Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 10688/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento: - del provvedimento del Ministero della Difesa – Direzione generale per il personale militare prot. n. -OMISSIS- del 3 gennaio 2023, con il quale il ricorrente è stato prosciolto dalla ferma prefissata di un anno e collocato in congedo illimitato a decorrere dal 14 novembre 2022, ed è stato inoltre decretato che “per le motivazioni sopraindicate, la domanda di rafferma di cui alle premesse non potrà essere presa in considerazione”; - della nota della Scuola di fanteria – Reparto Comando “M.O. Mattei” – Compagnia supporto generale del 16 novembre 2022, recante la comunicazione di avvio del procedimento di proscioglimento dalla ferma contratta, ai sensi dell’articolo 957, comma 1, cod. ord. mil.; - del certificato medico n. -OMISSIS-, rilasciato dal Policlinico Militare di Roma - Dipartimento di Medicina – U.O.C. di patologia clinica; - del verbale di visita medica n. -OMISSIS- dell’infermeria della Scuola di fanteria; - del verbale di visita medica n. -OMISSIS- dell’infermeria della Scuola di fanteria; - del referto del Centro di ricerche di laboratorio e tossicologia forense del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell’interno del 18 novembre 2022; nonché, “ove necessario e per quanto di interesse”: - della nota della Scuola di fanteria – Reparto Comando “M.O. Mattei” – Compagnia supporto generale prot. n. SNP Cp. C.S.G. 3.2.1.1, del 17.11.2022, recante l’avviso di avvio del procedimento disciplinare di corpo, per l’eventuale irrogazione di una sanzione diversa dalla consegna di rigore; - della direttiva sullo stato giuridico dei volontari in ferma prefissata n. -OMISSIS- del 4 agosto 2015, richiamata dal provvedimento di proscioglimento dalla ferma prefissata del 5.1.2023; - di ogni altro presupposto, connesso o consequenziale.

Giustizia amministrativa202303960

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di proscioglimento dalla ferma prefissata di un anno per positività agli accertamenti diagnostici relativi all'uso di cannabinoidi, con mancata considerazione della domanda di rafferma

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero della Difesa lo ha prosciolto dalla ferma prefissata di un anno, ai sensi degli artt. 956, comma 1, lett. b), e 957, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 66/2010, dopo che un primo test diagnostico e una successiva analisi di conferma avevano evidenziato la presenza di cannabinoidi. Ha dedotto: l'inattendibilità o la possibile falsa positività degli esami, asseritamente dovuta all'esposizione a fumo passivo, all'assunzione di ibuprofene, ketoprofene e olio di CBD, nonché alla collocazione del valore rilevato in prossimità della soglia di negatività; il difetto di istruttoria e la lesione del diritto di difesa per il mancato svolgimento del test di revisione sul campione; l'assenza di un consumo saltuario od occasionale, poiché si sarebbe trattato di un unico episodio a fronte di precedenti controlli negativi; la violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e gradualità sanzionatoria da parte della direttiva sullo stato giuridico dei volontari in ferma prefissata; l'illegittimità costituzionale dell'art. 957, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 66/2010, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., anche in relazione alla diversa disciplina dell'uso di sostanze alcoliche; e l'illegittimità derivata del diniego di considerazione della domanda di rafferma.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, trattando congiuntamente le censure per la loro connessione. Ha ritenuto non comprovate le allegazioni sulla falsa positività: il ricorrente non ha dimostrato che l'esposizione al fumo passivo fosse avvenuta con modalità e intensità idonee a determinare il superamento della soglia dopo diverse ore; inoltre, le dichiarazioni sull'assunzione di farmaci non erano univoche, poiché erano stati indicati sia ibuprofene sia ketoprofene. La positività era stata riscontrata sia nel primo test sia nell'analisi di secondo livello, sicché il mancato ulteriore test di revisione non incideva sull'attendibilità complessiva degli accertamenti. Accertata la positività, l'Amministrazione doveva applicare l'art. 957, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 66/2010 e disporre il proscioglimento. Richiamando la giurisprudenza consolidata, il giudice ha affermato che anche un singolo episodio di assunzione di sostanze stupefacenti legittima il proscioglimento del militare risultato positivo. Ha escluso dubbi di costituzionalità della disposizione, ritenendo non irragionevole né sproporzionata la misura e non comparabile la disciplina dell'uso di stupefacenti con quella dell'uso o abuso di sostanze alcoliche. È stata respinta anche la censura derivata relativa alla mancata considerazione della domanda di rafferma. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 956, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 66/2010

    Richiamato quale fondamento, insieme all'art. 957, del proscioglimento dalla ferma prefissata per l'esito degli accertamenti diagnostici.

  • art. 957, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 66/2010

    il proscioglimento dalla ferma è disposto [...] per esito positivo degli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico

    La disposizione è stata interpretata nel senso che anche l'accertamento di un singolo episodio di assunzione di sostanze stupefacenti, comprovato dalla positività del test diagnostico, legittima il proscioglimento dalla ferma.

  • art. 923, comma 1, lettere i), l) e m), d.lgs. n. 66/2010

    Richiamato dal testo dell'art. 957, comma 1, quale rinvio alle cause di proscioglimento previste per il personale in servizio permanente.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dal ricorrente in relazione ai principi di uguaglianza, parità di trattamento, ragionevolezza e proporzionalità; il TAR ha escluso il contrasto costituzionale della disciplina applicata.

  • art. 97 Cost.

    Invocato in relazione al buon andamento e all'imparzialità della pubblica amministrazione; il TAR non ha ravvisato una violazione derivante dall'applicazione dell'art. 957, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 66/2010.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente con riferimento alla lesione del diritto di difesa per il mancato test di revisione; la censura è stata respinta alla luce della duplice positività accertata.

  • art. 13 del Regolamento per l'applicazione delle procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in militari addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi presso il Ministero della Difesa

    Invocato per sostenere il diritto al test di revisione; il TAR ha ritenuto non decisivo il mancato espletamento, essendo la positività già stata riscontrata e confermata mediante due esami.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione allo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato da remoto.

Massime di principio

  • Ai sensi dell'art. 957, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 66/2010, l'accertamento anche di un singolo episodio di assunzione di sostanze stupefacenti rende legittimo il proscioglimento dalla ferma del militare risultato positivo agli accertamenti diagnostici; non è necessario dimostrare una condotta abituale o reiterata.
  • Le contestazioni sulla possibile falsa positività non sono sufficienti a superare la presunzione di attendibilità degli accertamenti diagnostici quando non siano supportate da elementi concreti e quando la positività sia stata riscontrata sia nel test iniziale sia nell'analisi di conferma.
  • Il mancato svolgimento di un ulteriore test di revisione non determina, di per sé, l'illegittimità del proscioglimento quando la positività sia stata già accertata e confermata attraverso due distinti esami e non siano stati forniti elementi idonei a inficiarne l'attendibilità.
  • La disciplina che collega il proscioglimento dalla ferma all'accertamento, anche isolato, dell'uso di sostanze stupefacenti non è stata ritenuta manifestamente irragionevole o sproporzionata né costituzionalmente illegittima per il diverso trattamento dell'uso o abuso di sostanze alcoliche, fattispecie non sovrapponibile.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamento
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaQuestione di legittimità costituzionaleDifetto di istruttoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.