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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32900/2022 del 08/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società contribuente)

La controversia

La società impugnava in cassazione la sentenza della CTR Piemonte che aveva confermato il rigetto dei suoi ricorsi contro plurimi avvisi di accertamento per IRES, IVA e IRAP relativi agli anni 2006, 2007 e 2008. Gli accertamenti recuperavano a tassazione costi ritenuti relativi a fatture passive per operazioni oggettivamente inesistenti e altri costi giudicati indeducibili o indetraibili perché non documentati o non inerenti. La vicenda concreta riguardava, secondo i giudici di merito, un presunto meccanismo fraudolento su macchinari industriali, in particolare presse, già di proprietà della contribuente o comunque non realmente ceduti, ma formalmente acquistati tramite venditori fittizi, società di leasing o intermediari, con utilizzo di cambiali. Con sedici motivi la ricorrente deduceva, tra l’altro: motivazione apparente o omessa pronuncia; illegittimità degli avvisi per difetto di allegazione integrale del pvc; errata ripartizione dell’onere della prova sull’inesistenza delle operazioni; omesso esame di fatti decisivi; violazione delle regole IVA su cessioni intracomunitarie; violazione del principio di non contestazione; indebita ripresa di interessi passivi; indeducibilità di spese di viaggio, trasferte e refitting; indetraibilità dell’IVA su buoni pasto; erronea detrazione IVA per energia elettrica fatturata con aliquota superiore; e mancanza di base normativa per i pretesi obblighi contabili relativi ai cespiti.

La decisione

La Corte ha accolto solo il sesto e il dodicesimo motivo, ritenendo fondati rispettivamente il vizio di omessa pronuncia sulla censura relativa all’IVA su due presse asseritamente cedute intracomunitariamente e l’erroneità della CTR nel negare la detrazione IVA sui buoni pasto acquistati per i dipendenti. Tutti gli altri motivi sono stati respinti o dichiarati inammissibili: in particolare, la Corte ha escluso motivazione apparente, ha ritenuto sufficiente la motivazione per relationem degli avvisi, ha qualificato come inammissibili i motivi che miravano a una rivalutazione del merito o cadevano sotto la regola della doppia conforme, e ha confermato le riprese su altri costi e sull’IVA indebitamente detratta per energia elettrica. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente ai capi investiti dai motivi accolti e la causa rinviata per il nuovo esame su tali punti, con regolazione delle spese rimessa al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 36, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    La nullità per motivazione mancante o apparente ricorre solo nei casi estremi di assenza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa; non basta il semplice difetto di sufficienza.

  • art. 42, comma 3, d.P.R. n. 600/1973

    L'avviso è legittimo se consente al contribuente di conoscere le ragioni della pretesa, anche mediante richiamo al pvc e agli atti presupposti conosciuti o conoscibili dal destinatario.

  • art. 56, comma 5, d.P.R. n. 633/1972

    Vale il medesimo criterio di sufficienza motivazionale per relationem dell'atto impositivo IVA.

  • artt. 1, 7 e 10 l. n. 212/2000

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno della necessità di piena intelligibilità e allegazione degli atti, ma la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione degli avvisi.

  • art. 112 c.p.c.

    La sentenza è nulla solo se omette di pronunciare su una domanda o eccezione ritualmente introdotta; nel caso dei buoni pasto e della cessione intracomunitaria di due presse, il vizio è stato riconosciuto solo per il secondo punto.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha ribadito che le censure che mirano a rimettere in discussione l'apprezzamento delle prove e dei fatti non sono ammissibili in cassazione sotto la veste della violazione dell'onere probatorio.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    Invocato per contestare la ricostruzione presuntiva dei maggiori imponibili; la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo perché diretto a una diversa ricostruzione del merito.

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato per le riprese IVA, ma le censure sul punto sono state in larga parte qualificate come meramente di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione non opera quando l'Ufficio ha comunque contestato in radice la diversa ricostruzione fattuale proposta dal contribuente.

  • art. 95, comma 3, t.u.i.r.

    La deducibilità delle spese di vitto e alloggio per trasferte è ammessa entro i limiti previsti; la Corte ha reputato infondata la censura in assenza di riscontri documentali contrari all'accertamento di merito.

