Sentenza n. 1771/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata riliquidazione del trattamento di fine servizio mediante inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già appartenente al personale militare del Ministero dell’interno, è stato collocato a riposo a domanda dopo aver compiuto 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile ai fini contributivi. Ha chiesto l’accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Ha sostenuto che l’INPS, negando tale inclusione per il personale del Comparto Difesa e Sicurezza cessato a domanda in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi, abbia erroneamente interpretato la disciplina vigente. In particolare, ha richiamato l’art. 1911, comma 3, del Codice dell’ordinamento militare, secondo cui continua ad applicarsi l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, il cui comma 2 estende il beneficio a chi chieda il collocamento in quiescenza dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. L’INPS si è costituito con memoria di mera forma.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali. Il giudice ha richiamato l’orientamento del CGARS e del Consiglio di Stato, secondo cui l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 disciplina gli aumenti periodici ai fini della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. L’art. 1911, comma 3, del Codice dell’ordinamento militare conferma, per le forze di polizia a ordinamento militare, la perdurante applicazione dell’art. 6-bis ai fini del trattamento di fine rapporto. Il beneficio spetta anche al personale collocato a riposo a domanda che abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno previsto per la domanda non ha natura decadenziale: esso incide sulla decorrenza del collocamento a riposo, ma non comporta la perdita del beneficio. L’INPS è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.500, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987
Al personale ... che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita ... sei scatti ciascuno del 2,50 per cento
Il beneficio dei sei scatti si applica anche al personale che chieda il collocamento in quiescenza dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile; gli scatti rilevano anche per la liquidazione dell’indennità di buonuscita.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
Sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile ...
La disposizione riguarda l’incremento della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita disciplinato dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare)
Al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare continua ad applicarsi l’art. 6 bis del DL 387/87
La norma conferma la perdurante applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai fini del trattamento di fine rapporto del personale delle forze di polizia a ordinamento militare.
art. 13 d.lgs. n. 503/1992
È richiamato quale disposizione relativa all’importo della pensione e alla determinazione della base pensionabile, distinta dal regime di calcolo dell’indennità di buonuscita.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta, ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita, anche al personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda dopo il compimento del cinquantacinquesimo anno di età e la maturazione di almeno trentacinque anni di servizio utile.
- L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, riferendosi alla base pensionabile e all’importo della pensione, non modifica il distinto regime di calcolo dell’indennità di buonuscita previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
- L’art. 1911, comma 3, del Codice dell’ordinamento militare conserva, per il personale delle forze di polizia a ordinamento militare, l’applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai fini del trattamento di fine rapporto.
- Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento a riposo non è decadenziale: opera sulla decorrenza del collocamento in quiescenza e non determina la perdita del diritto ai sei scatti.
- In assenza di una previsione chiara ed espressa, il mancato rispetto del termine previsto per la domanda di collocamento a riposo non può produrre una conseguenza decadenziale incidente sul diritto al beneficio stipendiale.
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