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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15906/2026 del 23/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta da una società che si assumeva creditrice di un soggetto in forza di una precedente sentenza ottenuta in un giudizio di sfratto per morosità. La società chiedeva di dichiarare inefficace nei propri confronti un atto di donazione con cui il debitore aveva trasferito alla moglie, in regime di separazione dei beni, il 50% di un immobile. I convenuti erano rimasti contumaci in primo grado, e il Tribunale aveva accolto la domanda. In appello i soccombenti deducevano: la nullità dell'atto introduttivo per omesso avvertimento ex art. 38 c.p.c.; la prescrizione quinquennale dell'azione revocatoria ex art. 2903 c.c.; l'inesistenza dei presupposti della revocatoria, sostenendo che il trasferimento fosse attuativo di accordi di separazione consensuale; infine, censuravano la regolazione delle spese. La Corte d'appello ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per vizio della vocatio in ius, ma ha deciso nel merito, ritenendo non sussistenti i presupposti per la rimessione in termini o per la rinnovazione degli atti, infondata l'eccezione di prescrizione e corretta la revocatoria dell'atto gratuito. In Cassazione i ricorrenti hanno riproposto tre principali questioni: (1) la conseguenza processuale della nullità della citazione di primo grado e l'omessa rinnovazione degli atti; (2) l'idoneità dell'atto di citazione nullo a interrompere la prescrizione dell'azione revocatoria; (3) la legittimità della compensazione parziale delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che, accertata in appello la nullità della citazione di primo grado per vizio della vocatio in ius, il giudice del gravame non deve rimettere la causa al primo giudice ma deve trattenere la causa e decidere nel merito; la rimessione in termini non è automatica ma richiede specifica richiesta e dimostrazione dell'impedimento conoscitivo del processo, oltre alla specificazione delle attività difensive precluse. Ha poi ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello sulla prescrizione: la citazione, pur nulla, essendo validamente notificata e riconoscibile come domanda giudiziale, ha interrotto la prescrizione quinquennale dell'azione revocatoria, con effetto che si è consolidato nonostante la mancata rinnovazione. Infine, ha reputato legittima la regolazione delle spese, poiché la compensazione parziale era sorretta da motivazione non apparente e compatibile con l'art. 92 c.p.c. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    disciplina l'azione revocatoria ordinaria, esercitata per far dichiarare inefficaci nei confronti del creditore gli atti dispositivi del debitore compiuti in pregiudizio delle ragioni creditorie.

  • art. 2903 c.c.

    prevede la prescrizione quinquennale dell'azione revocatoria; la Corte ha ritenuto che la citazione validamente notificata, sebbene nulla per vocatio in ius, sia idonea a interromperla.

  • art. 38 c.p.c.

    richiamato come norma la cui omissione dell'avvertimento può incidere sulla validità della citazione, ma non determina automaticamente rimessione in termini senza prova dell'impedimento conoscitivo del processo.

  • art. 163 n. 7 c.p.c.

    norma richiamata per la struttura dell'atto di citazione e per il vizio relativo al contraddittorio.

  • art. 164 c.p.c.

    la nullità della citazione per vizio della vocatio in ius è sanabile; se il convenuto si costituisce, la sanatoria opera ex tunc, con possibile consolidamento retroattivo degli effetti anche sostanziali della domanda.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti nel primo motivo, in relazione al dedotto vizio della decisione d'appello.

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti nel primo motivo.

  • art. 132 c.p.c.

    la motivazione meramente apparente può determinare nullità della sentenza; nel caso concreto la Corte ha escluso che la motivazione sulle spese fosse apparente.

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato in relazione alla nullità della sentenza derivante da error in procedendo.

  • art. 353 c.p.c.

    richiamato per affermare che la rimessione al primo giudice non è prevista nei casi di nullità dell'atto introduttivo per vizio del contraddittorio.

  • art. 354 c.p.c.

    come l'art. 353 c.p.c., delimita tassativamente le ipotesi di rimessione della causa al primo giudice.

  • art. 294 c.p.c.

    richiamato dalle Sezioni Unite come base per la rimessione in termini subordinata alla dimostrazione della mancata conoscenza del processo.

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato in relazione alla richiesta di termini per le difese, ritenuta non dovuta dalla Corte d'appello.

  • art. 91 c.p.c.

    esprime il principio di soccombenza in tema di spese processuali.

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione, totale o parziale, è eccezionale e richiede gravi ed eccezionali ragioni espresse in motivazione.

  • art. 336 c.p.c.

    la riforma della sentenza di primo grado travolge la relativa statuizione sulle spese, imponendo una nuova regolazione da parte del giudice d'appello.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente, in caso di rigetto dell'impugnazione, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro per l'importo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando il giudice d'appello accerta la nullità della citazione di primo grado per vizio della vocatio in ius, non può rimettere la causa al primo giudice se l'ipotesi non rientra tra quelle tassative degli artt. 353 e 354 c.p.c.; deve invece trattenere la causa e decidere nel merito, dopo aver valutato se sia necessario ripristinare le garanzie difensive pregiudicate.
  • La rimessione in termini della parte appellante non consegue automaticamente alla nullità della citazione: occorre una specifica richiesta e la dimostrazione che il vizio abbia impedito la conoscenza effettiva del processo; inoltre, la parte deve indicare le concrete attività difensive o istruttorie che non ha potuto svolgere.
  • La citazione nulla per vizio della vocatio in ius, se validamente notificata e riconoscibile come domanda giudiziale, è in linea di principio idonea a interrompere la prescrizione del diritto azionato, perché esprime la volontà di esercitare il diritto e porta a conoscenza del destinatario la pretesa.
  • La mancata rinnovazione dell'atto nullo non esclude, di per sé, l'effetto interruttivo della prescrizione quando il vizio riguarda la vocatio in ius e la notificazione ha assolto la funzione sostanziale di conoscenza dell'azione; diverso è il caso di notificazione nulla in sé, che non produce l'effetto interruttivo.
  • In tema di spese, la compensazione totale o parziale richiede una motivazione espressa e non apparente che dia conto delle gravi ed eccezionali ragioni derogatorie del principio di soccombenza; la sola riforma della sentenza di primo grado impone una nuova regolazione delle spese dell'intero giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteInadempimentoTransazione
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullitàGiudicato

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