Cassazione Penale, Sentenza n. 42446/2024 del 19/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La parte civile ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Bologna del 17/05/2024 che, dopo avere dichiarato estinti per prescrizione i reati per i quali l'imputato era stato condannato in primo grado, nel dispositivo aveva indicato la "revoca delle statuizioni civili". La ricorrente deduceva violazione dell'art. 76 c.p.p. e del principio di immanenza della parte civile, sostenendo che la sua mancata partecipazione in udienza non poteva essere interpretata come revoca tacita della costituzione di parte civile, nonché errori di diritto e motivazione illogica della Corte di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia formale della parte civile al ricorso (atto del 21/09/2024) e perché la materia del contendere era cessata in ragione dell'ordinanza di correzione di errore materiale emessa dalla Corte di appello (9/07/2024). Perciò il merito delle censure non è stato esaminato. La parte civile è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Codice di procedura penale
art. 606, lett. b, lett. a, lett. e; art. 76; art. 130; art. 591, co. 1, lett. d; art. 616
Art. 606: le censure proposte in ricorso (violazione di legge e motivazione) sono quelle invocate dalla ricorrente; art. 76: principio di immanenza della parte civile invocato dalla ricorrente per la tutela dell'azione civile nel processo penale; art. 130: utilizzato dalla Corte di appello per correggere errori materiali nel dispositivo; art. 591(1)(d): la rinuncia al ricorso determina l'inammissibilità; art. 616: base per la misura della somma da versare alla Cassa delle Ammende.
D.Lgs. n. 74/2000
Norma sostanziale richiamata nell'imputazione originaria relativa a reati fiscali connessi all'attività della società F&F S.r.l.
Codice civile
Norme societarie richiamate tra le imputazioni civili/penali in relazione alla gestione societaria della F&F S.r.l.
Codice penale
Norme penali richiamate tra i capi di imputazione relativi a condotte penalmente rilevanti nella gestione societaria.
D.L. n. 149/2020
Norma che consente la trattazione cartolare del procedimento, richiamata per spiegare il rito adottato in appello.
Massime di principio
- La rinuncia formale al ricorso davanti alla Corte di Cassazione rende il ricorso inammissibile e impedisce l'esame del merito; quindi, se si intende proseguire è fondamentale non rinunciare né tardare la decisione.
- La correzione di errori materiali del dispositivo (art. 130 c.p.p.) può modificare l'esito formale della sentenza (es. conferma o revoca delle statuizioni civili); tale correzione può determinare la cessazione della materia del contendere quando incide sul nocciolo della decisione.
- In caso di discrepanza tra dispositivo e motivazione (correzione del dispositivo lasciando immutata la motivazione), può residuare un problema di coerenza logico-giuridica, ma la soluzione pratica può essere superata se la parte rinuncia al gravame o se interviene la correzione formale.
- La mancata partecipazione o la mancata rinnovazione delle conclusioni della parte civile in appello non può, di regola, essere intesa automaticamente come revoca tacita della costituzione di parte civile; la prova di una revoca implicita richiede evidenze certe e non può essere desunta da mere assenze salvo comportamenti inequivoci.
- Se una parte riceve un invito o un avviso non previsto espressamente dalla legge per compiere un atto, la Corte dovrà valutare la legittimità dell'invito: non è corretto pretenderne l'adempimento quando la procedura non lo richiede.
- Le questioni procedurali (prescrizione, errori materiali, rinuncia) possono prevalere sulle questioni di merito e portare a esiti che chiudono il processo senza che le censure di diritto siano approfondite.
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