Sentenza del 02/11/2022 n. 4811 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Registro - Società per azioni - Compravendita della totalità delle azioni - Cessione di azienda - Riqualificazione amministrativa - Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio aveva ritenuto che la cessione della totalità delle azioni dovesse essere qualificata come cessione di azienda ai fini dell'imposta di registro, con conseguente diversa determinazione del presupposto impositivo. Il ricorrente contestava tale riqualificazione, sostenendo che l'atto formale documentava una mera compravendita di azioni e che non vi erano elementi testuali nell'atto che giustificassero la qualificazione come cessione di azienda.
La decisione
Il giudice ha ritenuto inammissibile la riqualificazione dell'atto operata d'ufficio dall'Amministrazione: per la determinazione del presupposto impositivo rilevano i soli elementi desumibili dall'atto di cessione e non possono essere utilizzati elementi extra‑testuali o atti collegati per trasformare automaticamente una vendita di azioni in una cessione di azienda. Ne consegue l'annullamento (o il rigetto dell'accertamento) relativo alla riqualificazione e la conferma della natura di trasferimento di partecipazioni come risultante dall'atto.
Norme richiamate
d.P.R. 131/1986, art. 20
L'art. 20 è richiamato in relazione all'individuazione del presupposto d'imposta per l'imposta di registro; la Corte interpreta che, ai fini dell'applicazione di tale norma, occorre attenersi agli elementi testuali dell'atto e non a circostanze extracartolari per modificarne la natura fiscale.
Corte Cost. 158/2020
Richiamata come giurisprudenza di riferimento che limita la possibilità per l'Amministrazione di operare riqualificazioni fiscali fondate su elementi esterni all'atto e ribadisce il principio di tutela della prevedibilità dell'imposizione.
Corte Cost. 39/2021
Ulteriore richiamo giurisprudenziale che conferma i limiti all'uso di elementi extracartolari per cambiare la qualificazione giuridico‑fiscale degli atti formali.
Massime di principio
- La vendita della totalità delle azioni non equivale automaticamente, di per sé, a una cessione di azienda: la natura fiscale dipende dagli elementi contenuti nell'atto formale.
- Per determinare il presupposto dell'imposta di registro si devono considerare primariamente gli elementi testuali dell'atto; elementi extratestuali o atti collegati non possono essere usati per una riqualificazione automatica salvo che dall'atto non emergano indizi che giustifichino tale qualificazione.
- L'onere probatorio di dimostrare che si sia realizzata una cessione di azienda (con trasferimento complessivo di attività e organizzazione) grava sull'Amministrazione quando questa intenda riqualificare un atto di trasferimento di partecipazioni.
- In pratica, per evitare riqualificazioni, è importante che l'atto di trasferimento di azioni descriva chiaramente la natura dell'operazione e la mancanza di trasferimento diretto dell'organizzazione aziendale; se viceversa l'operazione comporta il trasferimento materiale dell'azienda, la riqualificazione può essere legittima se fondata su elementi testuali idonei.
- Le decisioni della Corte Costituzionale citate rafforzano il principio della certezza e prevedibilità del carico fiscale e limitano l'uso di prove extracartolari per cambiare la qualificazione fiscale degli atti.
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