Sentenza n. 2057/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 8521/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero all’attribuzione della Carta Elettronica per l’anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 8521/2024, notificata al Ministero il 17 dicembre 2024 e non impugnata, era divenuta definitiva. Il titolo giudiziale aveva imposto all’Amministrazione l’attribuzione della Carta Elettronica prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per l’importo nominale di 500 euro relativo all’anno scolastico 2023/2024. Nonostante il giudicato e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, il Ministero non aveva adempiuto. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza, la penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza, valorizzando la definitività della sentenza del giudice ordinario, attestata dalla certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine dilatorio per l’esecuzione delle pronunce di condanna nei confronti delle amministrazioni. Ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle spettanze riconosciute dal titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della direzione generale competente, o un funzionario delegato munito di adeguate competenze tecniche. Ha inoltre disposto, a carico del Ministero e a favore della ricorrente, una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento oppure, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo la disciplina sulle spese di giustizia. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.
Consente l’azione di ottemperanza e l’adozione delle misure necessarie a dare esecuzione al giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta e la penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute
La penalità di mora può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme oggetto dell’obbligo di pagamento, con decorrenza dall’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997
L’azione di ottemperanza per l’esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti di un’amministrazione presuppone anche il decorso del termine dilatorio previsto dalla norma.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Carta Elettronica di cui all’art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell’importo nominale di euro 500,00 per ciascun anno scolastico
Costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto dal titolo giudiziale azionato.
d.P.C.M. 28 ottobre 2016
secondo le modalità del D.P.C.M. del 28.10.2016
Disciplina le modalità di attribuzione e utilizzo della Carta Elettronica.
d.P.R. n. 115/2002
il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Regola la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta quale ausiliario del giudice.
art. 55 d.P.R. n. 115/2002
per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R.
È richiamato per la liquidazione delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario.
art. 8 l. n. 417/1978
all’art. 8 della l. n. 417/1978
È richiamato insieme alla disciplina sulle spese di giustizia per la determinazione delle spese di viaggio con mezzo proprio.
art. 56 d.P.R. n. 115/2002
per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.
È richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute nell’espletamento dell’incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del D.P.R. n. 115/2002
Impone il rispetto del termine decadenziale per la presentazione della richiesta di liquidazione del compenso del commissario; il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza.
Massime di principio
- Quando una sentenza di condanna dell’amministrazione è divenuta definitiva, è stata notificata e sono decorsi i termini dilatori previsti dalla legge per l’adempimento, l’interessato può agire in ottemperanza per ottenere l’esecuzione integrale del comando giudiziale.
- Nel giudizio di ottemperanza a una condanna pecuniaria, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere, nominare un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inottemperanza e porre a carico dell’amministrazione una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
- La penalità di mora può essere parametrata agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfacimento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- L’incarico di commissario ad acta quale ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né neutralizzato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- La richiesta di liquidazione del compenso del commissario ad acta deve essere presentata entro il termine decadenziale previsto dall’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, decorrente dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
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