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Sentenza

Sentenza n. 14341/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento ovvero per la declaratoria di nullità del provvedimento del Ministero del Ministero dell’Università – Segretariato Generale – Direzione generale dell’internazionalizzazione e della comunicazione, prot.5957/18.08.2022, a mezzo del quale è stata comunicata la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania e il rigetto dell’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso specializzazione sul SOSTEGNO; nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202210708

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania per l'insegnamento di sostegno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente specializzata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, laureata in Italia e in possesso di laurea riconosciuta equivalente in Romania, aveva conseguito presso un'università romena un diploma postuniversitario di 60 CFU e l'abilitazione all'esercizio della professione di insegnante, inclusa la specializzazione per il sostegno. Ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell'Università e della Ricerca ha respinto la domanda di riconoscimento della formazione professionale estera. Ha dedotto, anzitutto, la nullità del provvedimento per difetto assoluto di attribuzione e carenza di potere, sostenendo che la competenza spettasse al Ministero dell'Istruzione. Ha inoltre denunciato la violazione dei principi affermati dalla giurisprudenza, anche con riferimento a precedenti giudicati, sul riconoscimento dei titoli di specializzazione conseguiti in Romania; la decadenza dell'amministrazione dalla possibilità di respingere la domanda per ragioni formali diverse dal percorso valutativo indicato dal Consiglio di Stato; il difetto di motivazione, l'omessa valutazione della certificazione romena Adeverinta e degli altri documenti, la contraddittorietà, la disparità di trattamento e la violazione della disciplina europea, in particolare della direttiva 2005/36/CE, della direttiva 2013/55/UE, del d.lgs. 206/2007 e dell'art. 49 TFUE. Ha infine contestato la mancata attivazione di misure compensative e l'erroneità e genericità degli ulteriori motivi di diniego.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la certificazione Adeverinta, rilasciata all'esito di uno specifico percorso postuniversitario romeno e attestante il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, dovesse essere valutata dall'amministrazione come attestazione di qualifica ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2005/36/CE. Il Ministero avrebbe dovuto esaminare l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificare la durata, il livello e la qualità della formazione e, ove necessario, disporre adeguate e proporzionate misure compensative. Il diniego è stato ritenuto illegittimo anche perché non aveva valutato la documentazione relativa alla certificazione romena e perché adottato da un'amministrazione incompetente. Trattandosi del riconoscimento di una qualifica professionale per l'esercizio della professione docente, e non del mero riconoscimento di un titolo di studio, la competenza appartiene al Ministero dell'Istruzione, quale ministero vigilante sulla professione, ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 300/1999, come modificato dal d.l. 1/2020, convertito dalla l. 12/2020. Il Ministero competente dovrà quindi riesaminare l'istanza alla luce dei principi affermati dalle Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato, con eventuale applicazione di misure compensative. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 13 direttiva 2005/36/CE

    attestazione di qualifica

    La certificazione romena Adeverinta, rilasciata all'esito del percorso formativo previsto nel Paese d'origine per l'accesso alla professione, deve essere valutata come attestazione di qualifica professionale.

  • art. 14 direttiva 2005/36/CE

    L'amministrazione deve disporre, ove necessario, misure compensative adeguate e proporzionate dopo avere valutato l'equipollenza della formazione estera.

  • direttiva 2013/55/UE

    Richiamata quale disciplina europea applicabile al riconoscimento delle qualifiche professionali.

  • d.lgs. 206/2007

    Disciplina nazionale di attuazione delle direttive europee sul riconoscimento delle qualifiche professionali; il procedimento deve essere svolto dal ministero competente per la professione regolamentata.

  • art. 49 TFUE

    La libertà di stabilimento impone la valutazione della formazione professionale conseguita in altro Stato membro in vista dell'eventuale riconoscimento.

  • art. 50 d.lgs. 300/1999

    organizzazione generale dell’istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, stato giuridico del personale, inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale

    Attribuisce al Ministero dell'Istruzione la competenza in materia di abilitazione, specializzazione e riconoscimento delle certificazioni relative alla professione docente.

  • d.l. 1/2020, convertito dalla l. 12/2020

    Ha distinto il Ministero dell'Istruzione dal Ministero dell'Università e della Ricerca, configurandoli come autonomi rami dell'amministrazione.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al difetto di motivazione del diniego; il giudice ha comunque fondato l'accoglimento sui profili di mancata valutazione della formazione e di incompetenza.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento della formazione professionale estera per l'esercizio della professione docente, una certificazione rilasciata dall'autorità o dall'istituzione competente dello Stato membro d'origine all'esito del percorso formativo previsto per l'accesso alla professione deve essere valutata come attestazione di qualifica professionale, anche quando la formazione sia stata conseguita in Romania e riguardi la specializzazione per il sostegno.
  • L'amministrazione competente al riconoscimento di una qualifica professionale estera deve esaminare l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite dall'interessato, verificando durata, livello e qualità della formazione, senza limitarsi a contestazioni formali o a una valutazione parziale della documentazione prodotta.
  • Quando emergano differenze tra la formazione estera e i requisiti professionali nazionali, l'amministrazione deve valutare l'adozione di misure compensative adeguate e proporzionate, anziché respingere automaticamente la domanda di riconoscimento.
  • Il riconoscimento della formazione estera finalizzato all'esercizio della professione regolamentata di docente, compresa l'attività di sostegno, rientra nella competenza del Ministero dell'Istruzione, quale amministrazione vigilante sulla professione, e non nella competenza del Ministero dell'Università e della Ricerca, quando non si tratta del mero riconoscimento di un titolo accademico.
  • Un provvedimento di diniego è illegittimo se omette di valutare una certificazione decisiva attestante il completamento del percorso formativo e l'abilitazione professionale conseguita nello Stato membro d'origine.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioResponsabile del procedimento e competenzaMotivazione del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiIncompetenzaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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