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Sentenza

Sentenza del 10/02/2021 n. 200 - Comm. Trib. Prov. Agrigento

ricorso notificato cartaceo - ammissibile se consegnato "a mani proprie".

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha disatteso l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'ufficio e ha dichiarato ammissibile il ricorso notificato cartaceamente tramite consegna "a mani proprie". In sostanza l'art. 17 è stato interpretato come deroga o salvaguardia rispetto all'obbligo di notifica telematica previsto dall'art. 16‑bis, rendendo valida la notificazione cartacea effettivamente consegnata di persona.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'ufficio ha sollevato eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 16‑bis D. Lgs. 546/92 sostenendo che il ricorso doveva essere notificato in via telematica. Il ricorrente ha invece effettuato la consegna del ricorso "a mani proprie"; il giudice ha valutato la rilevanza dell'art. 17 del D. Lgs. 546/92 che salva la consegna a mani proprie rispetto all'obbligo telematico.

Norme richiamate

  • art. 16‑bis D. Lgs. 546/92

    Stabilisce l'obbligo di notificazione in via telematica per determinati atti; l'ufficio aveva invocato questa norma per dichiarare inammissibile il ricorso cartaceo

  • art. 17 D. Lgs. 546/92

    Viene interpretato come norma che salva la validità della consegna "a mani proprie", quindi costituisce una deroga o una clausola di salvezza rispetto all'obbligo telematico previsto dall'art. 16‑bis; sulla base di questa disposizione il giudice ha ritenuto ammissibile la notificazione cartacea effettiva

Massime di principio

  • La notifica telematica è la regola laddove prevista, ma la consegna "a mani proprie" resta una modalità valida se effettivamente eseguita e documentata: non basta l'assenza di telematicità per dichiarare automaticamente l'inammissibilità.
  • Chi notifica con consegna "a mani proprie" deve predisporre e conservare prove della consegna (ricevute, attestazioni, sottoscrizione del ricevente, relata di notifica firmata) per opporre efficacemente eccezioni sollevate dall'ufficio.
  • Se l'atto è consegnato a un difensore o rappresentante, occorre verificare che la persona sia legittimata a ricevere la notifica (procura o rappresentanza valida); la validità della consegna dipende dalla riferibilità al destinatario.
  • Quando l'amministrazione oppone la mancata telematizzazione, il privato deve richiamare l'art. 17 (o altra norma di salvezza) e produrre la prova della consegna diretta; il giudice valuterà la regolarità materiale della notifica.
  • Per evitare contestazioni, se possibile privilegiare comunque la notifica telematica (PEC o canali obbligatori) qualora esistano, riservando la consegna "a mani proprie" ai casi in cui la telematica non sia possibile o quando si abbia prova certa della consegna.
  • I termini processuali decorrono dalla data della notifica valida: in caso di contestazione, la prova della data e del modo di consegna è decisiva per determinare decorrenza dei termini e ammissibilità del ricorso.

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