Sentenza del 02/03/2020 n. 657 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Riscossione - iscrizione ipotecaria - comunicazione preventiva al proprietario - è necessaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto obbligatoria la comunicazione preventiva al proprietario con l'avviso del termine di 30 giorni e ha accolto il ricorso. L'iscrizione ipotecaria effettuata senza la preventiva comunicazione è stata dichiarata illegittima e annullata/ordina la cancellazione dall'ufficio competente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava l'iscrizione ipotecaria sulla propria proprietà perché l'Agente della riscossione non aveva inviato la comunicazione preventiva prevista dalla norma, contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento entro 30 giorni, sarebbe stata iscritta ipoteca.
Norme richiamate
art. 77 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
avviso al proprietario che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, verrà iscritta ipoteca
La disposizione impone all'Agente della riscossione l'obbligo di notificare al proprietario una comunicazione preventiva contenente il termine di 30 giorni e l'avviso di iscrizione ipotecaria; l'inosservanza della procedura rende l'iscrizione annullabile o inefficace.
Massime di principio
- Prima di procedere all'iscrizione ipotecaria su un immobile, l'Agente della riscossione deve inviare al proprietario una comunicazione preventiva contenente l'avviso del termine di 30 giorni per il pagamento.
- La comunicazione deve essere effettivamente ricevuta dal proprietario; l'invio a soggetti diversi o l'omessa notifica può essere motivo di impugnazione dell'iscrizione.
- Se l'iscrizione avviene senza la comunicazione obbligatoria, il proprietario può chiedere al giudice l'annullamento o la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria.
- L'obbligo di comunicazione ha carattere sostanziale: non è mera formalità procedurale ma condizione di legittimità dell'iscrizione.
- In situazioni di vendita o trasferimento dell'immobile, l'Agente della riscossione deve accertare il proprietario attuale al momento della comunicazione; la responsabilità di notificare spetta all'Agente e non può essere trasferita al contribuente.
- Pur annullando l'iscrizione per difetto di comunicazione, resta salva la pretesa tributaria sottostante: l'obbligo di pagamento può permanere, ma la misura cautelare (ipoteca) non può essere mantenuta senza la preventiva notifica.
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