Corte di giustizia, Sentenza C-301/20
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'1 luglio 2021. — UE e HC contro Vorarlberger Landes- und Hypotheken-Bank AG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Certificato successorio europeo – Validità di una copia autentica del certificato che non contiene data di scadenza – Articolo 65, paragrafo 1 – Articolo 69 – Effetti del certificato nei confronti delle persone che sono indicate in esso, ma non hanno richiesto il suo rilascio – Articolo 70, paragrafo 3 – Data da prendere in considerazione per l’esame della validità della copia – Effetti della copia in materia di prova. — Causa C-301/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte affronta due profili centrali del certificato successorio europeo: la validità di una copia autentica rilasciata senza data di scadenza e la portata soggettiva dei suoi effetti. Stabilisce che la copia resta soggetta al termine legale di sei mesi dalla data di rilascio, non potendo un errore formale trasformarla in un titolo a durata indeterminata. Precisa inoltre che il certificato può essere utilizzato da tutte le persone ivi indicate, non solo dal richiedente originario, in coerenza con la funzione uniforme e pratica dello strumento nel regolamento n. 650/2012.
Validità temporale di una copia autentica del certificato successorio europeo priva di data di scadenza e portata soggettiva degli effetti del certificato nei confronti degli eredi indicati ma non richiedenti.
La questione giuridica
Se, ai sensi del regolamento (UE) n. 650/2012, una copia autentica del certificato successorio europeo rilasciata senza data di scadenza sia valida solo per sei mesi dalla data di rilascio e produca effetti se valida al momento della prima presentazione; inoltre, se il certificato produca effetti anche nei confronti delle persone nominate al suo interno come eredi o beneficiari, pur se non hanno richiesto esse stesse il rilascio.
Principio di diritto
L’articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 650/2012 va interpretato nel senso che una copia autentica del certificato successorio europeo recante l’indicazione "a tempo indeterminato" non è valida sine die, ma solo per sei mesi dalla data di rilascio; tuttavia, se era valida quando è stata presentata per la prima volta all’autorità competente, conserva gli effetti richiesti ai fini dell’articolo 69. Inoltre, gli effetti del certificato si producono nei confronti di tutte le persone nominativamente indicate nel certificato come eredi, legatari, esecutori testamentari o amministratori dell’eredità, anche se non sono state loro a richiederne il rilascio.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 62 del regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 63 del regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 65 del regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 68 del regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 69 del regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 70 del regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 71 del regolamento (UE) n. 650/2012
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014
Validità e portata del certificato successorio europeo
La sentenza concerne un rinvio pregiudiziale dell’Oberster Gerichtshof (Austria) in materia di successioni transfrontaliere e certificato successorio europeo. La controversia nasce dalla richiesta di svincolo di somme e titoli depositati giudizialmente presso una banca austriaca, in relazione alla successione di VJ, deceduto con ultima residenza abituale in Spagna.
Fatti e procedimento principale
HC e UE, figli del de cuius, hanno presentato al giudice austriaco una copia autentica del certificato successorio europeo rilasciata da un notaio spagnolo su richiesta di HC, per dimostrare la loro qualità di eredi ai sensi del regolamento (UE) n. 650/2012. La copia, in forma di modulo V del regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014, riportava la dicitura "a tempo indeterminato" nella casella relativa alla scadenza. I giudici di merito avevano respinto la domanda; il giudice del rinvio ha quindi chiesto chiarimenti sulla validità della copia e sull’utilizzabilità del certificato da parte di un soggetto che non ne abbia chiesto il rilascio.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (UE) n. 650/2012, e segnatamente gli articoli 62, 63, 65, 68, 69, 70 e 71;
- l’articolo 267 TFUE;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014, per il modulo V.
Sono rilevanti anche i considerando 7, 67, 71 e 72 del regolamento n. 650/2012, che evidenziano gli obiettivi di rapidità, semplicità, efficacia e tutela dell’affidamento dei terzi.
Prima e terza questione: copia autentica senza data di scadenza
La Corte chiarisce anzitutto che l’articolo 70, paragrafo 3, disciplina la durata di validità della copia autentica del certificato, non del certificato originale conservato dall’autorità di rilascio. La regola è che la copia abbia validità limitata a sei mesi, con eventuale proroga solo in casi eccezionali debitamente motivati.
Di conseguenza, una copia recante la dicitura "a tempo indeterminato" non può essere considerata valida senza limiti: deve essere interpretata come valida per sei mesi dalla data di rilascio. La Corte aggiunge che il termine va calcolato dalla data di rilascio indicata nel modulo, perché ciò assicura certezza del diritto e prevedibilità.
Quanto al momento rilevante per l’utilizzo della copia, la Corte afferma che l’effetto deve riconoscersi se la copia era valida al momento della sua prima presentazione all’autorità competente. Non è invece richiesto che essa resti valida fino alla decisione finale. Un’interpretazione più rigorosa imporrebbe richieste ripetute di nuove copie, con ritardi e costi incompatibili con l’obiettivo del regolamento di agevolare la circolazione dei diritti successori nello spazio europeo di giustizia.
Seconda questione: effetti nei confronti dei beneficiari non richiedenti
La Corte interpreta l’articolo 65, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 69, paragrafo 3, nel senso che il certificato produce effetti nei confronti di tutte le persone nominativamente indicate al suo interno, anche se non hanno presentato esse stesse la domanda di rilascio.
La Corte valorizza il fatto che il regolamento prevede espressamente la possibilità che la domanda contenga e il certificato riporti le generalità di altri beneficiari oltre al richiedente. Inoltre, l’articolo 70, paragrafo 1, consente il rilascio di copie autentiche non solo al richiedente, ma anche a chiunque dimostri di avervi interesse. Esigere una domanda autonoma da parte di ciascun erede comporterebbe costi inutili e sarebbe contrario alla funzione di semplificazione del certificato successorio europeo.
Principi affermati
La pronuncia ribadisce che il certificato successorio europeo è uno strumento probatorio uniforme, destinato a facilitare la prova della qualità ereditaria e dei poteri successori in altri Stati membri. La validità limitata delle copie autentiche serve a garantire l’aggiornamento delle informazioni e a prevenire usi indebiti, mentre la portata soggettiva del certificato non è circoscritta al solo richiedente, ma si estende a tutti i soggetti nominativamente indicati nello stesso.
Dispositivo
La Corte ha dichiarato che:
- una copia autentica del certificato successorio europeo recante la dicitura "a tempo indeterminato" è valida per sei mesi dalla data di rilascio e produce effetti se era valida al momento della prima presentazione;
- il certificato produce effetti nei confronti di tutte le persone in esso indicate nominativamente, anche se non hanno richiesto personalmente il rilascio.
Come è indicizzato
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