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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40326/2022 del 25/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere. Quattro motivi principali: 1) mancato grave quadro indiziario ai sensi dell'art. 416-bis c.p.: si censurano la presunta inconsistenza delle dichiarazioni dei collaboratori, la vetustà di alcuni fatti (riferiti al 2015), l'errata attribuzione di una conversazione del 2015 e la non riconducibilità delle intercettazioni e degli "avvistamenti"; 2) mancato grave quadro indiziario per il reato di estorsione (art. 629 c.p.), con l'affermazione che l'unico elemento sarebbe la presenza del ricorrente nei locali oggetto di estorsione; 3) mancato grave quadro indiziario per il reato di usura (art. 644 c.p.), sostenendo che il presunto usurato avrebbe eseguito lavori e ricevuto pagamenti rendendo implausibile la vicenda; 4) insussistenza delle esigenze cautelari per il decorso del tempo rispetto ai fatti (reati riferiti al periodo 2013-2016 e 2014/2015).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: le censure mirano a un sindacato di merito e a una diversa ricostruzione dei fatti, mentre il controllo di legittimità è limitato alla verifica della presenza di un apparato argomentativo logico; il ricorrente non ha indicato criticità manifeste nella motivazione del Tribunale né travisamenti della prova. Le censure sono risultate generiche e prive di specificità (non sono state indicate conversazioni o elementi concretamente contestati). Il Tribunale aveva invece motivato dettagliatamente la sussistenza di gravi indizi per i reati contestati basandosi su dichiarazioni di collaboratori, dichiarazioni delle persone offese, immagini di videosorveglianza, esiti di polizia giudiziaria e intercettazioni recenti che indicavano la persistenza dell'appartenenza al sodalizio fino al 2021. Conseguenze: declaratoria di inammissibilità del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Norma sull'associazione mafiosa applicata dal Tribunale ritenendo sussistenti gravi indizi: dichiarazioni dei collaboratori che identificano il ricorrente come figura attiva e vicino a capi-clan. La Cassazione ha valutato la motivazione del Tribunale adeguata e logica.

  • art. 629 c.p.

    Norma sull'estorsione: il Tribunale ha ritenuto gravi indizi desunti da dichiarazioni delle persone offese, immagini di videosorveglianza e attività di polizia giudiziaria; la Cassazione ha ritenuto infondata la tesi che l'unico elemento fosse la semplice presenza nei locali.

  • art. 644 c.p.

    Norma sull'usura: il Tribunale ha ritenuto gli indizi gravi sulla base delle dichiarazioni delle vittime e riscontri documentali (matrici degli assegni); la Cassazione ha escluso che la circostanza dei lavori eseguiti dalla ditta della vittima contrapponesse efficacemente la ricostruzione.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    Richiamata la presunzione prevista dalla norma in ordine alla permanenza di collegamenti criminosi utile alla valutazione delle esigenze cautelari; il Tribunale l'ha utilizzata insieme a acquisizioni investigative recenti per giustificare la custodia.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina la conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione e la possibile condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria; la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non procede a un nuovo esame del merito dei fatti: il controllo è limitato alla correttezza formale e alla logicità della motivazione del giudice di merito.
  • Obiezioni generiche o mere richieste di diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili; il ricorrente deve indicare con precisione gli elementi specifici (conversazioni, atti, omissioni) che si ritengono viziati.
  • Per ottenere l'annullamento per vizio motivazionale occorre dimostrare una mancanza o una manifesta illogicità della motivazione che sia evidente dal testo del provvedimento; il semplice dissenso valutativo non basta.
  • Il travisamento della prova è vizio grave e richiede la dimostrazione di un errore percettivo (omissione, invenzione o falsificazione di elementi probatori), non una diversa valutazione degli stessi elementi.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, se coerenti e riscontrate, possono costituire base sufficiente per gravi indizi; contestarne l'attendibilità richiede argomentazioni e prove specifiche.
  • Il decorso del tempo non annulla automaticamente le esigenze cautelari se vi sono acquisizioni investigative recenti che dimostrano la persistenza di collegamenti o ruoli nell'organizzazione.
  • Se il ricorso in cassazione è dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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