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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32169/2024 del 07/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza per due motivi principali: 1) violazione di legge rispetto alla utilizzabilità del verbale di fermo e delle dichiarazioni etero-accusatorie rese dal coimputato Bennani (acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p.), sostenendo che tali atti sarebbero stati utilizzati senza che fosse stata verificata l'impossibilità sopravvenuta di ripetizione in dibattimento; 2) violazione di legge per la dichiarata estinzione del reato per prescrizione: il ricorrente sosteneva che la condanna si riferisse al furto semplice (senza aggravanti) e, dunque, il reato sarebbe già prescritto prima della sentenza di secondo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo, ha ritenuto infondato l'attacco: la Corte territoriale non ha fatto affidamento sulle dichiarazioni contenute nel verbale di fermo ai fini della colpevolezza, avendo acquisito il verbale come atto non ripetibile ai sensi dell'art. 431 lett. b) c.p.p. esclusivamente per documentare l'attività di polizia giudiziaria, e ha correttamente applicato l'art. 512 c.p.p. per l'acquisizione in dibattimento delle dichiarazioni del coimputato irreperibile, avendo effettuato tutti gli accertamenti per rintracciarlo. Inoltre la Corte ha individuato adeguati riscontri alle dichiarazioni di Bennani (dichiarazioni della persona offesa e accertamenti di P.G.), ritenendole attendibili e con elementi di riscontro sufficienti. Sul secondo motivo, la Cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il vizio di prescrizione: le sentenze di merito hanno riconosciuto le aggravanti contestate (furto pluriaggravato, artt. 624, 625 nn.2 e 4, 61 nn.5 e 7 c.p.), il fatto è del 8 febbraio 2016 e il termine prescrizionale massimo (12 anni e 6 mesi) maturerà l'8 agosto 2028. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e l'imputato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 431 lett. b) cod. proc. pen.

    Il verbale di fermo, quale atto di polizia giudiziaria non ripetibile, può essere acquisito al fascicolo per documentare l'attività svolta, ma le dichiarazioni contenute non sono utilizzabili in sostituzione della prova dibattimentale se non nelle condizioni previste dalla legge

  • art. 512 cod. proc. pen.

    Consente l'acquisizione in dibattimento delle dichiarazioni rese nelle indagini da persona imputata in procedimento connesso quando la prova non sia ripetibile; la Corte ha ritenuto applicabile la norma alle dichiarazioni del coimputato irreperibile

  • art. 513 comma 2 cod. proc. pen.

    Richiama e raccorda l'applicabilità delle disposizioni relative alle dichiarazioni rese da imputati in procedimenti connessi, come nel caso esaminato

  • art. 12 comma 1 lett. a) cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla connessione dei procedimenti e alla possibilità di utilizzare le dichiarazioni rese dall'imputato in procedimento connesso

  • artt. 624, 625 nn.2 e 4, 61 nn.5 e 7 cod. pen.

    Norme sostanziali relative al reato contestato (furto pluriaggravato) e alle aggravanti ritenute sussistenti; dalla presenza delle aggravanti dipende il maggior termine prescrizionale applicabile

Massime di principio

  • Le dichiarazioni contenute in un verbale di fermo, se l'atto è qualificabile come "non ripetibile", possono essere acquisite al fascicolo per documentare l'attività di polizia giudiziaria ma non possono essere utilizzate come prova dichiarativa sostitutiva del contraddittorio, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.
  • Le dichiarazioni etero-accusatorie rese da un coimputato possono essere utilizzate in dibattimento se si applicano le regole degli artt. 512 e 513 c.p.p.: occorre provare l'impossibilità di ripetizione in dibattimento (irreperibilità comprovata dopo tutti gli accertamenti richiesti) e ricercare riscontri indipendenti che ne attestino l'attendibilità.
  • I riscontri alle chiamate in correità non devono necessariamente costituire prove autonome ed "autosufficienti": è sufficiente che siano elementi probatori indipendenti e individualizzanti che collegano il fatto all'imputato (es. dichiarazioni della persona offesa, accertamenti di polizia che confermino particolari identificativi).
  • In materia di prescrizione, la valutazione del termine da applicare deve tener conto della qualificazione giuridica del reato come risultante dalle sentenze di merito (esistenza di aggravanti che allungano il termine prescrizionale). Il calcolo decorre dalla data del fatto e, se le aggravanti sono riconosciute in modo legittimo, il termine più lungo va preso in considerazione.

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