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Sentenza

Sentenza del 08/07/2021 n. 3442 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Varia - Trust - Imposta sulle donazioni -Risoluzione - Misura fissa.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Se l'atto costitutivo del trust aveva comportato un mero trasferimento fiduciario (nessun effettivo trasferimento di ricchezza e nessun acquisto di benefit economico da parte dei beneficiari), occorre stabilire se l'atto di risoluzione per mutuo consenso determini un trasferimento soggetto all'imposta sulle donazioni o se debba essere assoggettato alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa. La questione verte dunque sul carattere effettivo o meramente formale del trasferimento patrimoniale all'atto della costituzione e sulle conseguenze fiscali della sua risoluzione e relativa trascrizione.

La decisione

La corte ha ritenuto che l'atto di risoluzione del trust sconta le imposte ipotecarie, catastali e sull'atto in misura fissa. Principale motivazione: se alla costituzione del trust non vi fu un effettivo trasferimento di ricchezza (trasferimento meramente fiduciario), non può ravvisarsi un nuovo trasferimento imponibile al momento della risoluzione. La trascrizione dell'atto costitutivo non incide su questo profilo sostanziale, essendo finalizzata solo a rendere noto il vincolo sui beni; dunque la trascrizione non trasforma una situazione non traslativa in una traslativa ai fini dell'imposizione sulle donazioni.

Norme richiamate

  • imposta sulle donazioni

    La norma disciplinante l'imposta sulle donazioni si applica quando vi è un effettivo trasferimento di ricchezza; in assenza di reale trasferimento economico (trust meramente fiduciario) non si configura la fattispecie imponibile

  • imposta ipotecaria e catastale

    Le imposte ipotecarie e catastali devono essere applicate in misura fissa agli atti di risoluzione quando non emerge un trasferimento patrimoniale imponibile ai fini delle imposte sulle donazioni

  • trascrizione degli atti

    La trascrizione ha funzione pubblicitaria (rendere noto il vincolo) e non modifica la natura sostanziale dell'operazione ai fini impositivi; non può essere motivo per qualificare come trasferimento imponibile ciò che in origine era un trasferimento meramente fiduciario

Massime di principio

  • Per valutare l'imposizione fiscale su atti relativi a trust occorre esaminare l'effettivo effetto economico: se alla costituzione non si è verificato un trasferimento effettivo di ricchezza, la successiva risoluzione non determina automaticamente una donazione imponibile
  • La trascrizione dell'atto costitutivo o di risoluzione serve a pubblicizzare vincoli reali ma non sostituisce l'analisi sostanziale del trasferimento patrimoniale ai fini dell'imposta sulle donazioni
  • Se la risoluzione del trust comporta concretamente l'arricchimento dei beneficiari (trasferimento effettivo di beni o utilità), allora può configurarsi imponibilità ai fini dell'imposta sulle donazioni; in caso contrario, valgono le imposte fisse ipotecarie e catastali
  • Nella pratica documentare la natura fiduciaria del trasferimento in fase di costituzione e fornire elementi probatori sull'assenza di disponibilità economica dei beneficiari è fondamentale per ottenere la qualificazione fiscale favorevole
  • In situazioni analoghe conviene valutare l'impatto fiscale in base all'effetto economico reale e non solo sulla base della forma o della trascrizione degli atti; ove necessario, richiedere chiarimenti all'Amministrazione finanziaria o ricorrere ai canali giurisdizionali

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