  • art. 19, d.P.R. n. 633/1972

    Il diritto alla detrazione IVA presuppone un'operazione effettivamente assoggettabile all'imposta nella misura dovuta; non è ammessa la detrazione dell'imposta indebitamente applicata per errore di aliquota.

  • art. 19-bis1, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 633/1972

    "salvo che formino oggetto dell'attività propria dell'impresa, non è ammessa in detrazione l'imposta relativa a ... somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione ... delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali"

    La norma non esclude la detraibilità dell'IVA per i buoni pasto acquistati dal datore di lavoro per i dipendenti, poiché tali strumenti attengono a servizi sostitutivi di mensa aziendale.

  • art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972

    La censura verteva sulla non imponibilità di una cessione intracomunitaria di presse; la CTR non si era pronunciata e la Corte ha ravvisato omessa pronuncia.

  • art. 2002 c.c.

    Richiamato per qualificare i buoni pasto come documenti di legittimazione che attribuiscono il diritto al servizio sostitutivo di mensa.

  • art. 109, comma 5, t.u.i.r.

    Invocato per sostenere l'estraneità degli interessi passivi al sindacato di inerenza; la censura è stata comunque dichiarata inammissibile perché non coerente con la ratio della decisione impugnata.

  • art. 2214 c.c.

    Richiamato per i libri contabili relativi ai beni strumentali, ma la censura è stata reputata inammissibile perché sollecitava un riesame del materiale documentale.

  • art. 2421 c.c.

    Richiamato in tema di libri sociali; non ha condotto all'accoglimento della censura sui cespiti.

  • art. 16 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dalla ricorrente per i registri contabili, senza incidere sull'esito.

  • art. 65 d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato per la tenuta dei cespiti, ma la censura è stata ritenuta di merito.

  • art. 2 d.P.R. n. 695/1996

    Richiamato sui registri contabili, ma non decisivo nel giudizio.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica diverse ragioni di fatto tra le due decisioni di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ha applicato i limiti del sindacato di legittimità, distinguendo tra violazione di legge, omessa pronuncia e inammissibile rivalutazione del merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la denuncia di motivazione apparente è ammissibile solo in presenza di una reale anomalia motivazionale che si traduca in mancanza assoluta, motivazione meramente apparente, contrasto irriducibile o motivazione incomprensibile; non è sufficiente criticare la completezza o la persuasività della motivazione.
  • In materia tributaria l'onere motivazionale dell'avviso è soddisfatto quando il contribuente è posto in grado di comprendere la pretesa anche tramite motivazione per relationem al pvc e ad atti richiamati, purché conosciuti o conoscibili dal destinatario.
  • Le censure che, sotto la veste della violazione di legge, mirano a ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti di causa sono inammissibili in cassazione.
  • Nel regime della doppia conforme il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non si dimostra che le due decisioni di merito si fondano su differenti ragioni di fatto.
  • Sussiste omessa pronuncia solo quando il giudice non si pronunci su una domanda o eccezione ritualmente devoluta; non vi è vizio se la sentenza affronta il tema, anche sinteticamente, nella motivazione.
  • Il diritto alla detrazione IVA presuppone un'operazione effettivamente imponibile e l'imposta dovuta nella misura corretta; se l'IVA è stata applicata per errore in misura eccedente, la detrazione non spetta per la parte non dovuta.
  • I buoni pasto acquistati dal datore di lavoro per i dipendenti non sono assimilabili, ai fini dell'art. 19-bis1, lett. e), d.P.R. n. 633/1972, a una somministrazione di alimenti e bevande che escluda la detrazione, quando si inseriscono in un servizio sostitutivo di mensa aziendale.
  • Il principio di non contestazione non opera quando la controparte abbia contestato in radice la ricostruzione fattuale del contribuente, anche se non abbia replicato puntualmente a ogni singolo dettaglio.
  • In cassazione è sindacabile l'erronea applicazione del diritto, ma non la ricostruzione documentale del fatto storico quando il giudice di merito abbia già esaminato e valutato le prove.
  • La deducibilità o la detraibilità di costi di viaggio, trasferte, refitting e altri esborsi può essere negata quando il giudice di merito accerti, con valutazione non censurabile se adeguatamente motivata, la mancanza di riscontro documentale o di prova della loro effettività.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImposte sul valore aggiunto
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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