Sentenza n. 1282/2026 - Catania, Sezione 1
per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della mancata ammissione alla prova orale - relativamente alla selezione pubblica, per titoli ed esami, indetta dall’Università degli Studi di Messina, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 10 unità di personale di cat. C, posizione economica C1, area biblioteche, con rapporto di lavoro subordinato in regime di tempo pieno, per le esigenze dell’Ateneo - conosciuta a seguito della pubblicazione dell’avviso prot. n. 58356 del 22.4.2025 riportante l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale; - della valutazione espressa nella prova scritta sulle tre risposte alle domande selezionate dalla Commissione esaminatrice; della valutazione dei titoli; - della composizione della Commissione esaminatrice nominata con determinazione del direttore generale prot. n. 110656 del 6.9.2023 e dei successivi provvedimenti di modifica della stessa; - della composizione della commissione esaminatrice che ha provveduto alla valutazione della prova scritta; - nonché, della prova orale svoltasi in assenza del ricorrente; - di tutti i verbali delle operazioni concorsuali, allo stato non conosciuti; - del decreto dirigenziale prot. n. 78744 del 30.5.2025 di approvazione degli atti delle operazioni concorsuali e, quindi, della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e delle rispettive dichiarazioni dei concorrenti idonei e dei vincitori; - degli atti di assunzione dei vincitori e di stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato, ove allo stato, nel frattempo, posti in essere, al momento, non conosciuti; nonché, di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenti; B) per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 2 ottobre 2025: - della mancata ammissione alla prova orale - relativamente alla selezione pubblica, per titoli ed esami, indetta dall’Università degli Studi di Messina, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 10 unità di personale di cat. C, posizione economica C1, area biblioteche, con rapporto di lavoro subordinato in regime di tempo pieno, per le esigenze dell’Ateneo - conosciuta a seguito della pubblicazione dell’avviso prot. n. 58356 del 22.4.2025 riportante l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale; - della valutazione espressa nella prova scritta sulle tre risposte alle domande selezionate dalla Commissione esaminatrice; - delle correzioni e valutazioni della prova scritta; - della valutazione dei titoli; - della composizione della Commissione esaminatrice nominata con determinazione del direttore generale prot. n. 110656 del 6.9.2023 e, quindi, dei successivi provvedimenti di modifica della stessa; - della composizione della commissione esaminatrice che ha provveduto alla determinazione dei criteri di correzione della prova scritta, dei criteri di valutazione dei titoli e dei criteri di valutazione della prova orale, nonché, di quella che ha provveduto alla predisposizione delle tracce della prova scritta e di quella che ha provveduto alla valutazione della prova scritta e, comunque, di quella/e che ha/hanno provveduto in merito all’adozione di tutti gli atti delle operazioni concorsuali; - della diversa composizione della Commissione per le operazioni svoltesi in assenza del ricorrente; - di tutti i verbali delle operazioni concorsuali; del decreto dirigenziale prot. n. 78744 del 30.5.2025 di approvazione degli atti delle operazioni concorsuali e, quindi, della graduatoria di merito degli idonei e di quella dei vincitori, non riportanti il nominativo del ricorrente, e delle rispettive dichiarazioni dei concorrenti idonei e dei vincitori; degli atti di assunzione dei vincitori e di stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato, ove allo stato, nel frattempo, posti in essere, allo stato, non conosciuti; nonché, di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ammissione alla prova orale, valutazione della prova scritta e dei titoli, atti della commissione, graduatoria e approvazione degli atti di una selezione pubblica per dieci posti di categoria C, area biblioteche
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, partecipante a una selezione pubblica dell’Università degli Studi di Messina, contestava la mancata ammissione alla prova orale conseguente al punteggio di 10,8/30 riportato nella prova scritta, nonché la graduatoria, la valutazione dei titoli, la composizione della commissione e gli ulteriori atti concorsuali. Deduceva: illegittimità e motivazione apparente dei giudizi sulle tre risposte scritte, poiché la commissione aveva utilizzato per tutte il medesimo giudizio sintetico di “gravissime insufficienze di forma, congruenza, correttezza”, attribuendo però punteggi numerici diversi; erroneità della valutazione, anche sulla base di elaborati simulati mediante strumenti di intelligenza artificiale; violazione del termine di 180 giorni per la conclusione della procedura e insufficienza del tempo dedicato alla correzione; errata valutazione dei titoli; carenza di competenza specifica e incompatibilità di un commissario perché titolare di una carica politica; violazione della parità di genere a seguito della sostituzione di una commissaria con un commissario; valutazione di alcuni elaborati da parte di un soggetto ritenuto estraneo alla commissione; incongruenze nelle date di correzione; disparità di trattamento e irragionevolezza delle valutazioni degli altri candidati, anche per il presunto carattere stereotipato o riproduttivo di alcuni elaborati.