Sentenza n. 5711/2026 - Napoli, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio sulla richiesta di accesso del 20 febbraio 2026 agli atti relativi alle trattenute stipendiali e all’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto di accedere al provvedimento con cui sarebbe stato disposto un «arretrato a debito 800/CDT», ai conteggi analitici, alle comunicazioni tra la Ragioneria e l’Ufficio scolastico regionale sull’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 1° aprile 2022, nonché agli ulteriori documenti utili a chiarire la mancata integrale corresponsione di € 10.123,23, oltre interessi, riconosciuti da quella sentenza; ha inoltre chiesto di conoscere il responsabile del procedimento. Ha dedotto che la documentazione fosse necessaria per verificare l’operato dell’amministrazione e tutelare le proprie ragioni, anche in relazione all’esecuzione del titolo giudiziale. Nelle more, l’amministrazione ha riferito di avere riesaminato la pratica e disposto per la rata di luglio 2026 il pagamento di importi relativi alla restituzione delle trattenute e alla somma riconosciuta in sentenza. La ricorrente ha tuttavia sostenuto che l’importo corrisposto non corrispondeva a quanto riteneva dovuto e ha mantenuto l’interesse all’ostensione.
La decisione
Il TAR accoglie la domanda di accesso. Ritiene sussistente un interesse diretto, concreto e attuale, poiché i documenti richiesti sono strumentali alla tutela della posizione della ricorrente rispetto alla dedotta mancata integrale corresponsione delle somme riconosciute dal giudice ordinario, anche in un eventuale giudizio di esecuzione. Ordina l’esibizione e consente l’estrazione di copia entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, limitatamente ai documenti esistenti, effettivamente detenuti e non già ostesi. Esclude dalla pronuncia l’accesso alla motivazione del provvedimento relativo all’arretrato, se non contenuta in un documento esistente e detenuto. Per l’eventuale inerzia nomina commissario ad acta il Prefetto di Napoli, o un funzionario delegato, con incarico da svolgere nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione; l’eventuale compenso è posto a carico dell’ente e sarà liquidato con separato provvedimento. L’amministrazione è condannata a rifondere le spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 22 l. 241/1990
Posti tali principi, non v’è dubbio che nel caso di specie sussistano tutti i presupposti recati dagli art. 22 e ss. l. 241/1990, essendo la richiesta di ostensione preordinata ad ottenere documentazione strumentale alla tutela delle ragioni della ricorrente – quanto all’omessa integrale corresponsione delle somme indicate nella decisione del giudice ordinario - anche in un eventuale giudizio per l’esecuzione del titolo giurisdizionale.
È legittimato all’accesso chi abbia un interesse diretto, concreto e attuale collegato ai documenti richiesti; tale interesse sussiste quando gli atti sono strumentali alla tutela della posizione del richiedente, anche in vista dell’esecuzione di un titolo giudiziale.
art. 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6, l. 241/1990
in questo senso, l’art. 22 della l. 241/1990 introduce il principio della massima ostensione dei documenti amministrativi (salve le limitazioni giustificate dalla necessità di contemperare il suddetto interesse con altri interessi meritevoli di tutela, siccome previsto dall’art. 24 commi 1, 2, 3, 5 e 6 della medesima legge)
La massima ostensione costituisce il criterio generale, soggetto alle limitazioni previste per tutelare interessi contrapposti meritevoli di protezione.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
Al fine di assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale ed in conformità alla richiesta in questo senso espressa in ricorso, ritiene il Collegio di dover adottare le misure più idonee, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e) c.p.a. nominando sin d’ora quale Commissario ad acta il Prefetto di Napoli (o funzionario da lui delegato), il quale si sostituirà all’intimato ente per il caso di perdurante inerzia, provvedendo all’esecuzione della sentenza.
Per assicurare l’effettività della tutela, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta che sostituisca l’amministrazione inerte nell’esecuzione dell’ordine di ostensione.
Massime di principio
- Il diritto di accesso documentale spetta quando il richiedente dimostri un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegato ai documenti; l’interesse sussiste anche se l’ostensione è funzionale alla tutela o all’esecuzione di un titolo giudiziale.
- Il principio di massima ostensione non comporta l’obbligo di formare documenti inesistenti o di esibire atti non detenuti dall’amministrazione; l’ordine di accesso riguarda i documenti esistenti, effettivamente detenuti e non già ostesi.
- In caso di accoglimento della domanda di accesso, il giudice può nominare già con la sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione, per assicurare l’esecuzione dell’ordine in caso di perdurante inerzia.
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