente di esecuzione relativo al decreto ministeriale n. 516 del 17 marzo 2026, recante il rigetto dell’istanza di riconoscimento di un diploma bulgaro di qualifica professionale di insegnante di biologia
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto un nuovo incidente di esecuzione/reclamo, chiedendo la riforma della sentenza n. 5878/2026 e deducendo che questa avesse erroneamente supposto la diversità del titolo bulgaro oggetto del decreto ministeriale n. 516/2026 rispetto a quello considerato nei precedenti giudicati di ottemperanza, sentenze del Consiglio di Stato n. 4839/2022 e n. 8797/2023. Ha invocato, tra l’altro, la nota ministeriale del 31 marzo 2026, che qualificava il decreto come adottato in esecuzione della sentenza n. 8797/2023, e ha sostenuto che il decreto riguardasse il medesimo titolo e lo stesso rapporto di esecuzione. Ha riproposto la censura di elusione del giudicato e chiesto la nullità del decreto, nonché la sospensione della sentenza impugnata, lamentando il pregiudizio al riconoscimento senza riserva del titolo per l’insegnamento nelle classi di concorso richieste. In via subordinata sul piano della qualificazione, ha prospettato che l’errore della sentenza fosse un errore percettivo revocatorio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare nel merito la dedotta elusione del giudicato né la domanda cautelare. Non è consentito riproporre, mediante un nuovo incidente di esecuzione/reclamo, la stessa azione già dichiarata inammissibile con la sentenza n. 5878/2026. In quella sentenza era stato rilevato che i precedenti giudizi di ottemperanza riguardavano il titolo bulgaro conseguito dopo un corso di scienze pedagogiche e pedagogia dell’insegnamento, mentre il decreto n. 516/2026 aveva per oggetto l’istanza relativa al “Diploma di qualifica professionale Insegnante di Biologia”, rilasciato dall’Università SS. Cirillo e Metodio di Veliko Tarnovo il 4 maggio 2017, per l’abilitazione nelle classi A-28 e A-50; la relativa contestazione appartiene dunque a un giudizio ordinario di cognizione, non all’ottemperanza. Anche qualificando il ricorso come revocazione, la doglianza investiva la valutazione giuridica della portata del nuovo provvedimento rispetto al giudicato, non una svista percettiva su un fatto non controverso idonea a integrare errore di fatto revocatorio. La ricorrente può proporre o riassumere il giudizio ordinario di cognizione davanti al TAR Lazio, sede di Roma, formulando se del caso domanda cautelare. Spese interamente compensate; contributo unificato definitivamente a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 114, comma 6, c.p.a.
Ne segue che l’azione qui proposta ex art. 114, comma 6, c.p.a., riproduttiva di altra già dichiarata inammissibile da questa Sezione, anche ove da qualificarsi, eventualmente, come revocazione, deve essere dichiarata inammissibile, non essendovi in questa sede questione di ottemperanza sulla quale il Collegio possa pronunciarsi, nemmeno in via cautelare.
L’incidente di esecuzione non è utilizzabile per riproporre un’azione di ottemperanza già dichiarata inammissibile, né per ottenere in quella sede una pronuncia cautelare quando manca una questione effettiva di ottemperanza.
art. 106 c.p.a.
Ma qui va rilevato che, anche volendo qualificare il ricorso in questa sede proposto come azione di revocazione, l’errore di cui si duole la ricorrente assume propriamente i contorni di una censura in diritto riguardante la presunta, erronea, valutazione del nuovo provvedimento di rigetto nella sua portata effettuale, rispetto al precedente giudicato da parte del Collegio giudicante, non certo una “svista dei sensi” o un errore percettivo su un punto non controverso della vicenda in grado di concretizzare l’errore di fatto che giustifichi la revocazione stessa, sul piano rescindente.
La revocazione per errore di fatto richiede un errore percettivo su un punto non controverso; non ricorre quando la parte contesta la valutazione giuridica della portata di un provvedimento rispetto al giudicato.
Massime di principio
- Non è ammissibile riproporre con un nuovo incidente di esecuzione o reclamo la medesima azione di ottemperanza già dichiarata inammissibile; la contestazione di un nuovo provvedimento che non attua il contenuto dei precedenti giudicati deve essere proposta con un ordinario giudizio di cognizione.
- L’errore di fatto revocatorio consiste in una svista percettiva su un punto non controverso risultante dagli atti; non comprende la contestazione della valutazione giuridica compiuta dal giudice circa gli effetti di un nuovo provvedimento in rapporto al precedente giudicato.
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