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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38216/2021 del 03/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da una polizza contro il rischio di incendio stipulata per un immobile di proprietà dell'assicurata. Dopo un incendio verificatosi il 17 dicembre 2007, la contraente chiese l'indennizzo deducendo l'inadempimento dell'assicuratore. La compagnia resistette sostenendo che il premio non era stato pagato tempestivamente: la scadenza era fissata al 29 novembre 2007, il pagamento era avvenuto solo il 10 gennaio 2008 e, pertanto, al momento del sinistro era già spirato il termine di grazia di 15 giorni previsto dall'art. 1901, comma 2, c.c., con sospensione della garanzia. In cassazione la ricorrente dedusse: 1) violazione degli artt. 1322 e ss. e 1362 c.c., sostenendo che una clausola contrattuale faceva decorrere gli effetti del contratto dal pagamento del premio e che, quindi, il termine annuale di pagamento andava calcolato da tale data, con conseguente operatività della copertura al momento del sinistro; 2) in via ulteriore, che il contratto si sarebbe perfezionato solo con la consegna della polizza, mai avvenuta; 3) che l'incasso senza riserve del premio tardivo da parte dell'assicuratore avrebbe comportato rinuncia tacita a far valere la sospensione della garanzia ex art. 1901 c.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile nel dispositivo, ma ha esaminato nel merito i motivi, ritenendoli comunque infondati. Ha affermato che il sinistro non era indennizzabile perché avvenuto dopo lo spirare del termine di cui all'art. 1901 c.c. e che l'accettazione senza riserve del pagamento tardivo del premio non vale, di per sé, come rinuncia dell'assicuratore alla sospensione della garanzia. Ha inoltre rilevato che la questione della mancata consegna della polizza era inammissibile perché non risultava ritualmente introdotta nei gradi di merito e che, in ogni caso, la forma scritta del contratto di assicurazione è richiesta solo ad probationem. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con condanna al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro del motivo di ricorso per denunciare la violazione di legge.

  • artt. 1322 e ss. c.c.

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere una diversa qualificazione della clausola contrattuale relativa alla decorrenza degli effetti della polizza.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato quale regola ermeneutica asseritamente violata nell'interpretazione del contratto di assicurazione.

  • art. 1899 c.c.

    Richiamato dalla Corte per affermare che l'efficacia del contratto di assicurazione è subordinata al pagamento del premio.

  • art. 1901 c.c.

    Norma centrale: il mancato pagamento del premio comporta sospensione dell'efficacia del contratto; il pagamento tardivo non sana il sinistro già verificatosi nel periodo di sospensione e l'accettazione del premio non implica automaticamente rinuncia alla sospensione.

  • art. 1460 c.c.

    La Corte esclude che la disciplina dell'art. 1901 c.c. sia sovrapponibile all'eccezione di inadempimento e al relativo controllo di buona fede.

  • art. 1374 c.c.

    Richiamato per affermare che l'esonero dell'assicuratore dall'obbligo indennitario, in caso di mancato pagamento del premio, deriva come effetto naturale del contratto.

  • art. 3 cod. ass.

    Richiamato per sottolineare il dovere di sana e prudente gestione e il collegamento con l'equilibrio tecnico-economico dell'attività assicurativa.

  • art. 1321 c.c.

    Richiamato per escludere che la consegna della polizza sia requisito di efficacia del contratto.

  • art. 1882 c.c.

    Richiamato per affermare che il contratto di assicurazione non richiede la consegna della polizza ai fini della produzione degli effetti.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Usato per dichiarare inammissibile la censura sulla mancata consegna della polizza per difetto di specifica allegazione sul punto nei gradi di merito.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    Richiamato per la regolazione delle spese di lite in base alla soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel contratto di assicurazione il mancato pagamento del premio comporta la sospensione legale dell'efficacia della garanzia dopo il decorso del termine di grazia previsto dall'art. 1901 c.c.; se il sinistro si verifica in quel periodo, l'indennizzo non è dovuto.
  • L'accettazione, da parte dell'assicuratore, di un pagamento tardivo del premio non integra automaticamente rinuncia alla sospensione della copertura: la rinuncia deve risultare espressa oppure da comportamenti inequivoci.
  • La disciplina dell'art. 1901 c.c. non è sovrapponibile all'exceptio inadimpleti contractus dell'art. 1460 c.c., perché nel rapporto assicurativo opera una logica tecnico-economica peculiare, legata alla costituzione delle riserve sinistri e al principio di comunione dei rischi.
  • La clausola contrattuale che riproduce o specifica la disciplina legale sulla decorrenza dell'assicurazione non può essere interpretata come se introducesse, da sola, un momento di conclusione del contratto, se il testo non lo prevede chiaramente.
  • La mancata consegna della polizza non impedisce, di per sé, la produzione degli effetti del contratto di assicurazione, essendo la forma scritta richiesta solo ad probationem.
  • In cassazione, una questione non trattata nei gradi di merito non può essere introdotta per la prima volta, e il ricorrente deve rispettare l'onere di specifica indicazione degli atti processuali rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoFideiussioneImpugnazioni
RamiAssicurazioniContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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