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Sentenza

Sentenza n. 1346/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento a) del provvedimento prot. 243492 del 19 Dicembre 2023 notificato in pari data con il quale il MIMIT ha disposto: “1. di revocare i contributi ex articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 per le annualità 2012 – 2013 – 2014 - 2015 concessi alla società JULIE ITALIA S.R.L. per il marchio/palinsesto “Julie Italia” – Regione Campania, assegnati alla medesima società in esito al bando per l’attribuzione dei contributi per l’annualità 2012 – 2013 – 2014 - 2015 alle emittenti televisive locali a carattere commerciale per complessivi € 1.599.552,49 (€ 472.320,28 contributo 2012 + € 444.164,73 contributo 2013 + € 321.807,47 contributo 2014 +€ 361.260,01 contributo 2015); 2. di dover attivare la procedura di recupero degli importi percepiti dalla medesima società JULIE ITALIA S.R.L. pari a complessivi € 1.605.742,68 (€ 472.320,28 contributo 2012 + € 444.164,72 contributo 2013 + € 105.591,01 contributo 2014 Piano gestionale 1 + € 222.406,66 contributo 2014 Piano Gestionale 5 + € 192.518,65 contributo 2015 Piano Gestionale 1 + € 168.741,36 contributo 2015 Piano Gestionale 6); 3. di poter procedere alla compensazione parziale, in via cautelativa a tutela dell’Erario dello Stato, dell’importo complessivo da restituire pari a € 1.605.742,68 con l’indennizzo ex articolo 1, comma 1039, lettera b) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, D.M. del 27- 11-2020 e D.D. del 23-11-2021 e 16-12-2021, assegnato alla Julie Italia S.R.L. per un importo pari a € 423.665,47, di cui € 394.392,39 quale importo ridotto a seguito di compensazione di cui al punto n. 3 del dispositivo della determina di conclusione del procedimento di revoca dei contributi ex D.P.R. n. 146/2017 annualità 2016 e 2017 ed € 29.273,08 di cui all’Allegato del Decreto Direttoriale protocollo Mimit n. 224159 del 20- 11-2023; 4. di procedere al recupero dell’importo residuale di € 1.182.077,21…”; b) di ogni altro atto allo stesso preordinato, presupposto e o conseguente.

Giustizia amministrativa202402522

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento di revoca dei contributi per le annualità 2012-2015, attivazione del recupero delle somme, compensazione parziale con un indennizzo spettante alla società fallita e recupero dell'importo residuo

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (curatela fallimentare)

Prevale il privato

La controversia

La curatela fallimentare ha dedotto, in primo luogo, l'illegittimità della revoca dei contributi, sostenendo che l'accertamento penale sulle dichiarazioni mendaci non fosse ancora passato in giudicato e che mancassero quindi i presupposti previsti dalla disciplina speciale e dall'art. 21-nonies l. 241/1990. In secondo luogo, ha contestato il recupero, in particolare per l'annualità 2015, assumendo che i relativi contributi non fossero mai stati erogati. Ha inoltre dedotto l'illegittimità della compensazione tra il credito restitutorio del Ministero e il credito della procedura fallimentare relativo all'indennizzo per la dismissione della frequenza, per violazione dell'art. 56 della legge fallimentare, nonché la violazione dell'art. 21-quater l. 241/1990 per la sospensione cautelativa dell'erogazione dell'indennizzo in assenza di gravi motivi esplicitati. Infine, ha lamentato la violazione degli artt. 3 e 10-bis l. 241/1990, poiché il Ministero non avrebbe puntualmente confutato le osservazioni presentate in sede procedimentale.

La decisione

Il ricorso è stato accolto parzialmente. Il primo motivo è stato respinto: la revoca dei contributi per dichiarazioni mendaci è disciplinata dall'art. 8 del D.M. n. 292/2004 e dall'art. 8 del d.P.R. n. 146/2017 e costituisce un atto vincolato quando emerga, anche mediante accertamento amministrativo, la non veridicità delle dichiarazioni rese per ottenere il beneficio. Non è necessario attendere il passaggio in giudicato della pronuncia penale, né ricorrono i presupposti dell'annullamento d'ufficio ex art. 21-nonies l. 241/1990. È stato accolto il motivo relativo alla compensazione fallimentare: l'art. 56 della legge fallimentare richiede che il fatto genetico di entrambi i crediti contrapposti sia anteriore alla dichiarazione di fallimento e che essi scaturiscano da rapporti direttamente intercorsi con il fallito. Il credito restitutorio del Ministero derivava dai contributi erogati anteriormente al fallimento, mentre il credito della curatela per l'indennizzo è sorto soltanto con i decreti ministeriali del 23 novembre e 16 dicembre 2021, successivi alla dichiarazione di fallimento. La compensazione non era quindi applicabile e il provvedimento è stato annullato in parte qua. È stata dichiarata irricevibile la censura relativa alla sospensione dell'erogazione dell'indennizzo, perché avrebbe dovuto essere proposta contro il distinto provvedimento che l'aveva disposta. È stato respinto il motivo relativo all'art. 10-bis l. 241/1990, poiché l'amministrazione deve esaminare le osservazioni del privato e valutarne l'idoneità a superare le ragioni ostative, ma non è tenuta a replicare analiticamente a ciascuna di esse. Le spese sono state compensate per la peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 45, comma 3, l. 23 dicembre 1998, n. 448

