Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25698/2023 del 04/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2006, l’Ufficio iscriveva a ruolo l’IRES ritenendo non utilizzabile in compensazione un credito per ritenute subite riferito al 2005, non indicato nella dichiarazione. La società presentava poi dichiarazione integrativa e chiedeva lo sgravio del ruolo; respinta tale richiesta, presentava nel 2012 istanza di rimborso, rimasta senza risposta. I giudici di merito ritenevano tardiva la domanda di rimborso ex art. 38 d.P.R. 602/1973. In cassazione la società deduceva: 1) violazione dell’art. 38 d.P.R. 602/1973 e dell’art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. 322/1998, sostenendo che la dichiarazione integrativa del 2009 dovesse valere come tempestiva istanza di rimborso e che il credito potesse essere fatto valere anche se richiesto in compensazione; 2) violazione dell’art. 38 d.P.R. 602/1973, assumendo che il credito non derivasse da indebito versamento ma da omessa indicazione delle ritenute e che il termine per chiedere il rimborso decorresse dal diniego dello sgravio; 3) violazione dell’art. 41 d.P.R. 602/1973, prospettando per la prima volta che si trattasse di rimborso d’ufficio soggetto a prescrizione e non a istanza di parte.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, nel sistema, rimborso e compensazione sono rimedi alternativi: il contribuente può scegliere l’uno o l’altra, ma la richiesta di compensazione contenuta nella dichiarazione integrativa non equivale a istanza di rimborso. Ha inoltre escluso che il dies a quo per il rimborso potesse essere fatto coincidere con il diniego dello sgravio, poiché il diritto alla restituzione era già sorto con la dichiarazione relativa al 2006, oggetto di controllo e cartella. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la questione del rimborso d’ufficio non risultava trattata nella sentenza impugnata e non era stata dimostrata la sua deduzione nei gradi di merito. Le spese di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con attestazione anche del presupposto per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È richiamato quale parametro di deduzione del vizio di violazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 38, comma 1, d.P.R. n. 602/1973

    Termine di 48 mesi per chiedere il rimborso; la Corte lo applica ritenendo tardiva l’istanza presentata nel 2012.

  • art. 2, commi 8 e 8-bis, d.P.R. n. 322/1998

    È invocato dalla ricorrente per sostenere l’efficacia della dichiarazione integrativa, ma la Corte non ne desume un’equipollenza tra dichiarazione integrativa con richiesta di compensazione e istanza di rimborso.

  • art. 41 d.P.R. n. 602/1973

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere la tesi del rimborso d’ufficio; la Corte non entra nel merito perché la questione è nuova in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel sistema tributario, rimborso e compensazione costituiscono rimedi alternativi: il contribuente che vanta un credito d’imposta deve scegliere uno dei due strumenti e la manifestazione di volontà in dichiarazione rileva in modo coerente con l’opzione esercitata.
  • La dichiarazione integrativa con la quale il contribuente chiede la compensazione di un credito non può essere equiparata a un’istanza di rimborso, trattandosi di istituti ontologicamente diversi.
  • Il termine per chiedere il rimborso decorre dal momento in cui sorge il diritto alla restituzione, non dal successivo diniego dell’Amministrazione a una diversa istanza (ad esempio di sgravio).
  • In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove, se non già trattate nel giudizio di merito o rilevabili d’ufficio; chi le propone deve anche allegarne l’avvenuta deduzione nei gradi precedenti.
  • La deduzione di violazione di legge non consente di introdurre in cassazione una diversa ricostruzione fattuale non emersa nella decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.