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha affermato che le valutazioni delle commissioni di concorso costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo in presenza di vizi esterni e macroscopici, quali manifesta illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, travisamento dei fatti, superficialità o disparità immediatamente rilevabile, senza che il giudice possa sostituire la propria valutazione a quella della commissione. Il medesimo giudizio sintetico riferito alle tre risposte non è stato ritenuto contraddittorio rispetto ai diversi punteggi numerici, poiché questi ultimi consentivano una graduazione più analitica all’interno dello stesso standard valutativo e lo scarto era contenuto. Le valutazioni alternative risultanti da perizie, pareri o strumenti di intelligenza artificiale non possono sostituire il giudizio tecnico della commissione, in assenza di un macroscopico errore logico. Il termine di 180 giorni previsto dall’art. 11 del d.P.R. n. 487/1994 è stato qualificato come ordinatorio e la sua inosservanza non determina l’illegittimità della procedura; neppure è sindacabile, in assenza di un parametro normativo concreto, il tempo impiegato per correggere gli elaborati. È stata respinta l’istanza istruttoria volta ad acquisire le tempistiche delle singole correzioni. La censura sui titoli è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse, poiché anche il maggior punteggio richiesto non avrebbe consentito di superare la prova scritta. La commissione è stata ritenuta complessivamente competente, essendo sufficiente che i suoi componenti siano esperti in discipline non estranee alle materie concorsuali. La titolarità di una carica politica non è stata ritenuta viziante in assenza di elementi concreti, univoci e concordanti circa un’influenza indebita sulla procedura. La violazione della parità di genere non è stata ritenuta autonomamente lesiva dell’interesse del candidato in assenza di elementi di discriminazione. È stata inoltre esclusa l’estraneità del soggetto che aveva partecipato alle correzioni, poiché le sottocommissioni avevano operato congiuntamente. Le dedotte incongruenze nelle date, le contestazioni sulle valutazioni degli altri candidati e il confronto con elaborati generati dall’intelligenza artificiale sono state ritenuti infondati e, in parte, privi di interesse, non essendo idonei a procurare al ricorrente il bene della vita richiesto, ossia l’ammissione alla prova orale. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 487/1994
le procedure concorsuali si concludono di norma entro 180 giorni dalla data di conclusione delle prove scritte
Il termine ha carattere ordinatorio e funzione prevalentemente organizzativa; la sua inosservanza non determina l’illegittimità o l’annullamento della procedura, potendo eventualmente rilevare in sede risarcitoria per danno da ritardo.
art. 35, comma 3, lettera e), d.lgs. 165/2001
esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali
Le incompatibilità dei commissari non operano in modo meramente formalistico; occorrono elementi concreti, univoci e concordanti idonei a dimostrare che la situazione abbia inciso sul giudizio della commissione o favorito candidati determinati.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione delle valutazioni concorsuali non è illegittima per il solo uso di giudizi sintetici, quando questi siano coerenti con i criteri predeterminati e consentano, nel complesso, di comprendere la valutazione effettuata.
art. 49 c.p.a.
Il giudice può disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati individuati quali destinatari degli effetti potenzialmente pregiudizievoli dell’accoglimento del ricorso.
art. 55, comma 10, c.p.a.
La causa cautelare può essere definita mediante fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del merito.
Massime di principio
- Le valutazioni delle commissioni esaminatrici sulle prove concorsuali costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo per vizi macroscopici, immediatamente rilevabili dagli atti, quali manifesta illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, travisamento dei fatti, superficialità, incompletezza o manifesta disparità; il giudice non può sostituire alla valutazione della commissione una propria rivalutazione dell’elaborato.
- L’utilizzo del medesimo giudizio descrittivo per più risposte non determina di per sé contraddittorietà quando i criteri predeterminati consentano una graduazione numerica più analitica all’interno dello stesso livello valutativo e le differenze di punteggio siano coerenti con tale graduazione.
- Per contestare una valutazione concorsuale non è sufficiente contrapporre il giudizio di una perizia, di un parere pro veritate o di uno strumento di intelligenza artificiale: tali valutazioni alternative non possono sostituire il giudizio della commissione, salvo che evidenzino un macroscopico errore logico o fattuale direttamente riscontrabile.
- Il termine previsto per la conclusione della procedura concorsuale dall’art. 11 del d.P.R. n. 487/1994 ha natura ordinatoria; il suo superamento non invalida gli atti della procedura, potendo eventualmente assumere rilievo sul piano del danno da ritardo.
- In assenza di una predeterminazione normativa o regolamentare dei tempi di correzione, la durata delle operazioni valutative non è autonomamente sindacabile e non dimostra, da sola, superficialità o carenza di istruttoria della commissione.
- La contestazione della valutazione dei titoli è priva di interesse quando, anche in caso di riconoscimento del maggior punteggio richiesto, il candidato non potrebbe comunque superare la prova scritta e conseguire l’ammissione alla prova orale.
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