    Costituisce la base normativa dei contributi concessi alle emittenti televisive locali interessate dal giudizio.

  • art. 8, comma 1, D.M. n. 292/2004

    Qualora risulti che la concessione del contributo è stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali contenute nella domanda ad essa allegata ovvero non è stato rispettato quanto previsto dall’articolo 3 […] il contributo è revocato, previa contestazione, in esito ad un procedimento in contraddittorio.

    La revoca è doverosa quando emerga la non veridicità delle dichiarazioni o il mancato rispetto dei requisiti, senza necessità di un previo giudicato penale.

  • art. 8 d.P.R. n. 146/2017

    Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo del Ministero emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni di cui al comma 2 dell'articolo 5 rese dai soggetti beneficiari, ovvero quando venga accertata la mancanza dei requisiti di cui all'articolo 4 per la concessione del contributo, questo è revocato.

    La revoca può fondarsi sul solo accertamento amministrativo della non veridicità delle dichiarazioni o della mancanza dei requisiti; l'accertamento penale rileva autonomamente ai sensi dell'art. 76 d.P.R. n. 445/2000, ma non è condizione necessaria della revoca amministrativa.

  • artt. 71 e 75 d.P.R. n. 445/2000

    Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

    La decadenza dai benefici consegue alla non veridicità accertata in sede amministrativa, indipendentemente dal passaggio in giudicato di una pronuncia penale.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Non si applica alla revoca speciale e vincolata del contributo per dichiarazioni mendaci, che non costituisce esercizio di annullamento d'ufficio.

  • art. 56 legge fallimentare

    I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento. Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell’anno anteriore.

    La compensazione fallimentare presuppone, secondo la decisione, l'anteriorità del fatto genetico di entrambi i crediti rispetto al fallimento e la loro derivazione da rapporti direttamente intercorsi con il fallito.

  • art. 21-quater l. 241/1990

    La censura sulla sospensione cautelativa dell'indennizzo non è stata esaminata nel merito perché tardivamente proposta contro un atto distinto non impugnato.

  • artt. 3 e 10-bis l. 241/1990

    L'amministrazione deve esaminare le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto e valutarne l'idoneità a superare le ragioni ostative, ma non deve replicare puntualmente a ogni argomento del privato.

  • art. 1, comma 1039, lett. b), l. 27 dicembre 2017, n. 205

    Costituisce la base normativa dell'indennizzo spettante per la dismissione della frequenza, il cui credito è sorto con il provvedimento amministrativo di accertamento e quantificazione.

Massime di principio

  • La revoca di un contributo pubblico prevista dalla disciplina speciale per la non veridicità delle dichiarazioni rese dal beneficiario è un provvedimento vincolato e può essere adottata sulla base del solo accertamento amministrativo della falsità o non veridicità, senza necessità che l'eventuale procedimento penale si sia concluso con sentenza irrevocabile.
  • La decadenza dai benefici derivanti da una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 71 e 75 d.P.R. n. 445/2000, opera indipendentemente dall'accertamento definitivo della responsabilità penale del dichiarante.
  • La compensazione fallimentare richiede che il fatto genetico di entrambi i crediti contrapposti sia anteriore alla dichiarazione di fallimento e che entrambi derivino da rapporti direttamente intercorsi con il fallito; non è quindi compensabile un credito della procedura concorsuale sorto, per effetto di un successivo provvedimento amministrativo di riconoscimento e quantificazione, dopo la dichiarazione di fallimento con un credito restitutorio dell'amministrazione verso la società fallita.
  • Il momento genetico di un credito indennitario vantato nei confronti della pubblica amministrazione coincide con il provvedimento amministrativo che, all'esito dell'istruttoria, ne accerta e quantifica la spettanza, non con il mero fatto storico che costituisce il presupposto per il riconoscimento dell'indennizzo.
  • In sede di preavviso di rigetto, l'amministrazione deve esaminare le osservazioni del privato e dar conto della loro idoneità o inidoneità a superare le ragioni ostative, ma non è tenuta a confutare analiticamente ogni singola deduzione.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleAutotutela decisoriaOnere della prova e principio dispositivo

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