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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35398/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza d'appello che la aveva riformata in parte confermando condanna per appropriazione indebita (art. 646 c.p.) per fatti successivi al 16/10/2011 e dichiarando estinti altri reati per remissione di querela o prescrizione. I motivi di ricorso denunciavano: 1) violazione di legge per mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e mancata acquisizione di due prove ritenute decisive per dimostrare l'insussistenza del reato; 2) mancata valutazione di dati contenuti su supporto informatico fornito da Banca Intesa e depositato dall'Agenzia delle Entrate (atto del 20/11/2018), ritenuto utile a dimostrare errori informatici; 3) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alle risultanze del supporto informatico e alla quantificazione delle somme e delle dichiarazioni delle persone offese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili le memorie e le richieste sottoscritte personalmente dalla ricorrente ai sensi dell'art. 613 c.p.p. Sul merito delle censure, la Corte ha motivato che: la rinnovazione dell'istruttoria in appello è istituto eccezionale e può essere disposta solo se assolutamente necessaria per decidere, non per confutare la tesi difensiva; la mancata perizia non è sindacabile in cassazione perché la perizia non costituisce prova decisiva ai sensi dell'art. 606 co.1 lett. d) c.p.p.; la Corte territoriale ha adeguatamente valutato il documento del 20/11/2018 e non ha rinvenuto elementi che dimostrassero l'errore informatico invocato dalla difesa; la valutazione di merito sui fatti e sulla credibilità delle parti non è riesaminabile in Cassazione salvo travisamento della prova o manifesta illogicità, che non sono state dimostrate. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata alle spese e al versamento di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 646 cod. pen. (appropriazione indebita)

    Norma sostanziale che disciplina il reato contestato alla ricorrente; la sentenza impugnata ha confermato la condanna per alcune fattispecie successive al 16/10/2011 e ha dichiarato estinti altri reati per remissione di querela o prescrizione

  • art. 613 cod. proc. pen.

    Le memorie e le richieste sottoscritte personalmente dall'imputato non sono ammissibili in Cassazione; pertanto le note inviate dalla ricorrente e sottoscritte di persona non sono state prese in considerazione

  • art. 603 co. 1 cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice dell'impugnazione il potere discrezionale di disporre la rinnovazione dell'istruttoria in appello solo quando l'integrazione sia indispensabile per decidere; la Corte ha ritenuto la rinnovazione non necessaria nel caso concreto

  • art. 606 co.1 lett. d) cod. proc. pen.

    Limita i motivi di ricorso per cassazione alle questioni previste dalla norma; la Corte ha richiamato che la mancata perizia non rientra nelle prove decisive sindacabili in questa sede

  • art. 495 co. 2 cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare il concetto di 'prove a discarico' decisive: la perizia è considerata mezzo neutro e non una prova di discarico decisiva per la cassazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna al pagamento di somme a titolo di ammenda per ricorsi infondati o con profili di colpa; la Corte ha irrogato euro 3.000 a carico della ricorrente

Massime di principio

  • Le memorie e le richieste sottoscritte personalmente dall'imputato sono inammissibili in Cassazione ai sensi dell'art. 613 c.p.p. e non possono essere valutate come elementi nuovi del ricorso
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale: il giudice d'appello può disporla solo se l'integrazione è assolutamente necessaria per decidere; non serve per verificare o confutare semplicemente la tesi difensiva
  • La mancata esecuzione di una perizia non costituisce di per sé motivo di cassazione basato sull'assenza di prova decisiva, poiché la perizia è mezzo 'neutro' e rimesso alla discrezionalità del giudice
  • La Corte di cassazione non riesamina il merito dei fatti e della valutazione della credibilità operata dai giudici di merito, salvo che emerga un travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione
  • Documenti acquisiti dopo la sentenza di primo grado possono essere valutati dalla Corte d'appello, ma per incidere sul decisum devono fornire chiara e inequivoca rilevanza probatoria rispetto alla tesi difensiva
  • Un ricorso infondato o manifestamente inammissibile può comportare la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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