Sentenza n. 427/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di rimozione di un deposito incontrollato di rifiuti, con obblighi di messa in sicurezza, caratterizzazione, rimozione, smaltimento e conferimento
Esito
La controversia
La ricorrente principale ha impugnato l’ordinanza comunale adottata ai sensi dell’art. 192 d.lgs. 152/2006, deducendo: incompetenza relativa, perché l’atto sarebbe stato adottato dal Responsabile di Settore anziché dal Sindaco; violazione del contraddittorio e del giusto procedimento, per mancata comunicazione di avvio del procedimento; violazione degli artt. 7 ss. l. 241/1990 e dell’art. 192 d.lgs. 152/2006; difetto e carenza di istruttoria e di motivazione; violazione del principio di collaborazione e buona fede; violazione del principio eurounitario «chi inquina paga», dei principi di ragionevolezza e proporzionalità e dell’art. 3 l. 689/1981; travisamento dei fatti, falso supposto, contraddittorietà e illogicità manifesta. Il controinteressato ha proposto ricorso incidentale contro la medesima ordinanza, deducendo violazione del contraddittorio, violazione dell’art. 192 d.lgs. 152/2006 ed eccesso di potere per carenza di istruttoria. La società controinteressata ha chiesto di essere dichiarata estranea ai fatti, contestando l’assenza di accertamenti in contraddittorio e di prova della riconducibilità dei rifiuti alla propria attività. Nelle more del giudizio, il Comune ha annullato d’ufficio l’ordinanza impugnata per violazione del principio del contraddittorio e ha disposto la ripetizione dell’istruttoria.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sul ricorso principale, ritenendo che l’annullamento d’ufficio dell’ordinanza impugnata costituisse piena soddisfazione dell’interesse oppositivo della ricorrente e rendesse inutile la prosecuzione del giudizio. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della sua accessorietà processuale rispetto al ricorso principale e dell’eliminazione dell’atto impugnato. Il Collegio ha ritenuto irrilevante la prospettata sopravvivenza dell’interesse del ricorrente incidentale in vista della rinnovazione dell’istruttoria, poiché tale attività amministrativa non era ancora stata compiuta. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione immediata del giudizio in camera di consiglio quando il contraddittorio e l’istruttoria sono completi e le parti sono state avvisate della possibile decisione semplificata.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere [...] è caratterizzata dalla piena ed integrale soddisfazione delle pretese azionate da parte ricorrente
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, anche per effetto di successive determinazioni amministrative, il ricorrente consegue integralmente il bene della vita richiesto e viene meno oggettivamente la lite.
art. 192 d.lgs. 152/2006
È la base normativa dell’ordinanza di rimozione dei rifiuti impugnata; il testo richiama inoltre la violazione del contraddittorio nell’ambito del relativo procedimento.
artt. 7 ss. l. 241/1990
Sono richiamati in relazione all’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento e alla garanzia della partecipazione procedimentale.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
È richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra amministrazione e privati.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme all’art. 10 del Regolamento UE 2016/679, il fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando l’amministrazione annulla in autotutela l’atto impugnato e tale annullamento soddisfa integralmente l’interesse oppositivo del ricorrente, rendendo oggettivamente inutile la prosecuzione del giudizio.
- Il ricorso incidentale, quando è processualmente accessorio rispetto al ricorso principale, diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse se l’amministrazione annulla l’atto oggetto di entrambe le impugnazioni; la mera prospettazione di una futura rinnovazione dell’istruttoria non mantiene l’interesse attuale, trattandosi di attività amministrativa non ancora compiuta.
- La definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata è possibile in camera di consiglio quando il contraddittorio e l’istruttoria risultano completi, le parti sono state avvisate della possibile decisione e non intendono proporre ulteriori domande o deduzioni processuali.
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