Ordinanza n. 3314/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto la domanda di ammissione con riserva e in sovrannumero ai corsi di laurea
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio deducendo vizi della procedura di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025-2026, relativa al cosiddetto semestre filtro, tali da inficiare radicalmente l’intera procedura. Hanno chiesto, in sede cautelare, l’ammissione con riserva e in sovrannumero al corso di laurea. Le censure miravano tuttavia, nel merito, all’integrale annullamento della procedura e alla sua riedizione. Gli appellanti hanno inoltre contestato le ulteriori scelte amministrative relative all’accesso programmato al secondo semestre dei corsi di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria, deducendone l’irragionevolezza e la sproporzione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. In primo luogo, ha rilevato l’incompatibilità logica tra le censure dirette a ottenere la radicale caducazione dell’intera procedura e la misura cautelare richiesta, consistente nell’ammissione con riserva e in sovrannumero a quella stessa procedura: tale ammissione non sarebbe funzionale alla riedizione della procedura conseguente al suo eventuale annullamento integrale. In secondo luogo, ha condiviso la valutazione del TAR secondo cui le scelte dell’Amministrazione rientrano nella discrezionalità tecnica spettantele e non risultano, allo stato degli atti, manifestamente irragionevoli o sproporzionate. Infine, ha ritenuto che l’accoglimento della cautelare avrebbe arrecato un danno grave e irreparabile alla pubblica amministrazione, incidendo sull’accesso programmato e sulla capacità degli atenei di assicurare una formazione adeguata e di valorizzare il percorso accademico svolto nel semestre filtro. È stata confermata anche la condanna alle spese disposta dal TAR per la fase cautelare di primo grado; le spese dell’appello cautelare sono state invece compensate in considerazione della novità della procedura, restando salve le valutazioni sulle spese nel giudizio di merito.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato, nell’ambito del quale è stata esaminata la domanda di riforma dell’ordinanza cautelare del TAR.
Massime di principio
- È logicamente incompatibile chiedere, in sede cautelare, l’ammissione con riserva a una procedura amministrativa della quale, nello stesso giudizio, si deduce l’invalidità radicale e si domanda l’integrale annullamento con riedizione: la misura cautelare deve essere funzionale al bene della vita concretamente perseguito e non può consolidare provvisoriamente la partecipazione a una procedura che si assume debba essere integralmente caducata.
- Nella fase cautelare, le scelte amministrative riconducibili alla discrezionalità tecnica possono essere sospese soltanto quando emergano profili non meramente opinabili di manifesta irragionevolezza o sproporzione; in assenza di tali profili, il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione.
- Nel bilanciamento cautelare, l’ammissione individuale in sovrannumero a corsi universitari ad accesso programmato può essere negata quando rischi di compromettere gravemente e irreparabilmente la capacità degli atenei di assicurare una formazione adeguata e di organizzare il percorso didattico secondo la programmazione prevista.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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