Cassazione Penale, Sentenza n. 2763/2024 del 22/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli che confermava la custodia cautelare in carcere per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) e più delitti di cessione di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990). Due motivi principali: 1) vizio di motivazione e violazione di legge nella valutazione del materiale indiziario e nella configurabilità dell'associazione, con rilievo della carenza di elementi che dimostrassero la consapevolezza dell'esistenza dell'associazione, l'affectio societatis, la ripartizione dei ruoli e la datazione dell'ingresso nell'organizzazione; si sottolineava inoltre la brevità ed episodicità delle condotte e l'impossibilità logica di reati commessi durante un periodo in cui l'indagato sarebbe stato agli arresti domiciliari; 2) vizio nella valutazione dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, lamentando che il giudice non avrebbe motivato adeguatamente il pericolo di reiterazione alla luce del breve arco temporale dei fatti.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi. Sulla configurabilità dell'associazione, la Corte ha condiviso la valutazione del riesame secondo cui le indagini avevano evidenziato una struttura organizzata (locali per preparare dosi, ripartizione di ruoli, utilizzo di referenti e piazze di spaccio), nonché conversazioni e rapporti dell'indagato con esponenti di vertice dell'organizzazione che indicano il suo ruolo nel rifornimento, nella rendicontazione del denaro e nella conoscenza dei luoghi di occultamento della droga. La brevità del periodo di accertamento non esclude la sussistenza di un sistema collaudato. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto che la continuità dell'attività e l'inserimento nell'associazione dimostrino la professionalità criminale dell'indagato e la sussistenza del concreto e attuale pericolo di reiterazione, giustificando la misura custodiale massima; è richiamata la presunzione di adeguatezza prevista dall'art. 275 co. 3 cod. proc. pen. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare euro 3000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 9/10/1990, n. 309
associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope
La norma è stata applicata per contestare l'appartenenza all'associazione; la Corte ha ritenuto che conversazioni, ruolo nel rifornimento, rendicontazione e conoscenza di modalità/luoghi di occultamento siano indici idonei a dimostrare la partecipazione all'organizzazione
art. 73 d.P.R. 9/10/1990, n. 309
delitti di cessione di sostanze stupefacenti
La commissione di reati di spaccio costituisce indizio sintomatico della struttura associativa ma non prova automatica dell'associazione; qui è stata però valutata insieme ad altri elementi (conversazioni, ruoli, luoghi) per inferire l'appartenenza
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
presunzione di adeguatezza della massima misura custodiale in presenza di gravi indizi di colpevolezza (mediante richiamo all'art. 51, comma 3-bis)
Richiamata dalla Corte per sostenere che la misura cautelare massima è adeguata e che la difesa non ha fornito allegazioni specifiche per superare la presunzione
art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.
richiamata dall'art. 275 co. 3
Utilizzata nella catena di ragionamento sulla presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in presenza di gravi indizi relativi all'art. 74 d.P.R. 309/1990
art. 616 cod. proc. pen.
condanna al pagamento delle somme in favore della Cassa delle ammende
Norma applicata per la condanna alle spese e al versamento dovuto alla Cassa delle ammende a seguito della dichiarazione di inammissibilità
art. 23, comma 8, dl. 28/10/2020, n. 137 conv. in legge
disciplina della trattazione scritta del procedimento in Cassazione
Richiamato per la procedura di trattazione scritta adottata nel procedimento
art. 416-bis.1 cod. pen.
La contestazione dell'aggravante collegata alla criminalità organizzata è stata espressamente esclusa nelle imputazioni
Massime di principio
- La ripetizione di reati di cessione di stupefacenti è un indizio utile ma da sola non prova l'appartenenza a un'associazione: va valutata insieme a elementi strutturali (locali, ruoli, retribuzioni, rapporti con vertici).
- Conversazioni e rapporti diretti con referenti di vertice, il ruolo nel rifornimento e nella rendicontazione del denaro sono indici probatori rilevanti per dimostrare l'appartenenza all'organizzazione.
- La brevità temporale delle condotte non esclude la configurabilità dell'associazione se emerge un sistema operativo collaudato e una ripartizione di ruoli, anche in un arco di tempo limitato.
- La circostanza che alcuni fatti siano collocati in periodi in cui l'indagato sarebbe stato sottoposto a misure cautelari non elimina automaticamente la rilevanza degli elementi indiziari; la verifica della compatibilità cronologica attiene alla valutazione probatoria concreta.
- Per contrastare la custodia cautelare fondata su gravi indizi relativi ad art. 74 d.P.R. 309/1990 occorrono allegazioni e prove specifiche idonee a superare la presunzione di adeguatezza della misura (art. 275 co. 3 cod. proc. pen.), non solo argomentazioni generiche sulla brevità dei fatti.
- Nelle impugnazioni cautelari, l'omesso esame di deduzioni difensive manifestamente infondate non costituisce di per sé motivo di invalidità della decisione; la difesa deve produrre elementi concreti che mettano in crisi la valutazione dei giudici.
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