Corte di giustizia, Sentenza C-521/19
Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'1 luglio 2021. — CB contro Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Ispezione fiscale – Prestazioni di servizi a titolo di un’attività di agente artistico – Operazioni soggette all’IVA – Operazioni non dichiarate all’amministrazione tributaria e che non hanno dato luogo all’emissione di una fattura – Evasione – Ricostruzione della base imponibile per l’imposta sul reddito – Principio di neutralità dell’IVA – Inclusione dell’IVA nella base imponibile ricostruita. — Causa C-521/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia chiarisce come va determinata la base imponibile IVA quando un soggetto passivo ha occultato operazioni imponibili e l’amministrazione ricostruisce a posteriori i redditi ai fini delle imposte dirette. In tale ipotesi, e in assenza di possibilità di rivalsa/detrazione successiva prevista dal diritto nazionale, gli importi accertati devono intendersi già comprensivi dell’IVA. La soluzione è fondata sul principio di neutralità dell’IVA e sulla distinzione tra determinazione della base imponibile e sanzioni per evasione.
IVA e accertamento indiretto: se, in caso di operazioni occultate e non fatturate, gli importi ricostruiti dall’amministrazione debbano considerarsi comprensivi dell’IVA
La questione giuridica
Se gli articoli 73 e 78 della direttiva 2006/112/CE, letti alla luce dei principi di neutralità dell’IVA, divieto di frode e abuso e divieto di distorsione illecita della concorrenza, ostino a una normativa e a una giurisprudenza nazionali secondo cui, quando l’amministrazione scopre operazioni occulte soggette a IVA non fatturate, l’IVA debba ritenersi inclusa nel prezzo concordato; in particolare, se in caso di evasione gli importi ricostruiti debbano essere considerati già comprensivi dell’IVA.
Principio di diritto
Quando un soggetto passivo ha occultato operazioni imponibili, non ha emesso fattura e non ha dichiarato i relativi redditi, gli importi ricostruiti dall’amministrazione, nell’ambito di un accertamento, devono essere considerati come prezzi già comprensivi dell’IVA, salvo che il diritto nazionale consenta comunque al soggetto passivo di addebitare e detrarre successivamente l’imposta. La Corte afferma che la repressione della frode va perseguita con le sanzioni e gli strumenti previsti, non alterando la determinazione della base imponibile in modo da far gravare l’IVA sul cedente/prestatore anziché sul consumatore finale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 73 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 78 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 178 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 193 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 220 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 226 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 273 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 325 TFUE
IVA e accertamento indiretto: base imponibile ricostruita e operazioni occultate
La pronuncia trae origine da un rinvio pregiudiziale del Tribunal Superior de Justicia de Galicia in una controversia tra CB e il Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia. Il tema è la qualificazione, ai fini IVA, degli importi ricostruiti dall’amministrazione tributaria in presenza di operazioni occultate, non fatturate e non dichiarate.
Fatti e procedimento principale
CB svolgeva attività di agente artistico per un gruppo di imprese (gruppo Lito), intermediando l’esibizione di orchestre per feste patronali e sagre in Galizia. I pagamenti al gruppo Lito e a CB avvenivano in contanti, senza fattura e senza contabilizzazione; CB non presentava dichiarazioni IVA né teneva contabilità regolare. A seguito di ispezione, l’amministrazione tributaria ha ritenuto che i corrispettivi percepiti da CB per l’attività di intermediazione costituissero redditi netti non comprensivi di IVA e ha proceduto a rettifiche dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per gli anni 2010-2012, irrogando anche sanzioni. CB ha contestato tali atti sostenendo che, secondo la giurisprudenza spagnola e della Corte, gli importi occultati dovessero considerarsi già comprensivi di IVA.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiede in sostanza se, alla luce degli articoli 73 e 78 della direttiva 2006/112/CE e dei principi di neutralità, lotta alla frode e tutela della concorrenza, gli importi accertati dall’amministrazione in caso di operazioni occulte soggette a IVA debbano essere trattati come corrispettivi già comprensivi dell’imposta. La questione è formulata con riferimento alla normativa spagnola interpretata dal Tribunal Supremo, secondo cui, in caso di operazioni non fatturate e non dichiarate, l’IVA si considera inclusa nel prezzo convenuto.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il considerando 7 della direttiva 2006/112/CE, sul principio di neutralità;
- l’articolo 1, sul sistema comune IVA;
- gli articoli 73 e 78, sulla base imponibile;
- l’articolo 178, lettera a), sul diritto alla detrazione subordinato al possesso della fattura;
- l’articolo 193, sul debitore dell’IVA;
- gli articoli 220 e 226, sugli obblighi di fatturazione e sul contenuto della fattura;
- l’articolo 273, sugli obblighi ulteriori per garantire la riscossione dell’IVA e prevenire l’evasione;
- l’articolo 325 TFUE, richiamato in relazione alla lotta contro le attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione.
Ragionamento della Corte
La Corte precisa anzitutto che la lotta alla frode e all’evasione è certamente un obiettivo della direttiva IVA, ma la determinazione della base imponibile ai sensi degli articoli 73 e 78 non è uno strumento che gli Stati membri possono modulare liberamente per sanzionare l’evasione. La distinzione tra determinazione dell’imposta e sanzioni è centrale: la repressione della frode va perseguita mediante le misure sanzionatorie appropriate, non alterando la struttura della base imponibile.
La Corte osserva che il sistema IVA mira a gravare unicamente sul consumatore finale. Se un soggetto passivo non emette fattura e non dichiara l’operazione, la mancata indicazione dell’IVA non può, di per sé, giustificare che l’amministrazione ricostruisca i redditi come se l’IVA fosse esclusa dal prezzo, poiché tale soluzione farebbe ricadere una parte dell’onere dell’imposta sul soggetto passivo stesso.
Viene inoltre richiamata la giurisprudenza costante secondo cui il diritto alla detrazione è in principio subordinato al possesso di una fattura; nel caso di specie, il diritto nazionale spagnolo, per come descritto dal giudice del rinvio, impedirebbe la rettifica e quindi l’esercizio della detrazione in presenza della condotta evasiva. In tale scenario, la base imponibile ricostruita deve essere intesa come corrispettivo effettivamente ricevuto, quindi come importo già comprensivo dell’IVA.
La Corte chiarisce anche che il richiamo alle sentenze Astone, Maya Marinova e Dobre non è decisivo, perché tali precedenti non riguardavano specificamente il problema della inclusione o meno dell’IVA negli importi ricostruiti in caso di occultamento di operazioni imponibili.
Decisione e principio affermato
La Corte risponde che la direttiva 2006/112/CE, in particolare gli articoli 73 e 78, letti alla luce del principio di neutralità dell’IVA, ostano a una normativa o giurisprudenza nazionale che, in caso di operazioni occultate, consenta di considerare gli importi ricostruiti come privi di IVA se il soggetto passivo non ha fatturato né dichiarato le operazioni. Salvo che il diritto nazionale consenta comunque la successiva rivalsa e detrazione dell’imposta, tali importi devono essere considerati già comprensivi dell’IVA. La sanzione dell’evasione deve essere perseguita con i rimedi repressivi previsti dall’ordinamento, non mediante un’alterazione della base imponibile che violi la neutralità dell’imposta.
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